Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to missing date in special power of attorney and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible primarily because the special power of attorney lacked the required date of issuance. Additionally, the petition failed to meet procedural requirements under the Code of Civil Procedure, such as providing a clear factual summary and specific references to the contested documents. Consequently, the lower court's decision denying refugee status remained in effect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35 bis, c. 13 d.lgs. n. 25/2008; Art. 366 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the special power of attorney omits the date of issuance relative to the contested act, and if the petition fails to provide a clear factual summary or specific references to the documents under attack.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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019 ORDINANZA sul ricorso 35410/2019 proposto da: ABOUBAKAR ILIAS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY, 23, presso lo studio dell'avvocato VALERIA GERACE, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 12/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI. RILEVATO CHE:1. - Con ricorso affidato a cinque motivi, Aboubakar Ilias, cittadino originario del Niger (Maradi), ha impugnato il decreto del Tribunale di Ancona, reso pubblico il 12 ottobre 2019, che ne rigettava l'opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, nonché di quella umanitaria. 2. - Il Tribunale di Ancona, per quanto ancora rileva in questa sede, osservava:
a) il racconto del richiedente (aver lasciato, dopo la morte dei genitori, il Paese d'origine in ragione dell'intenzione di intraprendere un percorso di studi), anche là dove credibile, era "confinat(o) nei limiti di una vicenda di vita privata e di miglioramento socio-economico, atteso che gli aspetti evidenziati in ricorso integrano personali timori circa la necessità di sostenere la famiglia d'origine";
b) in base ai report EASO del 2016-2017 e Amnesty International del 2017-2018, non sussisteva nella zona di provenienza del richiedente una condizione di violenza generalizzata in situazione di conflitto armato;
c) non erano da ravvisarsi, quindi, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;
d) mancavano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria dovendo escludersi, nel Paese d'origine, il pericolo di compromissione dei diritti umani, "in quanto la mera deprivazione economica o l'esigenza di una ripartizione della ricchezza tra la popolazione non giustificano un permesso provvisorio". 3. - L'intimato Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente "atto di costituzione" al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione. CONSIDERATO CHE:1. - Con i cinque motivi si deduce rispettivamente:
a) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità del decreto impugnato, per aver il giudice di merito omesso pronuncia sulla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria;
b) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per aver il Tribunale reso motivazione meramente apparente in relazione al riconoscimento delle domande di protezione sussidiaria ed umanitaria;
c) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14 del d.lgs. 251/2007 e dell'art. 8 del d.lgs. 25/2008, per aver il Tribunale reso motivazione meramente apparente in relazione al riconoscimento delle domande di protezione sussidiaria ed umanitaria ;
d) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 251/2007 e dell'art. 10 Cost., per aver il Tribunale "omesso l'esame delle fonti informative" in punto di riconoscimento della protezione sussidiaria;
e) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
3. e n. 5, c.p.c., la violazione degli artt. 5, comma 6, e 19 del d.lgs. 286/1998, nonché dell'art. 10 Cost., per mancato riconoscimento della protezione umanitaria. 2. - Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti. Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, hanno affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che: «l'art. 35 bis, c.13 d.lgs. n. 25/2008 - nella parte in cui prevede che "La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima" - ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.
La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dall'art. 35 bis, c. 13 d.lgs. n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente"». Nel caso di specie la procura speciale in calce al ricorso per cassazione non contiene neppure la data nella quale è stata rilasciata, recando unicamente l'autenticazione della firma del richiedente asilo.
Da ciò deriva l'inammissibilità del ricorso predicata dall'art. 35 bis, c. 13 d.lgs. n. 25/2008. 3. - Pur essendo assorbente il rilievo di inammissibilità che precede, il ricorso si palesa comunque inammissibile sotto ulteriori profili. Con esso non è data contezza, in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., di una pur sommaria esposizione dei fatti di causa, mancando ogni riferimento, intelligibile, alla vicenda personale di esso richiedente e allo svolgimento della vicenda processuale; esposizione che non è neppure dato ricavare, in modo quantomeno comprensibile, dallo sviluppo dei motivi di ricorso.
Inoltre, le stesse prospettate doglianze sono affatto generiche, in palese violazione dell'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., nonché in assenza della indicazione specifica e intelligibile dei contenuti degli atti e documenti su cui le censure medesime si fondano, oltre ad essere del tutto omessa, di detti atti e documenti, la necessaria localizzazione processuale (ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.). Infine, con il ricorso non è veicolata una idonea critica della ratio decidendi della sentenza impugnata, non attinta da pertinenti doglianze, le quali si soffermano, piuttosto, su aspetti generali e non aderenti alla singolarità del caso oggetto di cognizione. 4. - Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale - assente la discussione orale - l'atto di costituzione del Ministero non costituisce controricorso ex art. 370 c.p.c.
Per quanto riguarda la dichiarazione cui questa Corte è tenuta in relazione al contributo unificato, si osserva che la medesima pronuncia richiamata ha enunciato il seguente principio di diritto: "il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all'interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza".
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso i