Ordinanza Interlocutoria — n. 40887/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28806/2019 proposto da: Cucchi Gianfranco e Grimaccia Danilo, elettivamente domiciliati in Roma, Via Monte Zebio 30, presso lo studio dell'avvocato Giammaria Camici, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Bruno Celentano e Alberto Delfino - ricorrenti - Contro Opere Sociali di N.S. Di Misericordia, Azienda Pubblica Servizi Alla Persona, elettivamente d...
Regesto Legislator
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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28806/2019 proposto da: Cucchi Gianfranco e Grimaccia Danilo, elettivamente domiciliati in Roma, Via Monte Zebio 30, presso lo studio dell'avvocato Giammaria Camici, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Bruno Celentano e Alberto Delfino - ricorrenti - Contro Opere Sociali di N.S. Di Misericordia, Azienda Pubblica Servizi Alla Persona, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. P. da Palestrina 63, presso lo studio dell'avvocatessa Stefania Contaldi che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Marco Russo aT/44 - controricorrente - avverso la sentenza n. 288/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 27/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. Ritenuto che l'Azienda pubblica di servizi alla persona Opere sociali di N.S. della misericordia convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Savona, una serie di soggetti - fra i quali, per quanto qui di interesse, il Consorzio autotrasportatori ribaltabilisti (CAR), Gianfranco Cucchi, nella qualità di titolare dell'impresa Cucchi Traslochi, e Danilo Grimaccia - chiedendo che fossero tutti condannati in solido al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice per l'abbandono di rifiuti, l'inquinamento del terreno e il mancato utilizzo dello stesso durante il tempo necessario all'attuazione dei necessari interventi di bonifica; che si costituirono in giudizio solo alcuni tra i convenuti, fra i quali il Cucchi e il Grimaccia, chiedendo il rigetto della domanda, mentre altri rimasero contumaci; che il Tribunale, espletata prova per interrogatorio e per testi e fatta svolgere una c.t.u., rigettò la domanda e compensò le spese di giudizio; che la pronuncia è stata impugnata dall'Azienda soccombente e la Corte d'appello di Genova, con sentenza del 27 febbraio 2019, in riforma di quella del Tribunale, ha condannato gli appellati in solido (con esclusione di due di loro) al risarcimento dei danni, liquidati nelle somme di euro 106.560 per costo di smaltimento dei rifiuti, euro 198.547,68 pari alla metà del danno da inquinamento ed euro 10.000 pari alla metà dei costi ancora da sostenere per completare l'opera di bonifica, nonché al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio; che contro la sentenza della Corte d'appello di Genova propongono ricorso Gianfranco Cucchi, nella qualità di titolare dell'impresa Cucchi Traslochi, e Danilo Grimaccia, con unico atto affidato a otto motivi; che l'Azienda pubblica di servizi alla persona Opere sociali di N.S. della misericordia resiste con controricorso; che i ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che il ricorso pone una serie di complesse questioni che appaiono meritevoli di trattazione in pubblica udienza; P.Q.M. La Corte dispone che il ricorso venga trattato alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 9 novembre 2021. Il Presidente IL CANCELLIERE ESPERTO 1><Rtili$ari0 U o DP:POSITATO 114 CMACELIEWR ogst, ...