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Ordinanza — n. 39858/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal as inadmissible due to late filing and defective power of attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39858/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late and lacked a valid special power of attorney. The applicant, a Malian national, challenged a first-instance rejection of his refugee status claim, but the defense was submitted by a lawyer holding a generic mandate unrelated to this specific case. The court ruled that the procedural defects rendered the appeal void under the Civil Procedure Code and relevant asylum regulations.

Regesto Legislator

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Art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008; Art. 365 c.p.c.; Art. 153 c.p.c.: Appeals are inadmissible if filed beyond the statutory period or when the power of attorney is generic rather than specifically designated for the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal late filing deadline defective power of attorney asylum status rejection special mandate requirement protezione internazionale intervento nel diritto internazionale pubblico domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008
Art. 365 c.p.c.
- Inammissibile è, poi, anche l'istanza di rimessione in termini in quanto proposta da difensore non munito di valida procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall'art.
Art. 153 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art.
art. 365 c.p
- Inammissibile è, poi, anche l'istanza di rimessione in termini in quanto proposta da difensore non munito di valida procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c.
art. 153 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1525/2020
comma 2, contenga espressioni generiche ed incompatibili con la specialità richiesta per la proposizione dell'impugnazione in cassazione" (Cass. n. 1525/2020).
Cass. n. 30512/2018
A tal riguardo giova rammentare - alla luce dell'orientamento di questa Corte (Cass. n. 30512/2018; Cass., S.U., n.
Cass., S.U., n. 4135/2019
30512/2018; Cass., S.U., n. 4135/2019; Cass.n.
Cass.n. 27726/2020
4135/2019; Cass.n. 27726/2020) - che l'istituto della rimessione in termini (disciplinato dall'art.
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Testo completo

019 ORDINANZA sul ricorso 32933/2019 proposto da: KEITA SIDIKI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO RIZZATO; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; - intimato resistente - . v avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 05/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI. 2 A RILEVATO CHE: i 1. - Con ricorso affidato ad un unico motivo, oltre ad istanza di rimessione in termini, Keita Sidiki, cittadino originario del Mali (regione di Koulikoro, a Sud-Ovest del Mali), ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia reso pubblico il 5 aprile 2019, che ne rigettava l'opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2. - L'intimato Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente "atto di costituzione" al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione.

CONSIDERATO CHE: 1. - In via preliminare ed assorbente (ciò che esime il Collegio dal dare contezza del motivo di ricorso), il ricorso è inammissibile per esser stato proposto tardivamente (con atto notificato in data 11 novembre 2019 a fronte di decreto del 5 aprile 2019), ben oltre il termine di legge - valevole per i giudizi instaurati in primo grado dopo il 17 agosto 2017 - di trenta giorni dalla comunicazione del decreto del Tribunale, prescritto dall'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008. 2. - Inammissibile è, poi, anche l'istanza di rimessione in termini in quanto proposta da difensore non munito di valida procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008).

E difatti, l'avvocato ha proposto impugnazione in virtù della quale si legge che la persona conferente dichiara di voler esser rappresentata e difesa "in merito a RICORSO CASSAZIONE AVVERSO DECRETO TRIB VE ed in particolare quelli di transigere, conciliare, fare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza, chiamare in causa terzi, e svolgere domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio o del processo, farsi sostituire, nonché di deferire e di riferire il giuramento decisorio e di nominare arbitri nelle procedure arbitrali". Tale tipo di procura, estesa non al margine o in calce del ricorso, bensì su un foglio separato e materialmente congiunto a quello, non è una procura speciale, poiché affatto generica e non specificamente riferibile al provvedimento impugnato.

L'orientamento di questa Corte è consolidato nel ritenere "inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art.83 c.p.c. comma 2, contenga espressioni generiche ed incompatibili con la specialità richiesta per la proposizione dell'impugnazione in cassazione" (Cass. n. 1525/2020). 3. - In ogni caso, l'istanza di rimessione, ai fini della proposizione di "ricorso straordinario" per Cassazione, non avrebbe potuto trovare accoglimento in quanto affatto generica. Con essa si assume, infatti, che: "il sig.

Keìta non ha effettivamente potuto impugnare il provvedimento di rigetto del Tribunale civile nel termine breve al medesimo assegnato per legge a causa dell'errore del suo difensore nel proporre impugnazione", in quanto "l'impugnazione che lo stesso doveva proporre era il presente ricorso in cassazione avverso la decisione del Tribunale e non già l'appello, come nella previgente normativa". A tal riguardo giova rammentare - alla luce dell'orientamento di questa Corte (Cass. n. 30512/2018; Cass., S.U., n. 4135/2019; Cass.n. 27726/2020) - che l'istituto della rimessione in termini (disciplinato dall'art. 153 c.p.c., quale norma parametro ratione temporis), applicabile anche a situazioni esterne e strumentali al processo, come la decadenza dal diritto di impugnazione, presuppone, tuttavia, la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza - e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà (come nella specie) - e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione. 3. - Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della