Cassation court remits bill of exchange case to public hearing due to lack of specific precedent on guarantor release.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the interlocutory appeal regarding the release of bill of exchange endorsers, ruling the matter requires public debate. The appellants argued the lower court incorrectly released only the issuer while ignoring the endorsers' liability under the Commercial Code. The Court found no specific precedents in the last twenty years addressing this exact scenario, necessitating a public hearing to establish the legal rule.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 37 I. camb.; Art. 65 e 21 I. camb.; Art. 1945 e 1955 cod. civ.; Art. 132 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When a lower court's decision on the release of endorsers lacks specific precedent, the case must be remitted to public hearing for discussion.
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LOCUTORIA sul ricorso n. 12985/2019 proposto da: Mazzocchini Franca e Moglie Daniela, elettivamente domiciliate in Roma, alla via Banco di S. Spirito, n. 48 presso lo studio dell'avvocato D'ottavi Augusto che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato --,/;CP Marinelli Annalisa - ricorrente - contro Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Luigi Mancinelli, n. 65 presso lo studio dell'avvocato Romano Laura che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Barbieri Laura, Barbieri Maurizio - controricorrente - avverso la sentenza n. 2396/2018 della CORTE d'APPELLO di ANCONA, depositata il 31/10/2018; -;3t)35 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 09/12/2021, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA Luciano Moglie quale emittente di titoli cambiari in favore della Banca Nazionale del lavoro e Daniela Moglie e Franca Mazzocchini, quali avallanti, opposero, dinanzi il Tribunale di Ancona, il precetto loro notificato dalla Banca Nazionale del Lavoro (BNL) S.p.a. per sette effetti cambiari, per oltre sessantamila euro. L'opposizione venne parzialmente accolta in primo grado con riferimento ad alcune (quattro) cambiali (precisamente quelle con scadenza 30/04/2007, 31/05/2007, 30/06/2007 e 31/07/2007). La sentenza del Tribunale di Ancona venne appellata in via principale dai Moglie-Mazzocchini e in via incidentale dalla BNL S.p.a.
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 2936 del 31/10/2018, ha accolto parzialmente l'appello, con riferimento alla sola posizione di Luciano Moglie, dichiarando la nullità del precetto nei suoi confronti, e ha rigettato nel resto l'impugnazione principale e quella incidentale. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono, con atto affidato a due motivi, Daniela Moglie e Franca Mazzocchini. Resiste con controricorso la BNL S.p.a. Per l'adunanza camerale del 09/12/2021, fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [come inserito dal comma 1, lett. f), dell'art. 1 bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197], il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e entrambele parti depositano memoria.Ad. 09/12/2021 CC R.G.N. 12985/2019; estensore:
C. Valle RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo motivo di ricorso deduce: «violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 37 I. camb. (r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669) anche in relazione agli artt. 65 e 21 I. camb., violazione dell'art. 132 c.p.c. per contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1945 e 1955 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.)». Con il secondo mezzo le parti ricorrenti asseriscono la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del C- 1(42: 2002 (vizio ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.); illegittimità costituzionale dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 con riferimento all'art. 24 Cost.».
Il primo motivo, il cui esame è preliminare,,. (e salva la valutazione autonoma dell'ammissibilità del secondo mezzo) ) è incentrato sull'avere la Corte di Appello di Ancona ritenuto liberato il solo emittente dei titoli cambiari e non anche le due avallanti Daniela Moglie e Franca Mazzocchini. Il Collegio ritiene che il motivo, come formulato, prospetti questione di diritto di notevole importanza, meritevole di discussione in pubblica udienza, in considerazione della circostanza che sul punto della (mancata) liberazione dell'avallante nonostante l'insussistenza dell'obbligazione dell'emittente la cambiale non si rinvengono precedenti specifici, nell'ultimo ventennio a ritroso, di questa Corte.
La causa deve, pertanto, essere rimessa alla pubblica udienza e rinviata a nuovo ruolo.Ad. 09/12/2021 CC R.G.N. 12985/2019; estensore: C. Valle /411/i9etr 'J'At ,m , TrAu
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza e la rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 09 dicembre 2021. Il Presidente Franco De Stefano tSP7n'. CANCELLIERt Do . Mario Ur iuc ti ER !A IL CANCELLIERE ESPERTO )Mt;t1:01ari rciuoli o