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Ordinanza Interlocutoria — n. 40380/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of notification to all parties; case remanded for integration of contradictory proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 40380/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory order because the cassation appeal was not properly notified to two additional parties, Marta Fari and Greta Fari. These women were integral to the first-instance proceedings as heirs and administrators of support, yet the lower court had only notified the Foundation and the appellant. Consequently, the Court ordered the integration of contradictory proceedings and remanded the case to a new hearing schedule.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; Art. 380-bis, co. 1 c.p.c.: The Court of Cassation must order the integration of contradictory proceedings and remand the case to a new hearing when a cassation appeal is filed without notifying all parties entitled to participate under Art. 331 c.p.c.

Parole chiave

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integration of contradictory proceedings notification of cassation appeal administrators of support remand to new hearing Art. 331 c.p.c. restituzione dell'assistenza sociale spese di assistenza pensione alimentare d'indigenza

Disposizioni normative citate

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Art. 331 c.p.c.
Art. 380-bis, co. 1 c.p.c.
La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis, co.
art. 1418 c.c
Nel contraddittorio con la convenuta il Tribunale adito dispose una CTU e, all'esito, revocò il decreto ingiuntivo, dichiarò la nullità del contratto di ricovero ex art. 1418 c.c.
art. 331 c.p
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18785-2019 proposto da: PELLEGATTA ENRICA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI FRANCHI e ANGELO COLUCCI, ed elettivamente domiciliata presso 2021 lo studio del secondo in Roma, VIA ITALO CARLO FALBO n. 22, 1573 pec: clioffre., - ricorrente - contro FONDAZIONE DON ANGELO BELLANI ONLUS, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCA ENRICO DEGANI - e FRANCESCO MONTESANO, ed elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA LORENZO RESPIGHI, 13, presso lo studio dell'avvocato ANDREA PISSAGROIA, pec: ecàvvoc esanc)2 occrì i neavvocatimonz - controricorrente - avverso la sentenza n. 1401/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott.

ANNA MOSCARINI; FATTI DI CAUSA 1.Enrica Pellegatta, figlia di Eugenia Mariani, Greta Fari in proprio e quale amministratrice di sostegno di Eugenia Mariani e Marta Fari convennero, davanti al Tribunale di Monza, la Fondazione Don Angelo Bellani Onlus proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso, su richiesta di quest'ultima, in data 22/3/2013, per il pagamento in via solidale della somma di € 10.361,31 dovuta a titolo di rette per la degenza della signora Eugenia Mariani presso una RSA gestita dalla Fondazione convenuta. Le attrici dedussero, a sostegno dell'opposizione, la nullità del contratto -in base al quale la Mariani era stata inserita nella struttura- per illiceità della causa e contrarietà all'ordine pubblico o l'annullabilità per vizio del consenso e, in ogni caso, la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, oltre alla restituzione delle rette pagate dalla data dell'inserimento alla data delle dimissioni.

2. Nel contraddittorio con la convenuta il Tribunale adito dispose una CTU e, all'esito, revocò il decreto ingiuntivo, dichiarò la nullità del contratto di ricovero ex art. 1418 c.c. e condannò la Fondazione alla restituzione delle rette.

3. La Corte d'Appello di Milano, adita in via principale dalla Fondazione ed in via incidentale dalla Pellagatta e dalle Fari, con sentenza n. 1401 del 28/3/2019, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Enrica Pellegatta, Greta Fari e Marta Fari, ha confermato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Monza, ha dichiarato Enrica Pellegatta tenuta alla restituzione - in favore della Fondazione - di quanto da quest'ultima eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado, per la degenza di Eugenia Mariani, ha rigettato l'appello incidentale della Pellegatta e delle Fari, e condannato le medesime al pagamento, in favore della Fondazione, delle spese del doppio grado del giudizio.

Per quanto ancora qui di interesse, la Corte territoriale ha ritenuto che il quadro normativo disciplinante il caso in esame fosse profondamente mutato nel tempo rispetto alla pronuncia di primo grado e che si fosse assestato sulla debenza, da parte del servizio sanitario nazionale, dei livelli essenziali delle prestazioni con la previsione della contribuzione di una parte del carico (50%) da parte delle famiglie degli assistiti, di guisa da ritenere dovuta dalle intimate la somma portata dal decreto ingiuntivo.

4. Avverso la suindicata sentenza Enrica Pellegatta, in proprio e quale erede di Eugenia Mariani, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, provvedendo a notificarlo ai difensori della sola Fondazione Don Angelo Bellani Onlus, la quale ha resistito con controricorso.

5. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis, co. 1, c.p.c. in vista della quale Enrica Pellegatta ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente rilevato che il ricorso per cassazione non risulta notificato anche alle signore Marta Fari e Greta Fari - in proprio e quale amministratrice di sostegno della signora Eugenia Mariani Fari- anch'esse parti del giudizio di gravame, nei cui confronti vaaex art. 331 c.p.c. disposta l'integrazione del contraddittorio, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle signore Marta Fari e Greta Fari- in proprio e quale amministratrice di sostegno della signora Eugenia Mariani Fari- con termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo. Roma, 26/5/2021 Il Presidente Lugi Alessandro Scarano ( ( IL CANCELLIERE