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Ordinanza — n. 40848/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against summary judgment where guarantor was properly called despite missing third-party beneficiary signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40848/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed SofitalLa's appeal against a summary judgment rejecting an opposition to a default judgment. The appellant argued the lower court erred by relying on a guarantee contract without calling the third-party beneficiary, Particulary Bags, into the proceedings. The court rejected this, citing established precedent that a third-party beneficiary is not required to sign a guarantee contract to benefit from it, and found the appellant's arguments lacked the specific factual detail required by law.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The court holds that the absence of the third-party beneficiary's signature on a guarantee contract does not invalidate the guarantee, as the beneficiary is not a party to the contract and is not required to subscribe to it to enjoy the benefits.

Parole chiave

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guarantee contract validity third party beneficiary summary judgment opposition default judgment enforcement Cassation appeal dismissal fideiussore del fideiussore fideiussione al regresso fideiussione bancaria

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
1..Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 comma 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.„ la violazione e falsa applicazione degli articoli 2907 e 2697 c.c., degli artt.
Art. 2907 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 1.1.2 c.p.c.
11261/2005; Cass.15422/2021): il percorso argomentativo seguito d2ve, quindi l ritenersi, in questa sede insindacabile; _zulrito motivo, inoltre, è declinato con riferimento all'art.360 n° 5 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 366 comma 1 n° 4 e 6 c.p.c.
Infatti, preliminarmente, il Collegio rileva che manca, in termini di sufficiente esaustività, l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali della vicenda nonché degli aspetti salienti di quelli processuali, con violazione dell'art. 366 co.
Art. 348ter c.p.c.
e reitera a questione relativa alla mancata sottoscrizione del contratto, omettendo tuttevia di considerare che, poiché la sentenza impugnata è conforme a quella o grado, il motivo è inammissibile ex art. 348ter c.p.c. 2 'n conclusione, il ricorso è inammissibile.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
art. 360 c.p
1..Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 comma 1 nn.
art. 348ter c.p
e reitera a questione relativa alla mancata sottoscrizione del contratto, omettendo tuttevia di considerare che, poiché la sentenza impugnata è conforme a quella o grado, il motivo è inammissibile ex art. 348ter c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12445/1997
Cass. 11261/2005
12445/1997; Cass. 11261/2005; Cass.15422/2021): il percorso argomentativo seguito d2ve, quindi l ritenersi, in questa sede insindacabile; _zulrito motivo, inoltre, è declinato con riferimento all'art.360 n° 5 c.p.c.
Cass. 15422/2021
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 13163/2019 proposto da: SofitalLa Sri, in persona del legale rapp.te, elettivamente clgrnci!iato in Roma Via Antonio Stoppani 1 presso lo studio Studio ..eoae Lo Faso , rappresentato e difeso dall'avvocato Lo Faso -•bd -ricorrente - contro Suscaìno Francesca, Buscaino Sara, Cheope Sri, Giuliani M3ssirno, Particuiary Bags Sas Di Buscaino Sara, - intimati - contro Cheope Sri, in persona del legale rapp.te, elettivamente domiciliata • in Roma, Via Simon Boccanegra N 8 presso lo studio dell'avvocato Melina Martelli che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Carmine Petruccí -controricorrente - avverso la sentenza n. 2083/2018 della CORTE D'APPELLO di AQUILA, depositata il 05/11/2018; ,dita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei 21/10/2021 dal Cons. ANTONELLA DI FLORIOFATTI DI CAUSA LSofitalia sri ricorre, affidandosi a cinque motiviper la cassazione della sentenza defle Corte d'Appeilo di L'Aquila che aveva confermato la pronuncia del Tribunale Vasto con cui era stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento della somma di C 15.000,00 emesso in favore della Cheope srl, beneficiaria di un contratto di fideiussione con cui la ricorrente si era costituita garante dell'obbligazione assunta da Particulary Bags Sas.

1. Per ciò che interessa in questa sede, la Corte territoriale ha respinto npuqnazione ribadendo la legittimità della statuizione del primo giudice di Hircav.2re superflua la presenza in giudizio del terzo beneficiario Particulary Bags valutando nel merito le emergenze processuali che consentivano di ritenere al momento della richiesta di Cheope srl, la garanzia prestata. resistito con controricorso l'intimata Cheope srl.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1..Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 comma 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.„ la violazione e falsa applicazione degli articoli 2907 e 2697 c.c., degli artt. 1.1.2 e 115 c.p.c. e la violazione del principio dispositivo, nonché l'omesso esame fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti. Lmerìa che la sentenza impugnata si fondava su un documento che non rcre' a essere utilizzato dalla Corte territoriale poiché prodotto in giudizio da un o terzo, z> cioè la Particolary Bags Sas la cui chiamata in causa non era autorizzata dal giudice di primo grado: ha dedotto, al riguardo, che neil'oridinario giudizio monitorio la Cheope si era limitata a produrre copia del contratto di fideiussione sottoscritto tra essa ricorrente e la società garantita, ireriza fare alcun cenno ai contratto principale aggetto del negozio fideiussorio; e che, nei successivo giudizio di opposizione, aveva eccepito la inefficacia sooravvenuta del detto contratto di fideiussione in ragione del recesso t--_,:rale esercitato dalla garantita, regolarmente notificato in pari data ad essa -2 te ed alla Cheope. 1..2, Da ciò derivava, in thesí, che l'obbligazione di garanzia doveva considerarsi definitivamente cessata in quanto le vicende che attenevano al rapporto principale ricadevano necessariamente sulla garanzia fideiussoria: ed aggiunge, infine, che, poiché era stata negata dal giudice l'autorizzazione alla chiamata in isa della società garantita, questa non era mai formalmente entrata nel osso di primo grado, per cui le sue eccezioni, argomentazioni e produzioni umentaii dovevano considerarsi sostanzialmente inesistenti.

Con secondo motivò la ricorrente lamenta, ex art. 360 co 1 nn. 3, 4 e 5 c13.c.„ la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 c.c, dell'art. 3 I. 2004, dell'art. 101 co 2 c.p.c.. Si duole del fatto che il documento oggetto di contestazione non poteva essere considerato un contratto, in ragione dell'assenza di numerosi elementi essenziali; e che ciò era stato denunciato al giudice d'appello che però aveva YO:tO ia questione prospettata. Con il terzo motivo di deduce, inoltre, la violazione dell'art. 1939 cc.: si Ha, al riguardo, che la Corte territoriale aveva ignorato la questione ettata, concernente la validità dell'obbligazhne principale che doveva, ab ritenersi inidonea a produrre effetti.

4. Con il quarto motivo, infine, Sofitaiia srl deduce la violazione dell'art. 1373 4.1, Lamenta che la Corte aveva erroneamente ritenuto che il recesso comunicato dalla Particulary Bags Sas non avesse avuto effetto immediato, alla data della comunicazione, valorizzando impropriamente l'invito, in esso tenuto, alla bonaria composizione della vicenda, con ciò obliterando la regola _=:onci:o cui l'atto di recesso è un negozio unilaterale recettizio con effetti „i ii quinto motivo, infine, la ricorrente adduce la violazione dell'art. 1939, 1.411 e 1372 c.c, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti, 9 cioè l'inefficacia ab origine del contratto di fideiussione per mancata sottoscrizione da parte del soggetto ricorso è inammissibile.

Infatti, preliminarmente, il Collegio rileva che manca, in termini di sufficiente esaustività, l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali della vicenda nonché degli aspetti salienti di quelli processuali, con violazione dell'art. 366 co. i n° 3 c.p.c. 6,2. Il ricorrente, infatti, si è limitato a tratteggiare l'oggetto della controversia soltanto in relazione ad una generica descrizione della dialettica processuale, omettendo dei tutto di sintetizzare quali fossero i fatti posti a base della vicenda ta ed, in particolare, l'oggetto della garanzia fideiussoria e cioè dei ._rair.tto principale, descrivendo gli elementi essenziali di esso la cui assenza ne determinato„ in thesi, l'invalidità. 6.3_ Ai riguardo, questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato, secondo cui ‘`nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall'art. 366 n. 3 c.p.c., dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e otocessuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché \ierifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte!' Cass. 10072/2018', Cass. 7025/2020).

Ne i caso in esame, le generiche censure contenute nei motivi proposti, in ren parte sovrapponibili, sono riferite ad una vicenda sostanziale e processuale cie i..irriane oscura, non-essendo stato affatto allegato quale fosse l'attività svolta dalla società garantita, l'entità della fideiussione, i-ionché l'oggetto specifico del documento che si assume impropriamente utilizzato ai fini della decisione vista l'estromissione dal giudizio della società garantita: ciò non consente a questa Corte di apprezzare gli errori che sono stati denunciati. i motivi proposti, comunque - da esaminarsi congiuntamente per la stretta ce cessione logica e la parziale sovrapponibilità e per quanto possibile, .,sCeeite 'Thernendabile lacuna sopra rileva, risulterebbero altresì, ,prima -rrirriissibili in guanto: censura mossa coi primi due motivi manca di specificità - per il richiamo .e.;(.is,tirito a ben tre dei vizi disciplinati dall'art. 360 c.p.c. - e di autosufficienza, quanto non viene riportato il testo del contratto che la Corte avrebbe opriamente esaminato, fondando su di esso la principale ratio decidendi motivazione, nonostante che, in thesi, foGse stato prodotto da una parte sostanzialmente estromessa dal giudizio, vista la mancata autorizzazione della chiamata in causa, avvenuta, tra l'altro, dopo la sua costituzione: né alcunchè viene precisato in relazione a tale discrasia processuale.

Risulta pertanto palese anche ;a violazione dell'art. 366 co 1 n° 4 e 6 cpc; motivi successivi richiedono genericamente una rivalutazione di merito delle emergenze ergenze istruttorie che la Corte territoriale ha esaminato compiutamente, con i•notivazione ai di sopra della sufficienza costituzionale, soprattutto nella cuirdopo aver qualificato la garanzia prestata dalla ricorrente in favore cea Particulary Bags Sas e come un contratto a favore di terzo, ha escluso la rftovanza della sottoscrizione del beneficiario, attenendosi alla consolidata ,-,prudenza di questa Corte secondo cui, poiché il beneficiario del contratto a ?,..fore di terzo non è parte, egli non è tenuto a sottoscriverlo per fruire dei benefici da esso garantiti (cfr.

Cass. 12445/1997; Cass. 11261/2005; Cass.15422/2021): il percorso argomentativo seguito d2ve, quindi l ritenersi, in questa sede insindacabile; _zulrito motivo, inoltre, è declinato con riferimento all'art.360 n° 5 c.p.c. e reitera a questione relativa alla mancata sottoscrizione del contratto, omettendo tuttevia di considerare che, poiché la sentenza impugnata è conforme a quella o grado, il motivo è inammissibile ex art. 348ter c.p.c. 2 'n conclusione, il ricorso è inammissibile. se dei Tudizio di legittimità seguono !a soccombenza. sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dei comma ibis dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM inarnrnisstile il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C -r'0 00 per compensi ed C 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso brettario spese generali nella misura di legge. sensi dell'art. 13 co. 1 Quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presu pposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore Importo a titolo di contributo unificato pari a Quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma del comma 1bis dello stes