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Sentenza — n. 41382/2021 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 41382/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41382/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14625/2019 R.G. proposto da: ITALFONDIARIO S.P.A. nella qualità di procuratore di CASTELLO FINANCE S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Walter Umberto Liaci ed elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Grazioli, 15, presso lo studio dell'avv. Benedetto Gargani - ricorrente - contro REGIONE PUGLIA, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Simone ed elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini, 36, presso la delegazione romana della Regione - controricorrente - avverso la sentenza n. 965 del TRIBUNALE DI BARI, depositata il 6/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 41382/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art.

Parole chiave

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titolo esecutivo autorizzazione all’esecuzione credito in esecuzione attestato di insufficienza del pegno azione di rivendicazione nel pignoramento pignoramento di crediti
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14625/2019 R.G. proposto da: ITALFONDIARIO S.P.A. nella qualità di procuratore di CASTELLO FINANCE S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Walter Umberto Liaci ed elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Grazioli, 15, presso lo studio dell'avv. Benedetto Gargani - ricorrente - contro REGIONE PUGLIA, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Simone ed elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini, 36, presso la delegazione romana della Regione - controricorrente - avverso la sentenza n. 965 del TRIBUNALE DI BARI, depositata il 6/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2021 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI; lette le conclusioni motivate scritte (ex art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137 del 2020) del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAURO VITIELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA Itnifnntliarin q.p.A., quale procuratrice di Castello FidBnc@ S.r.l. e di Intesa S.p.A., promuoveva esecuzione forzata nei confronti della Regione Puglia pignorando i crediti di questa presso il terzo Banco di Napoli S.p.A. Nonostante la dichiarazione positiva del terzo, il giudice dell'esecuzione respingeva l'istanza del creditore di assegnazione delle somme pignorate in quanto dai titoli esecutivi azionati (sentenze nn. 558/2005 del Tribunale di Lecce e 499/08 della Corte d'appello di Lecce) non emergeva la qualità di debitrice in capo alla Regione.

Avverso la pronuncia con cui il giudice dell'esecuzione aveva rilevato il difetto di titolo esecutivo la Italfondiario, nella suddetta qualità, proponeva opposizione agli atti esecutivi. Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 965 del 6/3/2019, respingeva l'opposizione e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite. Avverso tale decisione la Italfondiario, quale procuratore di Castello Finance, ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi. Ha resistito con controricorso la Regione Puglia. Per la trattazione della controversia è stata fissata l'udienza pubblica del 14 ottobre 2021; il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio - in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8 -bis, del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, successivamente prorogato dall'art. 7, comma 1, D.L. n. 105 del 2021, convertito dalla Legge n. 126 del 2021 - senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato richiesta di discussione orale.

Il Pubblico Ministero ha presentato conclusioni motivate scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, la ricorrente deduce (ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) che la sentenza impugnata è viziata da omissione, illogicità e palese erroneità della motivazione nella parte in cui il Tribunale di Bari, per la decisione della controversia, prescinde dal contenuto delle sentenze azionate come titoli esecutivi in quanto non acquisite agli atti, né menzionate negli indici dei fascicoli di parte; sostiene la ricorrente che il giudice di merito, anziché affermare l'impossibilità di verificare il contenuto dei titoli esecutivi, avrebbe dovuto acquisire ex officio tali atti presenti nel fascicolo dell'esecuzione.

Con la seconda censura (anch'essa formulata con richiamo all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.), si sostiene che la decisione è affetta da contraddittorietà, illogicità e palese erroneità della motivazione nella parte in cui il Tribunale di Bari ha ritenuto che la Italfondiario mancasse di un titolo esecutivo nei confronti della Regione Puglia, poiché le pronunce contenevano, invece, la condanna, in favore di Intesa Gestione Crediti (originaria creditrice), di ENIPMI, con diritto di quest'ultimo di rivalersi nei confronti della Regione per le somme che l'ente fosse stato costretto a pagare; afferma la ricorrente che il credito erogato a ENIPMI era stato garantito dalla cessione (a scopo di garanzia) dei crediti vantati dall'ente verso la Regione, sicché la banca poteva azionare la propria pretesa creditoria sia contro il cedente, sia contro il ceduto.

2. Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Con la prima censura si lamenta l'erroneità della decisione del giudice, assunta allo stato degli atti, per la mancata acquisizione ex officio dei titoli esecutivi. Il motivo è inammissibile perché, per dimostrare la decisività dell'omissione, la ricorrente avrebbe dovuto, innanzitutto, affermare che le pronunce invocate come titoli erano presenti nel fascicolo dell'esecuzione e, poi, riportarne il contenuto. Al contrario, la Italfondiario affianca ad un'affermazione corretta circa il dovere del giudice dell'opposizione di acquisire il fascicolo dell'esecuzione (sul punto, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1919 del 25/01/2017, Rv. 642739-01) una censura meramente ipotetica e lacunosa, avendo mancato di dimostrare la sua decisività.

La seconda censura riporta una generica ricostruzione degli istituti dell'anticipazione di cassa e della cessione a scopo di garanzia che è però inconcludente: la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che il titolo esecutivo conseguito nei confronti di ENIPMI le consentiva di agire in executivis direttamente nei confronti della Regione; Italfondiario, invece, sostiene che la cessione del credito a scopo di garanzia permette di escutere il debitore ceduto, circostanza che non vale di per sé a superare la rilevata mancanza di un titolo verso quest'ultimo, né può riscontrarsi nel mero rilascio della garanzia una successione ex latere debitoris nel titolo esecutivo ottenuto contro il cedente.

3. Il ricorso, dunque, è inammissibile; ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.

4. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art.

13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Te