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Ordinanza — n. 40742/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses cassation appeal due to client's withdrawal and corrects a collegial panel error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40742/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the appellant initially argued against a lower court ruling on legal costs, she later submitted a document renouncing the appeal due to a subsequent settlement between the parties. The court accepted this withdrawal under Article 390 of the Code of Civil Procedure and also issued a separate order to correct a clerical error regarding the composition of the collegial panel that had previously ruled on the matter.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: The cassation judgment is extinguished upon the appellant's formal renunciation of the appeal, and the court must correct material errors in the composition of the collegial panel ex officio.

Parole chiave

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cassation appeal extinguishment appellant renunciation withdrawal clerical error correction collegial panel composition legal costs dispute ex officio correction Italian civil procedure ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Collegio, preso atto dell'atto di rinunzia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., considerato che nessuno si è costituito per resistere all'impugnazione, dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione.
Art. 391-bis c.p.c.
in relazione all'art. 391-bis c.p.c..
Art. 288, second comma, second inciso, del c.p.c.
40742 del 2021, nel senso che si deve intendere espunta dall'intestazione di essa come componente del Collegio, l'indicazione del Consigliere Marilena Gorgoni.Visto l'art. 288, secondo comma, secondo inciso, del c.p.c.
art. 390 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Collegio, preso atto dell'atto di rinunzia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., considerato che nessuno si è costituito per resistere all'impugnazione, dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 380-bis c.p
Il Presidente Frasca ne riferiva al Presidente Titolare della Sezione, prospettando l'opportunità di procedere alla correzione dell'errore materiale d'ufficio e veniva designato dal Presidente Titolare alla formulazione della proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.
art. 391-bis c.p
in relazione all'art. 391-bis c.p.c..
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Testo completo

re ORDINANZA sul ricorso 18753/2018 proposto da: Casamassima Antonella, rappresentata e difesa in proprio ed elettivamente domiciliata in Roma in Via Boezio n. 14 presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Itri. Pec: antonella.casamassima@pec.avvocatilucca.it -ricorrente - contro Tellini Monica, - intimata - avverso la sentenza n. 778/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/09/2021 dal Cons. Rel. ANNA MOSCARINI; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Mario Fresa; FATTI DI CAUSA 1.L'avvocato Antonella Casamassima ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a dodici motivi, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 778 del 4/4/2018 che, accogliendo l'appello incidentale della controparte Monica Tellini avverso la sentenza di primo grado, pronunciata in un giudizio avente ad oggetto il pagamento di spese legali, ha condannato la Casamassima a restituire alla Tellini la differenza tra la maggior somma che quest'ultima aveva pagato per compulsum in ottemperanza ad un decreto ingiuntivo e la somma oggetto della definitiva pronuncia recata dalla sentenza di primo grado.

Nessuno ha resistito al ricorso.

2. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in Adunanza Camerale del 21/10/2020, ai sensi dell'art. 380bis, 1 co. c.p.c., in occasione della quale il Collegio di questa Terza Sezione Civile, ritenuto che il ricorso ponesse questioni in parte nuove tali da richiedere una pronuncia nomofilattica di questa Corte, ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza.

3. La causa è stata allora fissata alla odierna pubblica udienza in vista della quale il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.Nelle more della fissazione della pubblica udienza la ricorrente ha depositato un atto di rinunzia al ricorso con il quale ha esposto di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio in ragione di una intervenuta transazione tra le parti. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Collegio, preso atto dell'atto di rinunzia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., considerato che nessuno si è costituito per resistere all'impugnazione, dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Non occorre provvedere né sulle spese del giudizio di cassazione né sull'accertamento dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia. Nulla spese. Nulla per contributo unificato. Così deciso in Roma nella Pubblica Udienza della Terza Sezione Civile del 10 settembre 2021 Il Presidente fi FunZtonario GicOinrita Francesco C2kNIA Rafa&lI Frasca DE2 :::;s1TA-rolt. oggi, .... F unzi UjudizIatiO CATANIACORTE SUPREMA DI CASSAZIONE111„LP. CENTRALE1 Cestie MARotA 2t: W-4 C-DtnA (2,6;e2t. /0z 'l zz. o 7,/cm jz, T-Z/taa b:(2kid- C-1V1;'6,- ,:cLik 9it-gycz„,i L co201 co1-c(a.‘"P4A.Z. ok; )<June mAr);Ge» oth: 0201„•.~1 &a, m • 407- z4 i I 2-A IA(09110.19, n-e, 2.0/1 z/ AALt (,4kumf4i0 .

G. , A 2 3/A COMM- Db WeOtt',~137) (;)~ 031oz 1Z -?1)" ,i2dAA,71,k. "lx2 - -(D4 stP1 - h t (9,ryeat'U'Oe IL FUNZTONARTO rr -r-)r7 T ARIO Dott.ssa L lena ORIGINALE I REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta da Locazioni - Immobili adibiti ad USO nnn ahitatiwn - Prola,inno P ricrattn Raffaele G. A. Frasca - Presidente Rei. - Oggetto : correzione di errore materiale di ufficic Enrico Scoditti - Consigliere - R.G.N. 18753/2018 Antonietta Scrima - Consigliere - Emilio Iannello - Consigliere - Cron.

Marco Dell'Utri - Consigliere - C.C. - 17/02/2022 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18753/2018 proposto da: Casamassima Antonella, rappresentata e difesa in proprio ed elettivamente domiciliata in Roma in Via Boezio n. 14 presso lo studio dell'avvocato t Giuseppe Itri. Pec: antonella .casamassima©pec.avvocatilucca.it -ricorrente - Contro Tellini Monica - intimata - Rilevato che:

1. All'esito della pubblicazione dell'ordinanza n. 40742 del 20 dicembre 2021, resa dalla Corte sul ricorso iscritto al n.r.g. 18753 del 2018 a seguito di udienza pubblica tenutasi il 10 settembre 2021, il dottor Raffaele Gaetano Antonio Frasca, Presidente del Collegio che ha pronunciato l'ordinanza, rilevava l'esistenza di un errore materiale, consistito nell'indicazione per mero errore materiale come componente del Collegio anche del Cons. Marilena Gorgoni, che, invece non lo componeva, in quanto chiamata a comporre Collegi nella stessa adunanza riguardo ad altri ricorsi.

2. Il Presidente Frasca ne riferiva al Presidente Titolare della Sezione, prospettando l'opportunità di procedere alla correzione dell'errore materiale d'ufficio e veniva designato dal Presidente Titolare alla formulazione della proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. in relazione all'art. 391-bis c.p.c..

3. La proposta veniva redatta e comunicata alla parte costituita unitamente al decreto di fissazione dell'odierna adunanza camerale. Considerato che:

1. Il Collegio rileva che deve farsi luogo di ufficio alla correzione dell'errore materiale indicata nella proposta, in quanto risulta effettivamente che, per mero errore materiale, nel Collegio che ha pronunciato l'ordinanza n. 40742 del 2021, risulta inserito un sesto Consigliere, il Consigliere Marilena Gorgoni, che componeva il Collegio dell'udienza pubblica all'esito della quale detta ordinanza è stata pronunciata, ma non per la trattazione del relativo ricorso, iscritto al n.r.g. 18753 del 2018. P. Q. M. La Corte, visto l'art. 391-bis c.p.c. dispone d'ufficio procedersi alla correzione materiale in relazione all'ordinanza n. 40742 del 2021, nel senso che si deve intendere espunta dall'intestazione di essa come componente del Collegio, l'indicazione del Consigliere Marilena Gorgoni.Visto l'art. 288, secondo comma, secondo inciso, del c.p.c. dispone che la Cancelleria proceda all'annotazione sull'originale della detta ordinanza della cor