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Ordinanza — n. 39941/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for failure to summarize facts as required by Article 366 of Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39941/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a clear summary of the facts in the petition. The appellant, Seydou Camara, challenged a lower court decision regarding his case, but the petition lacked the required factual exposition. The court ruled that without this summary, it cannot fully understand the grounds for the appeal, rendering the petition procedurally defective under Article 366 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 366 n. 3 c.p.c.; The appeal must contain a clear and complete summary of the facts to allow the Supreme Court to understand the grounds for the challenge without needing external sources.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Summary of Facts Inadmissible Appeal Supreme Court Procedural Requirement violazione delle forme sostanziali allegazioni insufficientemente motivate esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 n. 3 c.p.c.
Giacomo Travaglino La Corte osserva Preliminare alla valutazione del contenuto delle censure contenute nel ricorso - e della motivazione adottata dal giudice di appello - appare la rilevazione della sua inammissibilità, ai sensi dell'art. 366 n. 3 c.p.c. per mancata esposizione del fatto.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art.
Art. 1-bis dello stesso articolo 13
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. n. 11653 del 2006
Cass. sez. un. n. 2602 del 2003
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Testo completo

L, ?L- ei ORDINANZA sul ricorso proposto da: Seydou CAMARA (codice fiscale CMRSYD95R05Z319P), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Massimo Gardini, del Foro di Rimini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Santarcangelo, Piazza Ganganelli n.22. - ricorrente - contro Acy IL MINISTERO DELL'INTERNO (cod. fisc. 80014130928), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n. 12. - intimato - avverso il decreto del Tribunale di Bologna n. 4379/2019, pubblicato il 30/9/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2021 dal Presidente, dott. Giacomo Travaglino La Corte osserva Preliminare alla valutazione del contenuto delle censure contenute nel ricorso - e della motivazione adottata dal giudice di appello - appare la rilevazione della sua inammissibilità, ai sensi dell'art. 366 n. 3 c.p.c. per mancata esposizione del fatto. Il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ. - e considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma dell'atto di gravame - deve consentire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione tanto del fatto sostanziale che ha originato la controversia, quanto del fatto processuale di cui si chiede una nuova e più corretta valutazione in diritto da parte del giudice di legittimità, senza che questi sia tenuto a ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006).

La prescrizione del requisito di ammissibilità del ricorso, pertanto, risponde non già ad un'esigenza di mero formalismo, bensì a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). Alla luce di tale funzione, al fine di soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, la chiara esposizione della vicenda processuale di cui si chiede la rivalutazione alla luce dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sorreggono l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 7 giugno 2021. Il Presidente est. A DEPOS:TATO I