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Ordinanza — n. 41932/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to lack of initial adversarial proceedings with the third party debtor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41932/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the appeals filed by Tecno-Aspir against enforcement orders issued by Daniele Lombardo. The court found that the initial opposition proceedings lacked full adversarial proceedings because the third-party debtor (the garnishee) had not been properly summoned to contest the debt. Consequently, the court ordered the case to be remanded to the Turin Tribunal to ensure the debtor could participate before any final judgment on the debt amount.

Regesto Legislator

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Art. 383, comma 3; Art. 354 c.p.c.; The lack of initial adversarial proceedings with the third-party debtor renders the enforcement opposition procedurally flawed, necessitating remand to the trial court to integrate the adversarial process.

Parole chiave

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enforcement opposition third party debtor adversarial proceedings garnishment proceedings remand to first instance procedural nullity civil procedure code esecuzione del lodo arbitrale

Disposizioni normative citate

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Art. 383, comma 3 c.p.c.
Art. 354 c.p.c.
art. 617 cod. proc. civ
3209 del 19/06/2018 del Tribunale di Torino, addotta come notificata il 26/07/2018, con cui è stata rigettata la sua opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/05/2021, n. 13533
Cass. 19/10/1963, n. 2786
30-09-2021 -3- all'integrazione del contraddittorio (così già Cass. 19/10/1963, n. 2786;
Cass. 12/05/1967, n. 1004
Cass. 12/05/1967, n. 1004; Cass.
Cass. 22/05/1973, n. 1505
1004; Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass.
Cass. 22/06/1999, n. 6333
1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass.
Cass. 21/07/2000, n. 9645
6333; Cass. 21/07/2000, n. 9645; Cass.17/10/2013, n.
Cass. 17/10/2013, n. 23572
Cass. ord. 19/02/2019, n. 4763
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi riuniti, dei quali il primo, iscritto al n. 28364/2018 R.G., proposto da TECNO-ASPIR SAS DI FERRARIS FABRIZIO E C., in persona del legale rappresentante pro tempore, oggi rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO MINARDI e con lui domiciliato per legge, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, ivi presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro LOMBARDO DANIELE, domiciliato, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, per legge ivi presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CRISTINA CARENA - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3209/2018 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 19/06/2018; ed il secondo, iscritto al n. 05419/2021 R.G. proposto da TECNO-ASPIR SAS DI FERRARIS FABRIZIO E C., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, per legge ivi presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MIRCO MINARDI; - ricorrente - contro LOMBARDO DANIELE, domiciliato, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, per legge ivi presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CRISTINA CARENA; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 4708/2020 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 23/12/2020; udite le relazioni sui ricorsi svolte nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Presidente di sezione Dott.

Franco DE STEFANO; rilevato che: la Tecno-Aspir s.a.s. di Ferraris Fabrizio e C. ricorre, con atto articolato su quattro motivi e notificato il 24/09/2018 (iscritto al n. 28364/18 r.g.), per la cassazione della sentenza n. 3209 del 19/06/2018 del Tribunale di Torino, addotta come notificata il 26/07/2018, con cui è stata rigettata la sua opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. avverso il precetto ed il pignoramento notificati da Daniele Lombardo, per essere stata ritenuta sanata la pur sussistente nullità della notifica del primo e qualificate non proponibili in quella sede le contestazioni sul quantum; l'intimato resiste con controricorso;

Ric. 2018 n. 28364 e 2021 n. 05419 sez. 53 - od. 30-09-2021 -2- la medesima Tecno-Aspir ricorre poi, con atto notificato il 19/02/2021 ed articolato su di un motivo (iscritto al n. 05419/2021 r.g.), avverso la sentenza n. 4708 del 23/12/2020, con cui il Tribunale di Torino ha respinto la domanda di revocazione da essa proposta contro la medesima sentenza n. 3209/2018 di quel tribunale, oggetto del ricorso notificato il 24/09/2018; anche in tal caso l'intimato resiste con controricorso; per la successiva adunanza camerale del 30/09/2021, deposita memoria la ricorrente; considerato che: in via preliminare, va dato atto della riunione al presente ricorso di quello iscritto al n. 5419/21 r.g., proposto dalla stessa odierna ricorrente nei confronti del medesimo intimato e contro la sentenza n. 4708 del 23/12/2020 del Tribunale di Torino, di reiezione della domanda di revocazione proposta avverso la medesima sentenza oggetto del ricorso in questa sede trattato, per la giurisprudenza indicata nell'ordinanza interlocutoria n. 14275 del 25/05/2021; ciò posto, in via preliminare ed assorbente va rilevato che, sia pure in base a giurisprudenza recente di questa Corte (Cass.18/05/2021, n. 13533) ed alla quale può qui bastare un integrale rinvio, il contraddittorio nella presente opposizione agli atti esecutivi, proposta in relazione ad un'espropriazione presso terzi, non è ab initio integro, non essendo stato evocato il terzo pignorato: e, nella specie, quanto meno quello che ha reso una positiva dichiarazione, senza che sulle altre dichiarazioni negative sia intercorsa contestazione; al riguardo, la non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità e determina la cassazione con rinvio, ai sensi degli articoli 383, terzo comma, e 354, cod. proc. civ. al giudice di primo grado (o, come nella specie, di unico grado di merito), per provvedere Ric. 2018 n. 28364 e 2021 n. 05419 sez. 53 - ad. 30-09-2021 -3- all'integrazione del contraddittorio (così già Cass. 19/10/1963, n. 2786;

Cass. 12/05/1967, n. 1004; Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass. 21/07/2000, n. 9645; Cass.17/10/2013, n. 23572; Cass. ord. 19/02/2019, n. 4763); la sentenza va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Torino, affinché l'opposizione sia trattata nel contraddittorio con il terzo, con adeguata attenzione al momento in cui il destinatario della notifica ne ha avuto conoscenza al fine di avvalersi della possibilità di impedire l'invece iniziato pignoramento; una tale cassazione implica il travolgimento pure della sentenza resa sulla domanda di revocazione proposta avverso la sentenza qui cassata ed il venire meno della materia del contendere nel ricorso iscritto al n. 5419/21 r.g.; le spese dei giudizi di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio; p. q. m. pronunciando sul ricorso iscritto al n. 28364/18 rg cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Torino, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; dà atto della cessazione della materia del contendere sul riunito ricorso n. 5419/21 r.g.

Così deciso in Ro