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Ordinanza — n. 41328/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on lease contract regarding rent arrears and latent defects. The court rejects the claim that the lower court omitted decisive facts. The decision upholds the original judgment against the tenant's arguments. The ruling clarifies the standard for reviewing lower court decisions. The court emphasizes the importance of clear reasoning in legal judgments. The outcome favors the landlord in the lease dispute case. The decision confirms the validity of the initial court ruling. The appeal is rejected due to lack of procedural error. The court maintains the original judgment's legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41328/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the cassation appeal filed by CGA S.r.l. against the appellate court's confirmation of a default judgment for unpaid rent. The appellant argued that the lower court incorrectly treated the rent claim as a monitoring procedure rather than a counterclaim and failed to examine the tenant's allegations of latent defects in the property. The court rejected these claims, stating that the lower court correctly identified the nature of the proceedings and provided a clear, logical assessment of the evidence regarding the property's condition and the tenant's acceptance of the premises. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the legal costs incurred in the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 1453 c.c.: The court of appeal's decision is valid if it clearly and logically addresses the facts and legal arguments presented by the parties, and a violation of this provision is not found merely by proposing a new interpretation of the contract or re-evaluating the parties' conduct.

Parole chiave

Generato dall'IA
lease contract unpaid rent latent defects cassation appeal omission of facts default judgment legal costs arretrati di locazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia "Vizio di omesso esame di un fatto decisivo e controverso di cui all'art. 360 comma 1 n.
Art. 1453 c.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.
art. 380-bis comma 1 c.p
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c.
art. 1453 c.c

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 12884 del 22/06/2016 Rv. 640419
ravvisarsi e6ell'ipotesi venga preclusa alla parte la possibilità di assolvere P l'onere probatorio su lei gravante, sulla base di motivazioni apparenti o perplesse (Sez. 3, Sentenza n. 12884 del 22/06/2016 Rv. 640419 - 01).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18136/2018 R.G. proposto da CGA S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Terenzi, con domicilio eletto in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; - ricorrente - contro Salumfficio Poma di Poma Giovanni e C. s.n.c., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Orlandi, con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di cassazione; - controricorrente - 2Ltr-m, avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, n. 1748/2017, pubblicata il 18.12.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021 dal Consigliere Irene Ambrosi. FATTI DI CAUSA La Corte di Appello di Brescia ha rigettato l'appello proposto dalla C.G.A. s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Mantova che aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo per canoni non corrisposti da maggio a dicembre 2015 da quest'ultima proposta nei confronti del Salumificio Poma di Poma Giovanni e C. s.n.c., dichiarando il decreto definitivamente esecutivo, e condannando l'ingiunta al pagamento dei canoni di locazione dal gennaio 2016 alla data della pronuncia, oltre alle spese di lite.

Avverso la sentenza di appello, C.G.A. s.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resiste con controricorso Salumificio Poma di Poma Giovanni e C. s.n.c.. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. La parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 c.c." in quanto la Corte di appello nella sentenza impugnata ha ritenuto che il procedimento monitorio promosso dal locatore avesse ad oggetto il pagamento dei soli canoni maturati e non corrisposti dal conduttore e non, viceversa, come emergerebbe per tabulas, il pagamento del preavviso di recesso; inoltre, sostiene che la richiesta di corresponsione dei canoni sino alla domanda avrebbe dovuto qualificarsi come domanda riconvenzionale, viceversa mai, nel giudizio di specie, formulata da controparte. 1.2.

Il motivo è infondato in relazione ad entrambi i prospettati profili. Quanto al primo profilo, è sufficiente richiamare quanto correttamente rilevato dalla Corte territoriale in proposito) e cioè che "Con il decreto ingiuntivo opposto il Salumificio Poma chiedeva l'esecuzione del contratto di locazione e non la sua risoluzione" tanto da far ritenere "del tutto coerente e logica la sentenza relativamente alla conferma del decreto ingiuntivo e alla conseguente condanna della C.G.A. s.r.l. al pagamento dei canoni non corrisposti". Quanto al secondo profilo, pure affrontato in seconde cure, la Corte territoriale ha ritenuto priva di pregio l'eccepita illegittimità della domanda di pagamento degli ulteriori canoni scaduti in corso di causa e non corrisposti, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado.

In proposito, va richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, ferma l'identità dei fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 e 437 c.p.c.; ne consegue la ammissibilità in materia di locazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 420 e 414 cod. proc. civ., della domanda di pagamento dei canoni e degli oneri accessori maturati in corso di causa formulata in sede di precisazione delle conclusioni, risolvendosi essa in un mero ampliamento della istanza originaria che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, incide solo sul petitum mediato, relativo all'entità del bene da attribuire, e determina, quindi, soltanto una modifica, piuttosto che il mutamento dell'originaria domanda (Sez. 3, Sentenza n. 14961 del 28/06/2006 Rv. 593034 - 01).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia "Vizio di omesso esame di un fatto decisivo e controverso di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.". La ricorrente si duole che la Corte di appello abbia omesso di pronunciare sull'errore in cui è incorso il giudice di prime cure nell'aver escluso l'inadempimento del locatore per aver consegnato un immobile non idoneo all'attività espletata (nella specie: lavorazione di carni suine e bovine), omettendo altresì di valutare l'attività svolta da entrambe le parti e negando, altresì, il diritto della conduttrice di fornire prova di quanto sostenuto, affermando l'irrilevanza e la superfluità delle prove dedotte.

Carenze che non erano palesi ed evidenti come si legge nella sentenza impugnata, trattandosi bensì di vizi occulti che la conduttrice ha scoperto soltanto dopo dell'ispezione della ASL e che (impedito il godimento dell'immobile "tant'è che la CGA si è vista costretta a cessare l'attività". 2.1. Il motivo così come prospettato è inammissibile. Esso infatti, pur movendo dalla formale denuncia dell'omesso esame di un fatto decisivo, si sostanzia nella richiesta di una nuova valutazione dell'attività negoziale delle parti e nella contrapposizione di un'interpretazione della medesima rispetto a quella già motivatamente compiuta dalla Corte di Appello.

Nel caso di specie, non è ravvisabile un vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in quanto la Corte di Appello ha debitamente dato conto, con chiarezza e rigore logico, delle ragioni per le quali, sulla base della documentazione offerta da entrambe le parti, la causa era stata ritenuta matura per la decisione dal giudice di prime cure. In proposito, ha ribadito non potersi ravvisare alcun inadempimento contrattuale da parte della parte locatrice sulla base delle seguenti argomentazioni:- "il riscontro dei vizi dell'immobile da parte dell'Autorità ispettiva non è stato tale da inibire la prosecuzione dell'attività da parte della conduttrice, rappresentando invece la cessazione dell'attività solo e soltanto una sua esclusiva scelta"; -al punto 8 del contratto di locazione veniva dato atto che "il conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio " e che "il locatore dichiara che i locali oggetto del presente contratto sono idonei ai fini ASL e Medicina del Lavoro limitatamente all'attività svolta fino ad oggi dalla propria ditta"; - neppure è emerso dal contratto alcun obbligo del locatore di adeguamento dei locali all'attività svolta dal conduttore; - che infine "i vizi lamentati dall'appellante, nella specie presenza di muffa e ruggine, non possono definirsi occulti e che, al contrario, sono evidenti e palesi e, pertanto, sia singolare la loro denuncia "dopo ben un anno" dalla stipulazione del contratto (cfr. comunicazione del 20.6.15 in atti)".

Nel caso di specie, pertanto, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e controverso di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non sussiste in quanto, con orientamento che in questa sede va ribadito, esso può 2fit. ravvisarsi e6ell'ipotesi venga preclusa alla parte la possibilità di assolvere P l'onere probatorio su lei gravante, sulla base di motivazioni apparenti o perplesse (Sez. 3, Sentenza n. 12884 del 22/06/2016 Rv. 640419 - 01).

3. In conclusione il ricorso è rigettato.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13)3t* Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13 / 5chtb-/45 Così deciso in Roma, nella Camera