Court dismisses tax appeal as the underlying judgment extinguished due to voluntary adoption of simplified settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the underlying provincial judgment had been extinguished. The taxpayers had voluntarily requested suspension and subsequent extinction of the proceedings by adopting the simplified settlement procedure under Article 6 of D.L. 119/2018 and making the required payment. Consequently, the Court ruled that no further litigation could proceed against a non-existent judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 D.L. 119/2018; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002: When a taxpayer voluntarily requests the extinction of a tax judgment by adopting a simplified settlement procedure, the judgment is extinguished, rendering any subsequent appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29107-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro GIOIELLERIA TIZIANA VERSACE S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore VERSACE TIZIANA VERSACE TULLIO LUIGI ZOPPAS SARA LUCIA R.G. 29107/2015 elettivamente domiciliati in ROMA presso lo studio dell'Avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e difende assieme all'Avvocato LORIS TOSI giusta procura speciale estesa a margine del controricorso - controricorrenti- avverso la sentenza n. 760/30/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 5/5/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva accolto l'appello proposto avverso la sentenza n. 358/8/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, che aveva respinto il ricorso proposto dai contribuenti indicati in epigrafe avverso avviso di accertamento IRPEF-IVA-IRAP 2008; i contribuenti resistono con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. i contribuenti hanno proposto istanza, con allegata documentazione, di sospensione e successivamente di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 119/2018, provvedendo al pagamento previsto ai fini del perfezionamento della definizione agevolata; 1.2. nel giudizio non è stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione; 1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui al comma 13 del medesimo articolo, va dichiarata l'estinzione del giudizio; 1.4. le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del comma 13, ultimo periodo, del citato art. 6; 1.5. non sussistono i presupposti per imporre alla parte ricorrente il pagamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002 R.G. 29107/2015 P .Q.
M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 23.4.2021.