Italian Court dismisses tax appeal as inadmissible due to insufficient specificity of grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax contribution appeal inadmissible because the grievances were too generic to identify specific criticisms of the lower court's decision. The appellant failed to specify which aspects of the notification procedures were contested, rendering the appeal non-autosufficient. Consequently, the Court upheld the lower court's judgment without needing to examine the merits of the tax collection dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973; Art. 366 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation must be formulated with sufficient specificity to allow the identification of the precise legal errors complained of; a generic appeal lacking this requirement is inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28961/2013 R.G. proposto da De Rosa Gaetano, elettivamente domiciliato in Roma, via Poggio Catino 6, presso l'avv. Antonio Filippo Graziani, che, unitamente all'avv. Sabato Tufano, lo rappresenta e difende, giusta delega in 1 calce al ricorso; - ricorrente - contro Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania (Napoli), Sez. 51, n. 184/51/13, del 12 luglio 2013, depositata il 22 settembre 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2021 dal Consigliere Raffaele Botta; Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memorie;
1. La controversia concerne l'impugnazione di atti di intimazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 relativi a diverse cartelle di pagamento, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti. Il ricorso era respinto in primo e in secondo grado, con la sentenza in epigrafe avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. La concessionaria non si è costituita;
2. Il ricorso è inammissibile, essendo formulato in modo non autosufficiente e di tale genericità da non consentire nemmeno la precisa individuazione delle critiche che il contribuente muove alla sentenza impugnata.
3. Quest'ultima peraltro si presenta adeguatamente motivata ed in linea con i principi più volte affermati da questa Corte in tema di impugnazione delle cartelle esattoriali e sulle modalità delle relative notifiche;
4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. La mancata costituzione della parte intimata esenta dal provvedere sulle spese;
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma 1'8 aprile 2021. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del4ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Roma il 8 aprile 2021. DEPOSITATO IN