Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 39828/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal and remands case to avoid conflicting rulings on usucapion and seizure nullity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 39828/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Banco di Napoli regarding the nullity of a seizure and the opposing party's usucapion claim. The court noted that a related case involving the same parties had already been decided by the same court on the merits. Consequently, the decision was remanded to the parties to interloque on the consequences of the coeval judgment to prevent contradictory outcomes.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 384, comma 3, cod. proc. civ.; When a related case between the same parties has already been decided by the same court, the appeal is dismissed and the parties are ordered to interloque to avoid contradictory rulings.

Parole chiave

Generato dall'IA
Art. 384 cod. proc. civ. contradictory rulings usucapion validity seizure nullity remand for interloquence conflicting judgments same parties sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo motivo di ricorso deduce: omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. in quanto il Banco di Napoli aveva esibito quale documento rubricato al n.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
Il secondo motivo del ricorso deduce: nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per violazione degli artt.
Art. 39 cod. proc. civ.
Art. 273 cod. proc. civ.
Art. 295 cod. proc. civ.
Art. 337 cod. proc. civ.
Art. 384, comma 3, cod. proc. civ.
Visto l'art. 384, comma 3, cod. proc. civ. rinvia la decisione assegnando al P.M.
art. 619 cod. proc. civ
Comune di Alessano, foglio 31, particella 431) da parte del Probo, opponente in primo grado ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ., prevalesse e comunque fosse opponibile ai creditori pignoranti.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. snciv n. 10054/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RLOCUTORIA sul ricorso n. 12346/2016 proposto da: Banco di Napoli S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cassiodoro n. 1/a presso lo studio dell'avvocato Annecchino Marco, rappresentato e difeso dall'avvocato Valente Silvio - ricorrente - contro Probo Lamberto, elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26, presso lo studio dell'avvocato Sticchi Damiani rappresentato e difeso dall'avvocato De Giorgi Sergio - controricorrente - nonché contro Banca Popolare Pugliese Soc. coop. per azioni, Condominio Cedri del Libano, Equitalia Sud S.p.a., Hydromacchine Sud S.n.c., Invitalia S.p.a., Italfondiario S.p.a., Marzo Albino, Monte Paschi Siena S.p.a., Peluso Rita, Spt S.r.l., Unicredit S.p.a. - intimati - avverso la sentenza n. 223/2016 della CORTE d'APPELLO di LECCE, depositata il 07/03/2016; go:M if/tietk "St ,11745n12 ICOrtloo udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 15/09/2021, dal Consigliere relatore Cristiano Valle udito l'Avvocato Giorgio Costantino per la ricorrente; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi che ha concluso per il rigetto del ricorso; osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA Il Banco di Napoli impugna, con due motivi di ricorso, la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 223 del 2016 del 07-14/03/2016 che, in riforma della sentenza (n. 2591 del 22/11/2011) del Tribunale della stessa sede, ha dichiarato la nullità del pignoramento iscritto dal Banco di Napoli e di M.P.S. Gestione Crediti S.p.a. nei confronti di Albino Marzo, Rita Peluso e della S.p.t. S.r.l. ritenendo che l'acquisto per usucapione della particella di terreno pignorata (al N.C.T. Comune di Alessano, foglio 31, particella 431) da parte del Probo, opponente in primo grado ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ., prevalesse e comunque fosse opponibile ai creditori pignoranti.

Resiste con controricorso Lamberto Probo. La Banca Popolare Pugliese Soc. coop. per azioni, il Condominio Cedri del Libano, l'Equitalia Sud S.p.a., la Hydromacchine Sud S.n.c., l'Invitalia S.p.a., la Italfondiario S.p.a., Albino Marzo, la Monte Paschi Siena S.p.a., Rita Peluso, la Spt S.r.l. e la Unicredit S.p.a. sono rimasti intimati Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, per quanto di ragione. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica di discussione del 15 settembre 2021 [non tenuta in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, siccome successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall'art. 6, co. 1, lett. a), Ud. 15/09/2021 PU R.G.N. 12346/2016; relatore:

C. Valle n. 1), del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. con modi?. dalla I. 28 maggio 2021, n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021, ma con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021, dall'art. 7, commi 1 e 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105]. RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo motivo di ricorso deduce: omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. in quanto il Banco di Napoli aveva esibito quale documento rubricato al n. 3 del proprio fascicolo la citazione in opposizione di terzo revocatoria, notificata al Probo il 29/04/2009, ai sensi dell'art. 404, comma 2, cod. proc. civ., della sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 93 del 2009 di accertamento la proprietà dei beni pignorati in capo allo stesso Probo, attore in opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ.

Il secondo motivo del ricorso deduce: nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 39, 273, 295 e 337 cod. proc. civ. La Corte, vista la sentenza deliberata in data odierna nella causa n. 10054 del 2017, tra Lamberto Probo e la Banco di Napoli S.p.a., di rigetto del ricorso per cassazione proposto da Lamberto Probo avverso la sentenza n. 45 del 2017, depositata il 16/01/2017, e notificatagli il 06/02/2017, della Corte d'Appello di Lecce e contro la sentenza non definitiva n. 729 del 02/08/2011 della medesima Corte d'Appello, depositata il 12/09/2011; ritenuto che le parti della presente controversia debbano essere invitate ad interloquire, in una con il Pubblico Ministero, ed ai sensi dell'art. 384, comma 3, cod. proc. civ., a seguito dell'esito della suddetta causa e in considerazione della circostanza che le due cause sono state chiamate alla stessa odierna udienza pubblica al fine di evitare l'eventualità di loro esiti contrastanti.Ud. 15/09/2021 PU R.G.N. 12346/2016; relatore:

C. Valle 07144),

P.Q.M.

Visto l'art. 384, comma 3, cod. proc. civ. rinvia la decisione assegnando al P.M. e alle parti termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per interloquire sulle conseguenze della coeva sentenza di questa Corte sul ricorso n. 10154 del 2017 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 15 settembre 2021. Il Presidente Franco De Stefano