Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39972/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing of opposition execution appeal violating procedural time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39972/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the late filing of the opposition to enforcement action. The appellant argued that the lower court erred in dismissing the opposition based on procedural time limits, claiming the transfer of jurisdiction was timely. The court rejected these arguments, ruling that the opposition was filed too late and thus the appeal itself was procedurally barred.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 369, comma 1, c.p.c.; Art. 616, comma 1, c.p.c.; Art. 59, legge n. 69/2009: An appeal against a judgment declaring an opposition to enforcement inadmissible is itself inadmissible if the opposition was filed after the statutory deadline for resumption has expired.

Parole chiave

Generato dall'IA
late filing appeal opposition to enforcement procedural time limits transfer of jurisdiction inadmissible appeal istanza tardiva di restituzione dei termini tardivo pagamento delle spese opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 369, comma 1, c.p.c.
sospensione feriale dei termini, l'iscrizione in parola è tardiva e il ricorso dev'essere dichiarato improcedibile ex art. 369, primo comma, cod.
Art. 616, comma 1, c.p.c.
Rilevato che con il primo motivo, si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 616, primo comma, cod.
Art. 59, legge n. 69/2009
civ., e dell'art. 59 della legge n.
art. 616 cod. proc. civ
Rilevato che con il primo motivo, si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 616, primo comma, cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24972-2018 proposto da: SRL IMPRESA EDILE S. MARINO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO AMBROSIO 4, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO BELLOMI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro BANCA D'ITALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, 2021 VIA NAZIONALE N. 91, presso gli avvocati VINCENZA 1884 PROFETA E GIOVINA DIPACE, che la rappresentano e difendono; - controricorrente - nonché contro EQUITALIA SUD SPA, ROMA CAPITALE, AGENZIA DELLE ENTRATE, CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA; - intimati - avverso la sentenza n. 399/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2021 dal Consigliere Dott.

PAOLO PORRECA; Rilevato che l'Impresa Edile S. Marino s.r.I., in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo dell'associazione temporanea d'imprese Impresa Edile San Marino, ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, corredati da memoria, avverso la sentenza n. 399 del 2018 della Corte di appello di Roma, esponendo che: - la Eutotherm di Paolo Delogu si era resa aggiudicataria con lo IACP della provincia di Roma, di un contratto di appalto per la costruzione di un immobile; -successivamente aveva chiesto e ottenuto dal committente di poter costituire l'ATI; -quale capogruppo aveva sottoscritto l'appalto; - Eurotherm, tramite la capogruppo, adiva il Tribunale di Roma per il pagamento del corrispettivo da parte di ATER, già IACP, ottenendo la correlativa condanna; - la capogruppo procedeva quindi a pignoramento presso il terzo Banca d'Italia per chiedere, così come otteneva, l'assegnazione delle conseguenti somme; - Banca d'Italia non procedeva al pagamento, e l'agente per la riscossione Equitalia Gerit, s.p.a., procedeva a sua volta a pignoramento diretto presso la Banca d'Italia delle somme assegnate, in ragione di cartelle inevase; - la capogruppo si opponeva all'esecuzione esattoriale deducendo l'impignorabilità delle somme già oggetto di assegnazione coattiva giudiziale; -con distinto ricorso Eurotherm si opponeva alla medesima esecuzione esattoriale ed i relativi giudizi erano riuniti; - il Tribunale, in fase sommaria, riuniti i giudizi, dava atto del pagamento di Banca d'Italia a Gerit successivamente all'opposizione svolta dalla capogruppo e fissava termine per la riassunzione del giudizio di pieno merito;- la capogruppo, atteso che erano coinvolte cartelle per debiti previdenziali e tributari, riassumeva per le prime davanti al giudice del lavoro, che accoglieva la domanda di opposizione, e le seconde davanti al giudice tributario che declinava la giurisdizione in favore del giudice ordinario; - nel giudizio di pieno merito il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della domanda per superamento del termine perentorio per la riassunzione ex art. 616 cod. proc. civ., e perché l'opposizione all'esecuzione esattoriale era stata introdotta a procedimento esecutivo già concluso; - la Corte di appello confermava la decisione in ragione del primo e assorbente motivo; resiste con controricorso la Banca d'Italia che ha depositato, altresì, memoria;

Rilevato che con il primo motivo, si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 616, primo comma, cod. proc. civ., e dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che per i principi della "traslatio iudicii" tra giurisdizione, la riassunzione dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice tributario era tempestiva; con il secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulle ragioni per cui non avrebbe potuto applicarsi il regime della "traslatio" giurisdizionale, conclusione affermata apoditticamente;

Rilevato che preliminarmente deve osservarsi che, in memoria, parte controricorrente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per suo tardivo deposito; l'eccezione è fondata; l'ultima notifica del ricorso risulta agli atti odierni completata il 23 luglio 2018, mentre il deposito di quello risulta effettuato il 6 settembre 2018;trattandosi di opposizione esecutiva, come tale non soggetta alla c.d. sospensione feriale dei termini, l'iscrizione in parola è tardiva e il ricorso dev'essere dichiarato improcedibile ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ.;kt spese secondo soccombenza; rAig.dOppio()à C-LÀ-,

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 7.800,00, oltre a euro 200,00 per esborsi oltre al 15 per cento di spese forfettarie oltre accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 2 luglio 2021. Il Presidente Dott. Franco De St