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Ordinanza — n. 40351/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to summarize facts in the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40351/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the petition failed to provide a summary of the factual basis for the asylum claim. The applicant alleged fleeing due to village leadership threats but omitted the specific historical events triggering the request. The court ruled that without this summary, the court cannot assess the merits of the arguments against the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; The appeal must contain a summary of the facts and legal grounds to allow the court to understand the case without external sources.

Parole chiave

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inadmissibility summary of facts asylum claim Cassazione procedural requirement motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate accertamento medico incompleto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366, primo comma n.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. un. n. 11653 del 2006
Cass. sez. un. n. 2602 del 2003
Cass., Sez. Un. n. 22575 del 2019
Adde: Cass., Sez. Un. n. 22575 del 2019.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 37269/2019 proposto da: Elelegwu Nduka, elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38 presso lo studio dell'avvocato Lanzilao Marco che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Ministero dell'Interno - intimato - 2o2A AFY5 avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 23/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 da CRICENTI GIUSEPPE RITENUTO CHE 1.- Elelegwu Nduka è cittadino nigeriano. Solo dalla lettura del decreto impugnato risulta che ha raccontato di essere fuggito per la situazione determinatasi a seguito del suo rifiuto di prendere il posto del nonno come capo del villaggio e delle conseguenti minacce da parte degli uomini del RE.

Nel ricorso non è invece riportato alcunché circa il fatto storico che sta alla base della sua richiesta di protezione. 2.- Il Tribunale di Roma ha rigettato le domande, innanzitutto ritenendo inverosimile il racconto del ricorrente, ed, in secondo luogo, escludendo l'esistenza, in Nigeria di un qualche conflitto armato generalizzato; infine i giudici di merito hanno escluso che vi siano ragioni di vulnerabilità, pur considerando il periodo trascorso in Libia, che giustifichino la concessione del permesso di soggiorno. 3.-11 ricorso è basato su tre motivi.

Il Ministero si è costituito tardivamente e non ha notificato controricorso. CONSIDERATO CHE 5.- Il ricorso è del tutto privo dell'esposizione del fatto, il che lo rende inammissibile. Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha e'L originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006).

La prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Poiché il ricorso, nell'esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. Adde: Cass., Sez. Un. n. 22575 del 2019.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricor