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Ordinanza — n. 39863/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian asylum appeal dismissed as inadmissible due to filing beyond the thirty-day statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39863/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the asylum appeal inadmissible because it was filed late. The applicant, a Liberian national, challenged a first-instance rejection of refugee status, but the appeal was submitted on November 18, 2019, well past the thirty-day deadline following the July 26, 2019, tribunal decision. The court ruled that the procedural defect rendered the appeal void, necessitating no further examination of the merits or defense activities.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; An appeal filed beyond the statutory thirty-day period is inadmissible, and the court need not address the substantive arguments or the respondent's defense.

Parole chiave

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asylum appeal procedural inadmissibility statutory deadline refugee status Corte di Cassazione domanda d'asilo di cittadino nigeriano statuto di rifugiato assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art.
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Testo completo

9 ORDINANZA sul ricorso 34123/2019 proposto da: NIMLEY JOSEPH, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CHIARA BELLINI; -ricorrente - contro P! MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; - intimato resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 26/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI. RILEVATO CHE: 1. - Con ricorso affidato a tre motivi, Nimley Joseph, cittadino liberiano, originario di Harper City, ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia reso pubblico il 26 luglio 2019, che ne rigettava l'opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2. - L'intimato Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente "atto di costituzione" al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione.

CONSIDERATO CHE: 1. - In via preliminare ed assorbente (ciò che esime il Collegio dal dover dar conto del tenore dei motivi di impugnazione), il ricorso è inammissibile per tardività, essendo stato notificato (il 18 novembre 2019) ben oltre il termine di impugnazione - trenta giorni - decorrente dalla comunicazione del decreto del Tribunale (26 luglio 2019). 2. - Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva della parte resistente.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 13 luglio 2021. Il Presidpnte L' i! ESPERTO A NCELiIi-IRE Torri r i DEP., 0,S