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Ordinanza — n. 39970/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding procedural validity of service of process to court registry.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39970/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the bankruptcy administrator's appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly applied the law on service of process. The administrator argued the notification to the court registry was invalid because the lawyer had not formally elected a domicile there, whereas the bank contended the digital domicile option did not negate the right to a physical address. The court held that the existence of a digital domicile option does not eliminate the party's prerogative to choose a specific physical location, such as the court registry, for service.

Regesto Legislator

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Art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2011; Art. 82 del r.d. n. 37 del 1934: The option to designate a digital domicile does not deprive a party of the procedural right to elect a specific physical address, such as the court registry, for the service of process.

Parole chiave

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service of process digital domicile court registry procedural validity bankruptcy administration notification rules inadmissible appeal termine di comunicazione

Disposizioni normative citate

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Art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2011
che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, previsto dall'art. 16 sexies del d.l.
Art. 82 del r.d. n. 37 del 1934
del difensore costituito, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata (ai sensi dell'art. 82 del r.d.

Giurisprudenza citata

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Cass., 29/01/2020, n. 1982
Cass., 01/06/2020, n. 10355
Cass., 11/02/2021, n. 3557
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso 23301-2018 proposto da: FALLIMENTO RULLO ROBERTO, FALLIMENTO BAR STAZIONE DI RULLO ROBERTO & C SNC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 32, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CARNUCCIO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 UNIONE BANCHE ITALIANE SPA (GIA' BANCA CARIME 1882 SPA), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GRILLO, che la rappresenta e difende; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 561/2017 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 22/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2021 dal Consigliere Dott.

PAOLO PORRECA; Rilevato che la Banca Carime s.p.a. si opponeva al precetto notificatole dalla curatela del Fallimento Rullo Roberto &c. s.n.c., deducendo che il legittimato passivo del titolo giudiziale oggetto dell'intimazione era la s.p.a. Caricai; il Tribunale accoglieva l'opposizione con pronuncia riformata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, il giudice di prime cure aveva dato atto della diversità dei soggetti sociali, tra cui vi era stata cessione di ramo di azienda, senza accertare che il rapporto sotteso al titolo fosse stato ricompreso nella stessa "traslatio" laddove, al contempo, non poteva evincersi alcun giudicato opposto, sul punto, dalla decisione azionata come titolo, atteso che in quel giudizio non vi era stata cognizione specifica al riguardo, né poteva ipotizzarsi una non contestazione in prime cure, in cui la società coinvolta era rimasta contumace, né alcunché in appello, dichiarato solo in rito inammissibile; avverso la decisione di secondo grado ricorre per cassazione l'amministrazione fallimentare articolando tre motivi; resiste con controricorso UBI Banca s.p.a. quale incorporante Banca Cari me;

Rilevato che con il primo e secondo motivo, suscettibile di sintesi per strettissima connessione, si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 616, cod. proc. civ., nel testo "ratione temporis" applicabile, secondo comma, poiché la decisione del Tribunale era inappellabile e dunque impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione, con conseguente intervenuto giudicato di cui era stato quindi omesso il rilievo; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 615, cod. proc. civ., 2909, cod. civ., 58, d.lgs. n. 385 del 1993, poiché la Corte territoriale avrebbe errato mancando di considerare che nella decisione azionata quale titolo s'indicava la Carime quale successore della Caricai, mentre la Corte territoriale aveva affermato una mancata prova dell'inclusione del rapporto obbligatorio in questione nella cessione del ramo di azienda tra le due società senza, però, che tale documento fosse acquisito agli atti del giudizio "a quo", mentre l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo' sarebbe stata possibile solo in base alla documentazione ritualmente acquisita nel correlato processo;

Rilevato che nel controricorso si è eccepita la tardività del ricorso per cassazione in quanto la sentenza impugnata risulta essere stata notificata via p.e.c. al domiciliatario in appello oltre che al "dominus" difensore, ai fini di decorrenza del termine breve, infine spirato; l'eccezione, afferente peraltro a profilo rilevabile d'ufficio, è fondata; osserva il Collegio che la notifica via p.e.c. della sentenza di appello, risultante agli atti del controricorrente, rispetto alla quale è decorso invano termine per impugnare in questa sede, è stata effettuata in tale forma nonostante un'elezione di domicilio fisico in capo all'avvocato Silvio Dattola, destinatario come detto della notifica telematica; questa Corte ha chiarito che:

a) a séguito dell'introduzione del c.d. domicilio digitale (corrispondente all'indirizzo p.e.c. che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, previsto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201, convertito dalla legge n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014), la notificazione va eseguita all'indirizzo p.e.c. del difensore costituito, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata (ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934) presso la Cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo;

b) tale principio deve trovare certamente applicazione nei casi in cui il destinatario della notificazione abbia omesso di eleggere il domicilio ?( nel Comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi a cui pende la lite (con la conseguente necessità . di ricorrere, per tale ipotesi, alla notificazione presso il c.d. domicilio digitale del destinatario), mentre non spiega efficacia nei casi in cui la Cancelleria del giudice dinanzi a cui pende la lite, lungi dal rilevare quale riferimento per il caso di omessa elezione di domicilio nel Comune di detto giudice (ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934), rappresenti il luogo di espressa identificazione elettiva del domicilio dell'interessato, dovendo escludersi che il regime normativo concernente l'identificazione del c.d. domicilio digitale abbia soppresso la prerogativa processuale della parte d'individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico -anche la Cancelleria dell'ufficio giudiziario- come valido riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati (Cass., 29/01/2020, n. 1982); resta inteso che qualora vi sia stata indicazione della domiciliazione digitale, non circoscritta alle sole comunicazioni, le notifiche, al fine di far decorre il termine breve, devono avvenire necessariamente in tale luogo telematico (Cass., 01/06/2020, n. 10355); questo quadro ha portato a concludere che il domicilio digitale può essere utilizzato per la notificazione in questione, anche se non elide la prerogativa processuale di eleggere domicilio fisico, sicché le due opzioni concorrono (Cass., ‘11/02/2021, n. 3557); in tal caso, la parte aveva solo eletto domiciliazione fisica, ma la domiciliazione digitale, pur non impedendo l'utilizzo della prima, restava, per volontà dell'ordinamento, una delle due possibilità ai fini in discussione; ne'discende la ritualità della notifica della sentenza qui gravata, nei sensi eccepiti dalla controricorrente, con conseguente sua idoneità all'attivazione del termine breve di impugnazione e tardività dell'odierno ricorso; spese secondo soccombenza; fclúop00 c_LA., Jov„(6-0;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 4.100,00 oltre a euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie, e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in R