Cassation court dismisses appeal regarding postal bonds as unconstitutional impignorability regime no longer applies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the constitutional challenge to the impignorability of postal bonds had not been successfully invoked. The appellant argued that a prior unconstitutionality declaration rendered these bonds liable for seizure, but the court found the specific legal relationship did not fall under the scope of that ruling. Consequently, the court rejected the claim that the old protective regime still applied to the postal bonds in question.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 175, comma 1, d.P.R. n. 156/1973; Art. 2740 cod. civ.: The court held that a prior declaration of unconstitutionality regarding the impignorability of postal bonds does not automatically apply to all subsequent relationships, requiring specific proof that the new legal framework was not intended to restore the derogatory regime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RDINANZA sul ricorso n. 25075/2018 proposto da: Bellusci Rosario, P & B S.a.s. di Bellusci Rosario & C. in liquidazione in persona del liquidatore, domiciliati in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianfilippo Buccella - ricorrente - contro Ponzini Fabiano, domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Gorgoglione Maria - controricorrente — nonché contro Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma al viale Europa n. 175, presso l'avvocato Fabbri Paola che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Cirino Fortunata - controrícorrente - nonché contro Squizzato Valentina Irene, - intimata — 2G2) avverso la sentenza n. 391/2018 della CORTE d'APPELLO di MILANO, depositata il 23/01/2018; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 02/07/2021, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA Rosario Bellusci e la P&B S.a.s., ora in liquidazione, a seguito di un'espropriazione presso terzi, nel corso della quale vennero assegnate al creditore procedente Fabiano Ponzini, sulla base di dichiarazione positiva del terzo pignorato Poste Italiane S.p.a., le somme risultate di sua pertinenza e della società presso il terzo e rivenienti da buoni fruttiferi, propose opposizione agli atti esecutivi, che, dopo l'espletamento della fase cautelare — che aveva visto anche il rigetto del reclamo proposto dallo stesso Bellusci —; venne respinta dal Tribunale di Como, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della creditrice Valentina Squizzato, interveniente nell'esecuzione.
La Corte di Appello di Milano, adita da Rosario Bellusci e dalla P&B S.a.s. con appello principale e da Valentina Squizzato con appello incidentale, ha, per quanto ancora rileva in questa sede, dichiarato inammissibile l'appello principale sui motivi qualificati ai sensi dell'art.617 cod. proc. civ. ed ha rigettato l'unico motivo, sull'impignorabilità dei buoni postali, proposto ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.; ed ha, altresì, dichiarato inammissibile l'impugnazione incidentale della Squizzato. Avverso detta sentenza d'appello propone ricorso, con atto affidato a tre motivi, Rosario Bellusci in proprio e quale liquidatore della detta società in accomandita semplice.
Resistono con controricorso Poste Italiane S.p.a. e Fabiano Ponzini. Il ricorrente e Poste Italiane S.p.a. hanno depositato memoria.Ad. 02/07/2021 CC R.G.N. 25075/2018; estensore: C. Valle Il P.G. non ha preso conclusioni per l'adunanza camerale del 2 luglio 2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte di Appello di Milano.
Il primo mezzo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. I violazione e falsa applicazione di legge relativamente agli artt. 112 e 132 n. 4 cod. proc. civ. Il secondo motivo propone censura ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3:violazione e falsa applicazione di legge relativamente agli artt.599, 600, 601 cod. proc. civ. e 180, 181 disp. att. cod. proc. civ. Il terzo mezzo fa valere, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. f violazione e mancata applicazione di legge relativamente all'art. 203 d.P.R. n. 256 del 01/06/1989 relativamente all'impignorabilità di gran parte dei buoni postali.
Il ricorso si compone di sette facciate. Il primo e il secondo motivo sono estesi ciascuno una facciata. A tacere di rilievi di aspecificità complessiva di tutto il ricorso, ai sensi dell'art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6 cod. proc. civ., il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile anche in una partita e singola considerazione dei motivi. I primi due motivi di ricorso fanno valere violazioni di carattere processuale, il primo, e comunque procedimentale, il secondo, ma sono entrambi inammissibili. Il primo motivo lo è per la sua assoluta aspecificità, riducendosi a una mera enunciazione di stile, senza che venga mossa alcuna effettiva e comprensibile censura alla sentenza d'appello in punto di Ad. 02/07/2021 CC R.G.N. 25075/2018; estensore:
C. Valle omessa pronuncia, invocando il motivo del tutto genericamente il parametro normativo della violazione di legge, in luogo di quello della nullità della sentenza e (o) del procedimento (ossia il n. 3 dell'art. 360, invece che il n. 4 della stessa norma). Il secondo mezzo è pure inammissibile, a ragione dell'affermazione della sentenza d'appello, relativa al fatto che trattandosi di vizio procedimentale, vertendosi dell'omissione dell'invio degli avvisi di cui all'art. 599 cod. proc. civ.al contitolare dei buoni fruttiferi (il padre del Bellusci), esso era stato fatto valere in primo grado con opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, l'impugnazione in appello della sentenza del Tribunale di Como era inammissibile, in quanto unica impugnazione concessa, a livello sistematico, avverso la sentenza di cui all'art. 618, comma 2, cod. proc. civ.
è il ricorso per cassazione. Il terzo motivo, l'unico dotato di una consistenza espositiva appena superiore, di mezza facciata, rispetto agli altri due, e vertente sull'impignorabilità dei buoni fruttiferi postali, asserita dal Bellusci ma disattesa sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello, è scrutinabile, trattandosi di capo relativo alla pignorabilità, pertanto soggetto ad appello in quanto la sentenza che decide su opposizione all'esecuzione ha il normale regime impugnatorio, ma è inammissibile anche esso, avendo la Corte territoriale ampiamente spiegato il venire meno dell'impignorabilità dei buoni fruttiferi postali, richiamando la giurisprudenza costituzionale, e segnatamente la sentenza della Corte Costituzionale n. 508 del 18/12/1995.
La sentenza della Corte territoriale ha, inoltre, coerentemente motivato sul punto, evidenziando come a seguito di detta pronuncia di incostituzionalità, relativa all'art 175, comma 1, del d.P.R. n. 156 del 29/03/1973 (cd. codice postale), la impignorabilità dei buoni fruttiferi postali fosse oramai venuta meno e, non potendosi ritenere Ad. 02/07/2021 CC R.G.N. 25075/2018; estensore: C. Valle ritenere che il rapporto tra il Bellusci e Poste Italiane S.p.a. fosse concluso, ha, quindi, escluso che esso non fosse coperto dall'ambito di applicabilità della dichiarazione d'incostituzionalità, precisando che le successive disposizioni, anche di valenza legislativa, oltre che regolamentare, non avevano ripristinato il regime derogatorio, con riferimento ai buoni postali, al principio generale di cui all'art. 2740 cod. civ.
Non è, pertanto, fondatamente predicabile un regime di impignorabilità sulla base del d.P.R. 01/06/1989, n. 256 (Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni) / in quanto esso costituiva il regolamento di esecuzione del d.P.R. del 1973 n. 156 e comunque è stato anch'esso abrogato, del d.lgs. n. 284 del 30/07/1999. L'esposizione dei motivi del ricorso, e segnatamente del terzo, unico pertinente in quanto di opposizione meritale, non può ritenersi utilmente integrata dalla diffusa prospettazione effettuata dalla parte ricorrente con la memoria per l'adunanza camerale non partecipata, potendo la detta memoria avere solo una funzione chiarificatrice di difese già compiutamente esposte (in termini, quale espressione di un orientamento costante, si veda:
Cass. 24007 del 12/10/2017 Rv. 645587-01), non potendo essa colmare l'originario carente apparato argomentativo condensato in sette facciate. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuno dei controricorrenti, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata, mentre nulla va disposto nei confronti della Squizzato, rimasta intimata. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ad. 02/07/2021 CC R.G.N. 25075/2018; estensore:
C. Valle versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
C-1:C.C15 dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore di Ponzini Fabiano in euro 5.600,00 e in favore di Poste Italiane S.p.a. in euro 7.300,00, oltrd-arro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 2 luglio 2021. Il presidente Franco De Stefano i