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Ordinanza — n. 41904/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of enforceable title and procedural defects in execution opposition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41904/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Sebastiana Miano's appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to halt forced execution against Salvatore Stopo and Patrizia Scuderi. The appellants argued the prior judgment lacked inherent enforceability and that the lower court erred in awarding damages, but the court found the original title was void due to a prior cassation ruling. Consequently, the court ruled the appeal was procedurally flawed and substantively unfounded, ordering the appellant to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 615 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A claim for execution opposition based on lack of inherent enforceability is admissible, but an appeal against such a decision fails if the underlying title was already annulled by cassation and the appellant neglected to address procedural separations of damages claims.

Parole chiave

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execution opposition lack of enforceable title cassation annulment litigation costs procedural inadmissibility forced execution agricultural redemption fondo espropriato

Disposizioni normative citate

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Art. 615 c.p.c.
Salvatore Stopo e Patrizia Scuderi proponevano opposizione ex art. 615, comma 1, cod.
Art. 360 c.p.c.
Col primo motivo di ricorso, la Miano deduce (richiamando l’art. 360, comma 1, nn.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.
art. 282 cod. proc. civ
civ., per «Motivazione apparente perché fondata su una applicazione errata dell’art. 282 cod. proc. civ.
art. 2043 cod. civ
civ., per «inesistenza in capo alla ricorrente della illiceità presupposta dall’art. 2043 cod. civ.
art. 91 cod. proc. civ
civ.) prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., per «malgoverno del principio della soccombenza presupposto della condanna alle spese di lite.
art. 360 cod. proc. civ
e per violazione dell’art. 360 cod. proc. civ.
art. 615 cod. proc. civ
Riguardo alla prima censura, si rileva che la Corte d’appello di Mes- sina ha ravvisato l’interesse degli appellanti ad impugnare la sentenza di accoglimento dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Corte di Cassazione, n. 12695 del 9/6/2011
Corte di Cassazione, n. 196 del 4/4/2006
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1538/2019 R.G. proposto da: SEBASTIANA MIANO, elettivamente domiciliata in Roma, Via Andrea Sacchi 4, presso lo studio dell’avvocato Alessandro Vella, rappresen- tata e difesa dall’avvocato Carmelo Francesco Currò - ricorrente - contro SALVATORE STOPO E PATRIZIA SCUDERI, elettivamente domiciliati in Roma, Via Sabatino 31, presso lo studio dell’avvocato Giorgia Minozzi, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro, Francesco e Carlo Carrozza - controricorrenti - avverso la sentenza n. 996/2018 della CORTE D’APPELLO DI MES- SINA, depositata il 5/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI; F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 1538/2019 Numero sezionale 2519/2021 Numero di raccolta generale 41904/2021 Data pubblicazione 29/12/2021 FATTI DI CAUSA 1. Salvatore Stopo e Patrizia Scuderi proponevano opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ. contestando il diritto di Sebastiana Miano di procedere all’esecuzione forzata minacciata con l’atto di pre- cetto per rilascio di fondo rustico loro notificato il 12-14/6/2006; affer- mavano gli opponenti che la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 196 del 4/4/2006, azionata dalla Miano, non costituiva titolo esecu- tivo per il rilascio, in difetto di statuizioni di condanna al rilascio, né poteva attribuirsi tale natura alla pronuncia di riconoscimento in capo alla Miano (che aveva esercitato azione di riscatto agrario) della titola- rità del cespite da rilasciare.

2. Il Tribunale di Messina, sez. distaccata di Taormina, con la sen- tenza n. 18 del 2/3/2012, accoglieva l’opposizione, rilevando che la sentenza azionata come titolo era stata cassata da questa Corte con la pronuncia n. 12695 del 9/6/2011.

3. Proponevano appello gli stessi opponenti Stopo e Scuderi, dedu- cendo che la decisione su cui si fondava il diritto al rilascio preteso dalla Miano non costituiva titolo esecutivo ab origine (indipendente-mente, dunque, dalla sua successiva cassazione) e che il Tribunale aveva er- roneamente compensato le spese e mancato di pronunciarsi sulla do- manda di risarcimento dei danni avanzata in primo grado.

4. La Corte d’appello di Messina, con la sentenza n. 996 del 5/11/2018, dopo aver respinto l’eccezione di inammissibilità del gra- vame avanzata dalla Miano, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’opposizione all’esecuzione per carenza originaria del titolo esecutivo e condannava l’appellata alle spese di lite e al risarcimento del danno da accertarsi e liquidarsi in separato giudizio.

5. Avverso la suddetta sentenza Sebastiana Miano proponeva ri- corso per cassazione affidato a quattro motivi, al quale resistevano con controricorso Salvatore Stopo e Patrizia Scuderi; le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 2 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 1538/2019 Numero sezionale 2519/2021 Numero di raccolta generale 41904/2021 Data pubblicazione 29/12/2021 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

Col primo motivo di ricorso, la Miano deduce (richiamando l’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applica- zione degli artt. 100, 615, 96 e 112 cod. proc. civ. e 2043 cod. civ., per «Motivazione apparente. Rimozione di fatti decisivi ai fini della de- cisione. Extrapetizione. Preteso miglioramento della motivazione»; la ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha ritenuto sussistente l’inte- resse all’impugnazione della decisione di primo grado da parte degli stessi opponenti in ragione della proposizione di una domanda risarci- toria (priva di allegazione e prova dell’an e del quantum del danno) avanzata per lo svolgimento di un’azione esecutiva, già conclusa con l’immissione in possesso, da reputarsi ex se legittima in considerazione dell’apposizione della formula esecutiva da parte del cancelliere e del controllo del titolo da parte dell’ufficiale giudiziario.

Con la seconda censura (anch’essa formulata con richiamo dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, 118, 282, 474, 615, 624 e 96 cod. proc. civ. e 2043 cod. civ., per «Motivazione apparente perché fondata su una applicazione errata dell’art. 282 cod. proc. civ. e su precedenti obsoleti e superati dai più recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di utilizzabilità come titolo esecutivo delle sentenze dichiarative e costitutive provvisoriamente esecutive»; la ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe erro- neamente statuito che i capi delle sentenze di natura costitutiva e di- chiarativa – e, segnatamente, la pronuncia che riconosceva alla Miano la proprietà del fondo rustico oggetto di riscatto che, avendo a riferi- mento alla sua originaria domanda, le attribuiva anche il diritto al rila- scio del cespite – non hanno immediata efficacia esecutiva; al contra- rio, la sentenza azionata come titolo, confermativa della decisione del Tribunale di Messina, era dotata di provvisoria esecutorietà, discono- sciuta nella pronuncia impugnata. 3 F i r m a t o D a :

D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 1538/2019 Numero sezionale 2519/2021 Numero di raccolta generale 41904/2021 Data pubblicazione 29/12/2021 Col terzo motivo (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) si denuncia la violazione degli artt. 615, 282, 345, 474 e 475 cod. proc. civ. e 2043 cod. civ., per «inesistenza in capo alla ricorrente della illiceità presupposta dall’art. 2043 cod. civ. in quanto utilizzatrice di un titolo esecutivo per legge, spedito come tale dal Can- celliere e posto ad esecuzione dall’Ufficiale Giudiziario, i quali ultimi, entrambi pubblici ufficiali, sono responsabili della decisione relativa alla apposizione della formula esecutiva (Cancelliere) e alla utilizzabilità ai fini della messa in esecuzione (l’Ufficiale Giudiziario) del titolo»; con la censura si afferma che la condanna generica al risarcimento del danno contenuta nella sentenza impugnata è errata, sia perché la stessa non era stata proposta davanti al giudice di primo grado, sia perché la stessa Corte riconosce che i pregiudizi non sono stati allegati dagli ap- pellanti, sia perché deve escludersi l’antigiuridicità dell’azione esecutiva della Miano in quanto positivamente vagliata dal cancelliere (che aveva apposto la formula esecutiva) e dall’ufficiale giudiziario incaricato del rilascio; peraltro, la cassazione della decisione azionata come titolo esecutivo era stata disposta «solo per far verificare, in sede di rinvio, la sussistenza del requisito della mancata alienazione di fondi nei due anni antecedenti l’azione di riscatto».

Il quarto motivo (ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., per «malgoverno del principio della soccombenza presupposto della condanna alle spese di lite. Mancato esame di un fatto decisivo della controversia»; lamenta la ricorrente che la condanna alle spese sa- rebbe iniqua perché la Corte d’appello ha di fatto respinto la condanna al risarcimento dei danni avanzata dagli appellanti, rimettendo la lite ad altro giudice e, dunque, perché la Miano non ha subito alcuna so- stanziale soccombenza, né la decisione ha inciso sulla già intervenuta immissione nel possesso dell’immobile. 4 F i r m a t o D a :

D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 1538/2019 Numero sezionale 2519/2021 Numero di raccolta generale 41904/2021 Data pubblicazione 29/12/2021 2. Il ricorso è inammissibile per inosservanza del disposto dell’art.366 cod. proc. civ. e per violazione dell’art. 360 cod. proc. civ.

Dall’atto introduttivo, infatti, non emerge il contenuto della deci- sione impugnata (di cui sono riportati soltanto alcune frasi estrapolate dal contesto), né, soprattutto, quello della sentenza azionata come ti- tolo esecutivo (della quale era controversa l’esecutorietà, ma anche la presenza di una statuizione, quantomeno implicita, di condanna al ri- lascio) e della sentenza del Tribunale di Messina (poi confermata dalla Corte d’appello e successivamente cassata), né quello delle domande introduttive avanzate da Stopo e Scuderi (rilevante per valutare la de- nunciata ultrapetizione con la condanna generica al risarcimento dei danni).

Inoltre, coi primi tre motivi sono denunciate plurime violazioni di diverse ed eterogenee disposizioni (tra l’altro, cumulando la predetta censura con l’omessa considerazione di fatti decisivi che non sono nem- meno enunciati) senza tuttavia esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza im- pugnata, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col pre- cetto normativo (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448-01).

3. Si osserva, ad abundantiam, che anche ogni singolo motivo è inammissibile. Riguardo alla prima censura, si rileva che la Corte d’appello di Mes- sina ha ravvisato l’interesse degli appellanti ad impugnare la sentenza di accoglimento dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. nell’utilità derivante agli stessi da una statuizione circa l’inesistenza originaria del titolo azionato rispetto alla sua sopravvenuta caducazione (già ricono- sciuta in primo grado). Correttamente il giudice d’appello ha valutato l’interesse ex art.100 cod. proc. civ. collegandolo alla domanda risarcitoria (è irrilevante che la stessa sia nel merito fondata oppure no) avanzata da Stopo e 5 F i r m a t o D a :

D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 1538/2019 Numero sezionale 2519/2021 Numero di raccolta generale 41904/2021 Data pubblicazione 29/12/2021 Scuderi, posto che il riconoscimento dell’illegittimità ab origine dell’azione esecutiva iniziata avrebbe potuto influire su detta pretesa.

Con tale motivazione non si confronta il motivo formulato dalla ri- corrente, che, per un verso, pretende di inficiare la conclusione della Corte di merito sulla sussistenza dell’interesse facendo riferimento alla mancanza di una condanna in forma specifica derivante dall’asserito difetto di allegazione e prova del pregiudizio e, per l’altro, attribuisce apoditticamente (ed erroneamente) la responsabilità risarcitoria per l’azione esecutiva dalla stessa intrapresa al cancelliere e all’ufficiale giudiziario. Il giudice di merito ha poi escluso che la sentenza della Corte d’ap- pello di Messina n. 196 del 4/4/2006, azionata dalla Miano, potesse essere considerata come titolo esecutivo, sia perché non conteneva al- cun ordine di rilascio, sia per la sua natura dichiarativa (e si aggiunge, peraltro, che il riconoscimento della natura costitutiva non avrebbe gio- vato alla Miano, stante la pendenza di impugnazione e, dunque, l’as- senza di un giudicato favorevole).

Col secondo motivo la ricorrente, senza illustrare o riportare il con- tenuto della sentenza azionata, sostiene che la decisione conteneva una condanna implicita con riferimento alle sue iniziali domande (anch’esse non trascritte nel ricorso) e, inoltre, richiama i precedenti di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1619 del 26/01/2005 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18512 del 03/09/2007, per affermare che tutte le decisioni giudiziali sono immediatamente esecutive, indipendentemente dalla loro natura: la prima asserzione, avversa ad esplicita statuizione della sentenza impugnata, non è adeguatamente contrastata; inoltre, i pre- cedenti giurisprudenziali citati sono richiamati impropriamente, dato che uno di essi si riferisce a pronuncia costitutiva di servitù coattiva e l’altro è superato da Cass., Sez.

U, Sentenza n. 4059 del 22/02/2010, Rv. 611643-01. 6 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 1538/2019 Numero sezionale 2519/2021 Numero di raccolta generale 41904/2021 Data pubblicazione 29/12/2021 In conclusione, non risulta affatto che la sentenza azionata conte- nesse una condanna (neanche implicita) al rilascio e, indipendente- mente dalla sua natura costitutiva ovvero dichiarativa, la sentenza che accoglie la domanda di riscatto agrario non spiega effetti sino al suo passaggio in giudicato.

La tesi esposta nel terzo motivo – secondo cui il controllo esercitato dal cancelliere e dall’ufficiale giudiziario sul provvedimento giudiziale escluderebbero l’antigiuridicità della condotta del procedente – contra- sta con la stessa lettera dell’art. 96, comma 2, cod. proc. civ. Quanto alla condanna generica al risarcimento del danno, la sua erroneità può discendere dalla proposizione di una domanda di con- danna specifica, ma il sindacato su tale profilo richiede, in ossequio al principio di autosufficienza, che siano riportate nel ricorso le istanze avanzate dai pretesi danneggiati (sia in primo, sia in secondo grado), adempimento al quale la ricorrente si è sottratta; peraltro, il divieto di separazione del giudizio sull’an da quello sul quantum non opera se, alla richiesta avanzata dall’attore in tal senso, abbia prestato adesione, anche implicita, il convenuto, sicché nel ricorso la Miano avrebbe anche dovuto illustrare la propria opposizione formulata innanzi al giudice di merito.

Palesemente infondata è, altresì, la tesi che attribuisce alla pronun- cia di cassazione con rinvio della sentenza azionata come titolo un va- lore implicitamente confermativo delle ragioni della Miano, posto che, al contrario, la decisione di questa Corte ha travolto le precedenti de- cisioni rese in suo favore. In riferimento all’ultima censura, si osserva che la Corte d’appello ha accolto l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. riconoscendo la sua fondatezza già in primo grado «per carenza ad origine di titolo esecu- tivo» (così il dispositivo) e ha condannato la Miano al risarcimento del danno da accertarsi e liquidarsi in separato giudizio;

è, dunque, evi- dente la soccombenza – reale e non virtuale – dell’odierna ricorrente e 7 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 1538/2019 Numero sezionale 2519/2021 Numero di raccolta generale 41904/2021 Data pubblicazione 29/12/2021 la correttezza della conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite.

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile; ne consegue la con- danna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legitti- mità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella mi- sura indicata nel dispositivo.

5. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art.

13. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 28 ottobre 2021. Il Presidente (Franco De Stefano) 8 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G