Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal violation grounds under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Roberto Nigrelli's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay costs to the opposing parties. Nigrelli challenged the lower court's confirmation of a usucapion claim by Li Gotti and Alfano, arguing procedural defects and errors in legal application. The court ruled that the appellant's arguments regarding factual reconstruction and specific legal violations did not meet the strict admissibility requirements for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.; The cassation court cannot review the factual reconstruction of the case or the specific application of law to facts, as these fall exclusively within the competence of the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 36287-2018 proposto da: NIGRELLI ROBERTO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberico II° n. 4, presso lo studio dell'Avvocato Giorgia PICUTI, rappresentato e difeso dall'Avvocato Fabio TULONE; - ricorrente - contro 2021 GIACCONE GIUSEPPA; - intimato - nonché contro ALFANO FRANCESCO, LI GOTTI CONCETTA, elettivamente domiciliati in Roma, Via F. Confalonieri n. 5, presso lo studio dell'Avvocato Andrea MANZI, rappresentati e difesi dall'Avvocato Salvatore MAGAZZÙ; - contro ricorrente Avverso la sentenza n. 1976/2018 della CORTE DI APPELLO di PALERMO, depositata il 5/10/2018; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 30/09/2021 dal Consigliere Dott.
STEFANO GIAIME GUIZZI. FATTI DI CAUSA 1. Roberto Nigrelli ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1976/18, del 5 ottobre 2018, della Corte di Appello di Palermo, che - rigettando il gravame dallo stesso esperito avverso la sentenza n. 3676/13, del 17 settembre 2013, del Tribunale di Palermo - ha confermato l'accoglimento della domanda di accertamento dell'usucapione, proposta da Concetta Li Gotti e Francesco Alfano nell'ambito di un giudizio di opposizione di terzo al rilascio di immobile sito in Palermo, via Cruillas 63/A scala D, già aggiudicato al Nigrelli all'esito di procedura per espropriazione immobiliare promossa da altro soggetto contro Salvatore Li Gotti e Giuseppa Giaccone.
2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di aver esperito - dopo essersi reso, in precedenza, aggiudicatario dell'immobile suddetto - azione di rilascio dello stesso in danno dell'esecutata Giuseppa Giaccone, stante la perdurante occupazione del bene divenuto di sua proprietà. Promuovevano, tuttavia, opposizione di terzo Concetta Li Gotti (figlia della Giaccone) e il di lei marito Francesca Alfano, assumendo di aver acquisito per usucapione la proprietà del bene. Nel resistere a tale iniziativa il Nigrelli eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione, per non essere stato esteso il contraddittorio nei confronti della Giaccone, nonché delle altre parti della procedura esecutiva (ovvero, il creditore procedente e quelli intervenuti con titolo).
Intervenuta in giudizio - dopo che il giudice dell'esecuzione aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio - la sola Giaccone (che contestava il diritto della figlia e del genero, assumendo di aver loro concesso di abitare nell'immobile per mera tolleranza), il primo giudice accoglieva la domanda di accertamento dell'usucapione, con decisione confermata da quello di appello, che respingeva il gravame dell'odierno ricorrente.
3. Avverso la sentenza della Corte panormita ha proposto ricorso per cassazione il Nigrelli, sulla base - come detto - di due motivi. 3.1. Il primo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - denuncia "violazione o falsa applicazione delle norme di diritto" e ciò "in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 102, comma 2, e 307 cod. proc. civ.". Il ricorrente, sul presupposto che gli opponenti al rilascio non avrebbero adempiuto all'onere di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (segnatamente, il creditore procedente e quelli intervenuti), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha identificato il creditore procedente nel solo aggiudicatario.
Siffatta statuizione è contestata dal ricorrente sul rilievo che, avendo le proprie controparti chiesto espressamente la declaratoria di nullità del decreto di trasferimento, siffatta pronuncia non poteva che adottarsi nei confronti di tutte le parti della procedura esecutiva, sicché la mancata integrazione del contraddittorio avrebbe dovuto essere sanzionata con l'estinzione del giudizio. 3.2. Il secondo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - denuncia "violazione o falsa applicazione delle norme di diritto" e ciò "in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 1158 e 2697 cod. civ.".
Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel confermare la pronuncia del primo giudice, ha ritenuto esservi tutti i presupposti per l'accertamento dell'avvenuta usucapione. A tale conclusione, tuttavia, la Corte di Appello sarebbe pervenuta non considerando correttamente un documento ritualmente prodotto in corso di causa, ovvero la scrittura privata autenticata sottoscritta dalla Giaccone, attestante che la disponibilità del bene in capo alla Li Gotti ed all'Alfano è stata conseguita soltanto a carattere personale, per i rapporti familiari esistenti, nonché per mera tolleranza dell'avente diritto.
La Corte territoriale, inoltre, ha negato che tale documento avesse rilevanza probatoria, in quanto "inidonea a far venir meno la presunzione di possesso del bene di cui all'articolo 1141, comma 1, cod. civ. in capo agli appellati", escludendo, altresì, che essa avesse natura confessoria, perché attestante un fatto sfavorevole alla Li Gotti e all'Alfano, non alla stessa Giaccone. Assume il ricorrente che il documento in questione doveva essere esaminato unitamente a tutto il materiale probatorio raccolto in giudizio, in quanto i coniugi Alfano-Li Gotti non hanno dato prova di aver posseduto "animo domini".
4. Hanno resistito all'impugnazione, con controricorso, la Li Gotti e l'Alfano, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o rigettata.
5. È rimasta intimata la Giaccone.
6. I controricorrenti hanno depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Il ricorso è inammissibile. 7.1. L'inammissibilità del primo motivo va affermata a norma dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. 7.1.1. Il motivo, invero, contesta la mancata ottemperanza ad un ordine di integrazione del contraddittorio (che si assume adottato anche nei confronti del creditore procedente all'espropriazione immobiliare - conclusasi con l'adozione del decreto di aggiudicazione del bene in favore dell'odierno ricorrente - e dei creditori intervenuti nella medesima procedura espropriativa), senza che ne sia, però, riprodotto il testo.
Va dato seguito, dunque, al principio secondo cui "sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità" (Cass.
Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01). 7.2. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile. 7.2.1. Esso, per vero, si risolve in una censura che investe l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, donde l'impossibilità di ravvisare - anche solo in astratto - la violazione degli artt. 1158 e 2697 cod. civ. Sul punto va, in primo luogo, ribadito che la "violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni" (così, da ultimo, Cass.
Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01), restando, invece, inteso che "laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti", essa "può essere fatta valere ai sensi del numero 5) del medesimo art. 360" (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907-01), ovviamente "entro i limiti ristretti del «nuovo»" suo testo (Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.). Ma una censura siffatta non risulta neppure formulata dalla ricorrente. In secondo luogo, quanto alla dedotta violazione dell'art.1158 cod. civ., deve rilevarsi che essa non è riconducibile neppure in astratto alla previsione di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., se è vero che il vizio di violazione di norme di diritto "consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità" (da ultimo, "ex multis", Cass.
Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549-02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione "postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito" (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01).
Ne consegue, quindi, che il "discrimine tra l'ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa" (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442). Orbene, nel caso che qui occupa, è proprio la seconda di tali evenienze quella ricorrente, visto che il presente motivo di impugnazione sollecita, in realtà, proprio un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.
8. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
9. In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso sussiste a carico del ricorrente l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando Roberto Nigrelli a rifondere, a Francesco Alfano e Concetta Li Gotti, che liquida in C 6.200,00, oltre C 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali più accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza