Italian court dismisses appeal for failure to include full text of enforcement notice in cassation petition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to transcribe the full text of the enforcement notice in their petition. The lower court had rejected an objection to a payment order based on the sufficiency of the notice's content, citing established case law. The Supreme Court ruled that without the notice's text, the specific grounds for the appeal could not be examined, rendering the entire petition procedurally defective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, n. 6 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal alleging the nullity of a payment order is inadmissible if it does not contain the full text of the order, as this is required to verify the sufficiency of the elements for identifying the enforceable title.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30820/2018 R.G. proposto da BONACCORSO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA MAGGINI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA VIGIANO; - ricorrente - contro CASA DI CURA VILLA DONATELLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO LADDAGA, rappresentato e difeso dall'avvocato ENNIO ZANI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 181/2018 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il 19/04/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Presidente di sezione Dott.
Franco DE STEFANO; rilevato che: Salvatore Bonaccorso ricorre, con atto notificato il 19/04/2018 ed articolato su quattro motivi, per la cassazione della sentenza - pubblicata il 19/04/2018 col n. 181 - con cui il Tribunale di Enna ha respinto la sua opposizione al precetto notificatogli per C 4.471,40 il 21/10/2014 dalla Casa di Cura Villa Donatello spa, fondato su decreto ingiuntivo del Giudice di pace di quel capoluogo, munito di formula esecutiva in esito al rigetto in primo grado dell'opposizione al monitorio; la gravata sentenza ha respinto, in particolare, la doglianza di imperfetta applicazione dell'art. 654 cod. proc. civ., ritenendo sufficiente che nel precetto fossero indicate la data della sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo e dell'apposizione della formula esecutiva, richiamando Cass. 4705/18, Cass.8402/15, Cass. 12731/07; l'intimata resiste con controricorso; considerato che: il ricorrente lamenta: - col primo motivo:
«violazione e falsa applicazione dell'art. 654, commi 1 e 2 e 653 comma 1 cpc»: in primo luogo, dirimente doveva considerarsi la mancanza in precetto dell'indicazione del provvedimento che aveva disposto l'esecutorietà del precetto; ancora, comunque il provvedimento richiamato in precetto non conteneva la specifica dichiarazione di esecutorietà; - col secondo motivo: «omesso esame di un fatto decisivo per la controversia ... consistente nella mancanza della dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo in seno alla sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo prodotta in giudizio»: la sentenza di primo grado non conteneva alcun provvedimento di esecutorietà da richiamare in precetto;
Ric. 2018 n. 30820 sez. 53 - ad. 30-09-2021 -2- - col terzo motivo: «nullità della sentenza o del procedimento ... per omessa pronuncia ... sulla lamentata mancanza in via assoluta del provvedimento dichiarativo della esecutorietà del decreto ingiuntivo»: non è stata neppure presa in considerazione la specifica doglianza di mancanza in via assoluta del provvedimento dichiarativo dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo - col quarto motivo: «alternativamente al motivo III ...» omesso esame della circostanza della carenza di un provvedimento formale di esecutorietà, questo non potendo ravvisarsi esclusivamente nella conferma in primo grado del decreto ingiuntivo opposto; il ricorso è inammissibile, perché, in violazione del disposto del n. 6 dell'art. 366 cod. proc. civ., la doglianza di nullità del precetto non è sorretta dalla trascrizione, nel ricorso stesso (e non essendo, per giurisprudenza consolidata, ammessa alcuna sua integrazione successiva: per tutte, si veda Cass.
Sez. U. ord. 09/03/2020, n. 6691), del testuale tenore del precetto medesimo, dal quale potere riscontrare la correttezza o meno della soluzione in concreto adottata dal tribunale sulla sufficienza degli elementi ivi contenuti ai fini di consentire al debitore di consentire l'esatta identificazione del titolo esecutivo azionato nei suoi confronti, identificazione consentita, per la peculiarità della disciplina del monitorio, appunto da una menzione dei dati relativi, che deve però essere idonea e completa (vedi, per la rassegna delle posizioni della giurisprudenza di legittimità al riguardo, per tutte Cass. 28/01/2020, n. 1928); tanto impedisce la disamina dei motivi di ricorso ed impone la declaratoria di inammissibilità di questo, con condanna del soccombente ricorrente alle spese anche del presente giudizio; infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte:
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha Ric. 2018 n. 30820 sez. 53 - ad. 30-09-2021 -3- aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in C 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma il 30/09/2021 Il P (Ro Vivaldi) D7POSITATO IN CANCELL