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Ordinanza — n. 39860/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of valid power of attorney properly attached to the filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39860/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the power of attorney was issued on a separate sheet and not materially joined to the petition. The appellant, a Nigerian national, challenged a lower court's rejection of his refugee status claim, but the Ministry of the Interior did not participate in the proceedings. The court ruled that the procedural defect, violating Article 83 of the Code of Civil Procedure, could not be cured by renewal or other means.

Regesto Legislator

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Art. 83, comma 3 c.p.c.; Art. 182 c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: A power of attorney issued on a separate sheet and not materially joined to the appeal is invalid, rendering the appeal inadmissible as the law does not permit an autonomous grant of mandate.

Parole chiave

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power of attorney defect separate sheet attachment inadmissible appeal Code of Civil Procedure refugee status claim domanda d'asilo di cittadino nigeriano statuto di rifugiato domanda di revisione dell'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 83, comma 3, c.p.c.
Art. 182 c.p.c.
Art. 365 c.p.c.
182 c.p.c., poiché l'art. 365 c.p.c. prescrive l'esistenza di una valida procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso (Cass.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art.
art. 182 c.p
art. 365 c.p
182 c.p.c., poiché l'art. 365 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1255/2018
prescrive l'esistenza di una valida procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso (Cass. n. 1255/2018;
Cass. n. 877/2019
Cass. n. 877/2019). 2. - Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva da parte del resistente.
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Testo completo

9 ORDINANZA sul ricorso 33477/2019 proposto da: YAKUBU SAHEED, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE CAROTTA; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; - intimato resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 09/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI. RILEVATO CHE: 1. - Con ricorso affidato a tre motivi, Yakubu Saheed, cittadino nigeriano, originario di Auchi (nell'Edo State) ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia reso pubblico il 9 ottobre 2019, che ne rigettava l'opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2. - L'intimato Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente "atto di costituzione" al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione.

CONSIDERATO CHE: 1. - Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura (ciò che esime il Collegio dal dare conto del contenuto dei motivi). Nella specie, la procura è stata rilasciata su foglio separato, ma non materialmente congiunto al ricorso. Deve, quindi, trovare applicazione il principio, consolidato, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e non materialmente congiunta al ricorso, sia conferita con scrittura privata autenticata nella sottoscrizione dal difensore in violazione dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dal momento che la norma non prevede un conferimento autonomo rispetto agli atti processuali a cui il mandato si riferisce (salvo che per la memoria di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente); nemmeno è possibile una sanatoria dell'atto mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c., poiché l'art. 365 c.p.c. prescrive l'esistenza di una valida procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso (Cass. n. 1255/2018;

Cass. n. 877/2019). 2. - Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva da parte del resistente.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazi