Italian court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal after paying scrap debt collection fees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. De Rosa Gaetano, the appellant, had previously lost before the Regional Commission of Campania regarding Equitalia Sud S.p.A. debt collection and subsequently adhered to the scrap debt collection procedure, paying the associated fees. The court ruled that the judgment was voided because the plaintiff explicitly stated they no longer had an interest in continuing the litigation after fulfilling these obligations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; When a party withdraws a legal appeal after settling the underlying debt through a specific payment procedure, the court must declare the proceedings extinguished without further costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 499/2016 R.G. proposto da De Rosa Gaetano, elettivamente domiciliato in Roma, via Vittorio Veneto 7, presso l'avv. Massimino Lo Conte, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Graziano, giusta delega in calce al comparsa di costituzione di nuovo difensore; - ricorrente - contro Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania (Napoli), Sez. 52, n. 4918/52/15, del 18 marzo 2015, depositata il 25 maggio 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2021 dal Consigliere Raffaele Botta; Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memorie; Visto l'atto di rinuncia al ricorso depositato dalla parte ricorrente nel quale quest'ultima dichiara che, avendo aderito alla procedura di rottamazione delle cartelle, adempiendo ai relativi pagamenti, non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio; Ritenuto che in ragione della mancata costituzione della controparte non debba provvedersi sulle spese;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio pe rinuncia al ricorso. Così deciso in Roma l'8 aprile 2021. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delecorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Roma il 8 aprile 2021. rg Il Preidente DEPOSITATO !N CANCEU.1911.4 0991, A a .1,124,-2021 Il Fu