Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal and defendant's acceptance of the settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation extinguished following the plaintiff's formal withdrawal and the defendant's acceptance of the settlement. The parties had previously engaged in a complex dispute regarding counterfeit footwear, including proceedings in foreign courts, but ultimately resolved the matter amicably. Consequently, the court ruled that the appeal was no longer viable, dismissing the request without ordering any further costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 163 and 164 of the Code of Civil Procedure: When a plaintiff withdraws their appeal and the defendant accepts this withdrawal, the proceedings are extinguished and the appeal is dismissed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso n. 30559/2018 proposto da: Bruno Trotti Calzature S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere della Vittoria n. 11, presso lo studio dell'avvocato Lore' Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolucci Andrea - ricorrente - contro Zalando SE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Massimiliano, Goglia Luigi e Lavagnini Simona - controricorrente — avverso la sentenza n. 1843/2018 della CORTE d'APPELLO di ANCONA, depositata il 28/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 da Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA La vicenda di merito, per quanto ancora di rilievo n questa sede, concerne una causa o meglio, diverse cause di contraffazioni di calzature, anche dinanzi ad autorità giudiziarie estere (e precisamente quelle di Parigi e di Berlino). La causa è pervenuta alla cognizione di questa Corte a seguito di declaratoria di esecutorietà, in applicazione del Re CEE n. 44 del 2001, di sentenza del Tribunale di Berlino, operata dalla Corte di Appello di Ancona con decreto in data 15/06/2017 e, quindi, con sentenza, di rigetto dell'opposizione al detto decreto di esecutorietà, n. 1843 del 28/08/2018.
La Bruno Trotti S.r.l., ricorre con due motivi avverso la detta sentenza della Corte territoriale. La Zalando SE, resiste con controricorso. All'adunanza del 30 settembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE Dalla rinunzia e dall'adesione ad essa, provenienti rispettivamente dalla ricorrente Bruno Trotti Calzature S.r.l. da un lato e da Zalando Se dall'altro, entrambe redatte in due atti, il primo, di rinuncia recante data 25/01/2021 e il secondo, di accettazione, recante data 97/09/2021, risulta che la ricorrente ha rinunciato al ricorso e che la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente, con spese già compensate tra le parti stesse.
Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del giudizio. Nulla per le spese di questo giudizio.Ad. 30/09/2021 CC R.G. N. 30559/2018; estensore: C. Valle Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 03/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 23175 del 12/11/2015 Rv. 637676 - 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio; nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in da A1 1settembre 2021. diziarìo ATANIA DEPOSITA., 0 IN C .207t Audiziarie CATANIAAd. 30/09