Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility due to missing factual elements and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Maisto against the Rome Court of Appeal inadmissible. The appellant failed to specify the nature of the tax credits, the start date for prescription periods, or the temporal gaps required to extinguish the debts, rendering the arguments generic. Furthermore, the court noted the lack of concrete references to specific documents and the absence of a valid counter-claim, leading to the dismissal of the entire petition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the petition lacks specific factual elements necessary to determine the legal issues, fails to substantiate procedural objections with concrete evidence, or presents a counter-claim that does not meet formal requirements.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3120/2019 R.G. proposto da: SALVATORE MAISTO, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana 10, presso lo studio dell’avvocato Pierluigi Angeloni, rappre- sentato e difeso dall’avvocato Alessio Antonio Fantasia - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE LUIGI MAISTO TREVI FINANCE S.R.L. - intimati - avverso la sentenza n. 4999/2018 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 18/7/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere Dott.
GIOVANNI FANTICINI; F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 3120/2019 Numero sezionale 2520/2021 Numero di raccolta generale 41905/2021 Data pubblicazione 29/12/2021 FATTI DI CAUSA 1. Nella procedura esecutiva immobiliare n. 64/2007 del Tribunale di Latina, promossa da Trevi Finance S.p.A. (già Sigrec S.p.A., già Ca- pitalia S.p.A.) nei confronti di Salvatore Maisto e di Luigi Maisto (quest’ultimo quale usufruttuario dell’immobile pignorato e terzo da- tore di ipoteca), l’esecutato Salvatore Maisto proponeva opposizione all’esecuzione.
2. Nella predetta procedura era intervenuta Equitalia Gerit S.p.A. (oggi Agenzia delle Entrate - Riscossione), creditrice di Salvatore Mai- sto per «tributi, tasse, contributi previdenziali, sanzioni e contravven- zioni C.d.S., iscritti a ruolo, oltre accessori» (così a pag. 5 del ricorso); anche contro Equitalia l’esecutato proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. contestando la legittimità dell’intervento e la prescri- zione del credito vantato.
3. Respinta l’istanza di sospensione da parte del giudice dell’esecu- zione, con atto di citazione del 27/7/2009 Salvatore Maisto introduceva il giudizio di merito, chiedendo di accertare l’inesistenza/inefficacia del titolo esecutivo di Equitalia, la prescrizione dei crediti di quest’ultima per omessa notifica delle cartelle di pagamento o, comunque, per man- canza di atti interruttivi. Nel corso del giudizio di cognizione Salvatore Maisto rinunciava all’opposizione contro Trevi Finance e interveniva nel processo Luigi Maisto, chiedendo che le domande dell’opponente fos- sero accolte anche nei suoi confronti.
4. Per quanto qui ancora rileva, con sentenza n. 81 del 22/2/2012, il Tribunale di Latina dichiarava la propria carenza di giurisdizione quanto ai motivi di opposizione riguardanti i crediti tributari di Equita- lia, il proprio difetto di competenza funzionale per i motivi attinenti ai crediti previdenziali e, comunque, l’inammissibilità dell’opposizione; la pronuncia veniva confermata dalla Corte d’appello di Roma con la sen- tenza n. 4999 del 18/7/2018. 2 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 3120/2019 Numero sezionale 2520/2021 Numero di raccolta generale 41905/2021 Data pubblicazione 29/12/2021 5. Avverso la suddetta sentenza Salvatore Maisto proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; Agenzia delle Entrate - Riscossione ha depositato memoria per partecipare all’udienza di discussione; non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità gli intimati Trevi Finance e Luigi Maisto.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, la nullità della notifica del ricorso introduttivo– che è stato destinato ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, ma indi- rizzato nel domicilio eletto presso il difensore che aveva rappresentato Equitalia Servizio di Riscossione S.p.A. (già Equitalia Sud, già Equitalia Gerit) nel giudizio di merito (in proposito, Cass., Sez. U, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021, Rv. 660464-01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 15911 del 08/06/2021, Rv. 661509-02) – è stata sanata dal deposito dell’«atto di costituzione» di Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Infatti, sebbene detto atto sia privo dei requisiti del controricorso, dallo stesso si deve comunque evincere che la notificazione all’Ammi- nistrazione destinataria ha raggiunto il suo scopo, restando così sanato il vizio. La questione assume, comunque, limitata rilevanza in ragione della riscontrata inammissibilità del ricorso.
2. Col primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell’art. 615 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito ritenuto che le questioni poste da Salvatore Maisto con l’opposizione non potessero essere proposte con tale mezzo, vigendo per i crediti tributari il divieto ex art. 57 D.P.R. n. 602 del 1973 e dovendo i crediti di natura ordinaria (sanzioni per infrazioni al Codice della Strada) essere contestati me- diante l’impugnazione degli atti presupposti (verbali di accertamento o cartelle di pagamento); afferma il ricorrente che la stessa Corte d’ap- pello è incorsa in contraddizione in quanto, dapprima, aveva ricono- sciuto che con l’opposizione erano stati dedotti fatti estintivi successivi 3 F i r m a t o D a :
D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 3120/2019 Numero sezionale 2520/2021 Numero di raccolta generale 41905/2021 Data pubblicazione 29/12/2021 alla formazione del titolo esecutivo (inesistenza del titolo stesso e pre- scrizione) e, ciononostante, aveva dichiarato inammissibile o impropo- nibile l’opposizione volta a contrastare il diritto di agire in executivis (non impedita dal citato art. 57, come statuito da Corte Cost., Sentenza n. 114 del 31/5/2018).
Con la seconda censura (formulata mediante richiamo dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) si prospetta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ, per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla «domanda riguardante declaratoria di mancata produzione in giudizio, da parte di Equitalia, dei seguenti do- cumenti:
a) estratti di ruolo, b) relate di notificazione delle cartelle, c) A/R notificazione cartelle, di cui agli atti di intervento nell’esecuzione immobiliare n. 64/07 RGE Trib. Latina» (così alle pagg. 14-15 del ri- corso, dove il ricorrente asserisce di aver riproposto con l’appello la predetta istanza svolta in primo grado); sostiene il Maisto che l’agente della riscossione si era limitato ad enunciare i predetti documenti (as- seritamente «determinanti per poter agire esecutivamente») nell’in- dice della propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ., senza però depositarli in cancelleria.
Col terzo motivo si afferma (ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per dell’art. 112 cod. proc. civ, per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla «domanda proposta ai giudici di merito riguardante la mancanza del diritto di agire in execu- tivis di Equitalia per le seguenti questioni: A) inesistenza ed invalidità del titolo esecutivo, B) mancata notificazione del titolo esecutivo e del precetto (cartella di pagamento con estratto di ruolo), C) inefficacia del titolo esecutivo» (così a pag. 17 del ricorso).
3. Il ricorso è inammissibile per inosservanza del disposto dell’art.366 cod. proc. civ. e dei requisiti di contenuto-forma dell’atto introdut- tivo prescritti dalla menzionata disposizione. In proposito, si rileva che: 4 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 3120/2019 Numero sezionale 2520/2021 Numero di raccolta generale 41905/2021 Data pubblicazione 29/12/2021 − il rimando agli atti dei giudizi di merito e alla sentenza impugnata non soddisfa il requisito di autosufficienza;
− il ricorrente omette di riportare il contenuto della decisione im- pugnata, di cui sono trascritte soltanto alcune frasi non idonee ad indi- viduare la motivazione che sorregge le statuizioni del giudice di merito, e lo stesso deve dirsi con riguardo al contenuto della pronuncia di primo grado; − sono indicati in maniera assolutamente generica i motivi di op- posizione proposti innanzi al giudice dell’esecuzione, i quali devono ne- cessariamente coincidere con quelli del successivo giudizio di merito; − altrettanto generica è l’illustrazione dei motivi di appello avverso la decisione del giudice di primo grado;
− confusamente, poi, sono cumulate con profili di contestazione del diritto di agire in executivis aspetti (quali mancata notificazione del ti- tolo esecutivo e del precetto) che, per quanto è dato di comprendere, sembrerebbero riconducibili all’art. 617 cod. proc. civ.; − la mancata specificazione della natura dei crediti fatti valere dall’agente della riscossione impedisce ex se di verificare la censura relativa all’inammissibilità dell’opposizione: basti osservare, in propo- sito, che non è sufficiente a fondare un’ammissibile opposizione ex art.615 cod. proc. civ. l’affermazione che i crediti portati dal titolo esecu- tivo sono prescritti (asserzione, peraltro, mancante di qualsivoglia ri- ferimento temporale), posto che i crediti riscossi da Agenzia delle En- trate - Riscossione hanno natura eterogenea e l’accertamento dell’in- tervenuta prescrizione potrebbe appartenere alla competenza giurisdi- zionale del giudice tributario (come nel caso di prescrizione di tributi maturata prima della notifica della cartella di pagamento) o essere pre- cluso dalla mancata tempestiva impugnazione del verbale di accerta- mento o dell’ordinanza-ingiunzione (come nel caso di prescrizione ve- rificatasi anteriormente alla notificazione di tali atti); nella fattispecie 5 F i r m a t o D a :
D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 3120/2019 Numero sezionale 2520/2021 Numero di raccolta generale 41905/2021 Data pubblicazione 29/12/2021 de qua, il ricorso è privo di tutti gli elementi atti ad individuare la tipo- logia dei crediti, la maturazione della prescrizione (di cui non si indica nemmeno il dies a quo di decorrenza), i lassi temporali occorrenti all’estinzione dei crediti e il loro sviluppo “a valle” del discrimen tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria (Corte Cost., Sentenza n. 114 del 31/5/2018, e Cass., Sez.
U, Ordinanza n. 7822 del 14/4/2020); − inoltre, il primo motivo si diffonde in richiami di principî generali in tema di esecuzione forzata senza alcun concreto riferimento alla loro applicabilità alla fattispecie in esame; − le altre censure denunciano una pretesa minuspetizione che, in realtà, è consequenziale alla pronuncia adottata, posto che non era necessario esaminare i motivi d’appello e le ragioni di un’opposizione reputata inammissibile/improponibile; − peraltro, i motivi sono anche inconcludenti perché si lamenta il mancato rilievo di un’omessa produzione documentale senza indicare, se non apoditticamente, l’utilità e la rilevanza dei documenti asserita- mente mancanti ai fini della decisione (basti osservare che Equitalia era creditore intervenuto nella procedura e che, dunque, la censura inerente alla mancata notificazione del titolo esecutivo e del precetto non coglie nel segno).
4. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese in favore di Agenzia delle En- trate - Riscossione, in quanto l’«atto di costituzione» depositato in can- celleria, non notificato, non è qualificabile come controricorso (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20996 del 22/7/2021, Rv. 662080-01).
5. Va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. 6 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 3120/2019 Numero sezionale 2520/2021 Numero di raccolta generale 41905/2021 Data pubblicazione 29/12/2021
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 28 ottobre 2021. Il Presidente (Franco De Stefano) 7 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7