Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41526/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses asylum appeal, upholding credibility assessment based on individual circumstances rather than country context.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41526/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Sunday Vincent's appeal against the Naples Tribunal's refusal of both refugee and humanitarian protection. Vincent claimed his story of fleeing a mother's debt-induced murder was invalidated by the Tribunal, arguing it ignored the human rights situation in Nigeria. The court ruled that credibility assessments must rely on individual circumstances and the internal coherence of the narrative, not on a comparison with general country conditions for isolated incidents.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 comma 5 d.lgs. 251/2007; Art. 5 comma 1 d.lgs. 286/1998: Credibility of asylum claims is determined by a legal procedural evaluation of individual circumstances and narrative coherence, not by mere lack of objective evidence or comparison with general country conditions.

Parole chiave

Generato dall'IA
asylum credibility assessment humanitarian protection refusal individual circumstances evaluation country context comparison isolated incident protection Italian asylum law Cassation review standard domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007
Art. 5 comma 1 del d.lgs. n. 286 del 1998
Art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 14674/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 37172/2019 proposto da: Sunday Vincent, elettivamente domiciliato in Santa Maria a Vico, viale Libertà , n. 8, presso lo studio dell'avv. Andrea Cannata, che lo Lit (I rappresenta e difende. -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - ntimatS 3c2, 21Rt avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 20/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 da CRICENTI GIUSEPPE Ritenuto che 1.-Sunday Vincent è nigeriano.

Ha raccontato di essere fuggito dal suo paese dopo che la madre si era indebitata per comprare dei terreni e non era riuscita a saldare il debito: i creditori l'hanno uccisa ed hanno ferito lui. Costretto quindi ad evitare il peggio è espatriato, fermandosi in Libia, dove però ha subito per diversi mesi vessazioni e limitazioni della libertà personale. 2.-11 Tribunale di Napoli non ha creduto al suo racconto ed ha rigettato la protezione principale, ma ha anche escluso che in Nigeria vi sia una situazione di conflitto armato generalizzato tale da impedire il rimpatrio.

Infine, ha ritenuto che nemmeno possa prospettarsi una situazione di violazione dei diritti fondamentali, ai fini della protezione umanitaria. 3.41 ricorso è basato su due motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso. Considerato che 5.-11 primo motivo denuncia violazione dell'articolo 3 I. 251 del 2007. Il ricorrente censura il giudizio di inverosimiglianza del suo racconto e lo ritiene effettuato in violazione dei criteri legali di cui all'articolo 3 citato, per via del fatto che alcun raffronto il Tribunale ha svolto tra la storia narrata e la situazione del paese, ossia non avrebbe calato quel racconto nel contesto nigeriano, dove invece è evidente la violazione dei diritti umani.

Il motivo è infondato.Invero, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel comma 5 dell'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, tenendo conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente" di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto.

Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (Cass. 14674/ 2020) Il Tribunale ha seguito questi criteri, valutando la coerenza intrinseca e la specificità del racconto, ed ha motivato le ragioni della ritenuta inverosimiglianza. Né v'era ragione di un confronto con la situazione del paese di origine, per una vicenda singolare non affetta dal contesto sociale ed economico, o politico del paese, da cui non poteva comunque trarsi alcuna indicazione di verosimiglianza. 6.-11 secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 5 I. 286 del 1998.

Il ricorrente denuncia, anche in tal caso, una violazione dei parametri legislativi in tema di protezione umanitaria sostenendo che il Tribunale ha ricavato l'inesistenza dei presupposti di tale protezione dal rigetto della tutela principale. Il motivo è inammissibile. Non coglie la ratio della decisione impugnata, che non argomenta il rigetto della protezione umanitaria dal rigetto di quella principale, bensì ritiene che nel paese di origine non sia manifesta alcuna violazione di diritti fondamentali al punto da impedire il rimpatrio, e che l'inserimento del ricorrente in Italia non è completo o rilevante. 7.-11 ricorso va dunque rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.