Cassation court dismisses appeal regarding contractor's liability for road closure delays due to lack of fault.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Angelo Valaperta's appeal inadmissible for failing to prove fault on the part of the construction director, Sergio Moroni. Valaperta argued that the prolonged road closure caused by pavement work infringed on his rights as a business owner, while Coges S.r.l. and Moroni contended they acted in good faith with the municipality. The court ruled that a construction director's role is to protect the client's interests and that liability for poor work execution rests with the contractor, not the director, unless there is proven negligence in marginal execution issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1667 c.c.; In construction contracts, the works director protects the client's position and is not liable for poor execution unless proven negligent in marginal oversight.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso n. 22002/2019 proposto da: Valaperta Angelo, elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Forte Tiburtino n. 98, presso lo studio dell'avvocato Bonfiglio Raffaele che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Fugazzola Francesco ricorrente - contro Coges S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via F. Confalonieri n. 5, presso lo studio dell'avvocato Manzi Andrea che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Coppetti Aldo - controricorrente - nonché contro Moroni Sergio, elettivamente domiciliato in Roma, al viale dei Santi Pietro e Paolo n. 25, presso lo studio dell'avvocato Valensise Luigi, rappresentato e difeso dall'avvocato Cadei Giovanni - controricorrente — nonché contro Unipol Assicurazioni S.p.a., - intimata - avverso la sentenza n. 441/2019 della CORTE d'APPELLO di BRESCIA, depositata il 12/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in data 16/07/2021 dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA ) Angelo Valaperta, quale conduttore di un locale commerciale sulla via Cavallotti di Treviglio e cedente ramo d'azienda del ristorante denominato «Mucca pazza» — con corrispettivo annuo di oltre diecimila euro — convenne in giudizio la Coges S.r.l., il progettista e direttore dei lavori architetto Sergio Moroni per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla prolungata chiusura della detta strada a causa della necessità, ritenuta sussistente dal Comune, di effettuare nuovamente i lavori di pavimentazione, con chiusura complessiva della detta strada per un periodo complessivo di oltre due anni. ) In corso di causa la Coges S.r.l. chiamò in giudizio la propria compagnia assicuratrice UnipolSai S.p.a., che si costituì in causa. ) Il Tribunale di Bergamo, nel contraddittorio di tutte le parti, assunte le sole prove testimoniali dedotte dalla difesa dei convenuti, rigettò la domanda principale del Valaperta, rigettò la domanda di manleva svolta dalla Coges S.r.l. nei confronti della compagnia assicuratrice e quella proposta, dalla stessa Coges S.r.l., nei confronti del direttore dei lavori Sergio Moroni e dichiarò inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal Moroni nei confronti della Coges S.r.l. ) La sentenza venne appellata in via principale da Angelo Valaperta e, con impugnazione incidentale condizionata, dalla Coges S.r.l., nei confronti del solo Moroni ) La Corte di Appello di Brescia, nel ricostituito contradditorio delle parti, ha respinto l'impugnazione principale.Ad. 16/07/2021 CC R.G.N. 22002/2019; estensore:
C. Valle ) La sentenza della Corte territoriale è impugnata, con atto affidato a tre motivi, da Angelo Valaperta. ) Resistono, con separati controricorsi, la Coges S.r.l. e Sergio Moroni. ) UnipolSai S.p.a. è rimasta intimata. ) Il P.G. non ha presentato conclusioni. ) Il ricorrente e la Coges S.r.l. hanno depositato memorie per l'adunanza camerale partecipata del 16 luglio 2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE ) Il ricorso si articola su tre motivi, di cui due relativi alla posizione della Coges S.r.l. e il terzo, di omessa pronuncia, relativo alla posizione dell'architetto Sergio Moroni, direttore dei lavori. ) Il primo motivo pone censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 e 2043 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in quanto la Corte di Appello di Brescia, pur in presenza di un comportamento inadempiente dell'appaltatore, sia in ordine al ritardo nell'ultimazione dell'opera pubblica che in ordine alla sua difettosa realizzazione che ne aveva comportato il rifacimento, non ne ha fatto conseguire la responsabilità, oltre che nei confronti della stazione appaltante, anche nei confronti dei soggetti terzi danneggiati dal protrarsi della chiusura della strada pubblica. ) Il secondo mezzo afferma errore di percezione della prova, violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per non avere la Corte di Appello rilevato che l'appellante, lamentato un danno subito a seguito della chiusura al traffico veicolare di via Cavallotti, anche per il periodo successivo al Ad. 16/07/2021 CC R.G.N. 22002/2019; estensore:
C. Valle 15 novembre 2009, aveva fornito la prova documentale di detta ulteriore chiusura e dell'imputabilità di essa alle controparti. ) Il terzo, e ultimo, motivo, afferma vizio processuale di omessa pronuncia in relazione all'art. 112 cod. proc. civ. e in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. in quanto la Corte di Appello di Brescia, a fronte della domanda risarcitoria proposta nei confronti della ditta appaltatrice dei lavori, Coges S.r.l., e del progettista e direttore dei lavori medesimi, l'architetto Sergio Moroni, aveva escluso ogni responsabilità in capo alla società appaltatrice, mettendo ogni giudizio e pronuncia sulla condotta del progettista e direttore dei lavori. ) Il ricorso presenta profili di aspecificità, in quanto in una prima parte afferma che i lavori di rifacimento della via Cavallotti, in Treviglio, sarebbero durati «oltre due anni» ma in concreto individua il periodo temporale dal 15 ottobre 2009 al marzo 2011 e quindi in un aro complessivo di poco inferiore ai 18 mesi. ) Il primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.1655 e 2043 cod. civ., è inammissibile in quanto non si confronta adeguatamente con l'affermazione decisoria della sentenza d'appello laddove la Coges S.r.l.
è scriminata per la intervenuta sospensione dei lavori su autorizzazione del Comune di Treviglio, ossia della stessa stazione appaltante. ) Il primo motivo di ricorso non spiega, inoltre e, si dimostra altresì inammissibile, per quale ragione i potenziali avventori del ristorante ubicato nell'immobile locato non si sarebbero potuti recare presso l'esercizio commerciale a pranzo o a cena a piedi, posto che è incontestato, dalla stessa difesa del Valaperta, che la via Cavallotti era chiusa, totalmente, soltanto al traffico veicolare e non anche a quello pedonale.Ad. 16/07/2021 CC R.G.N. 22002/2019; estensore:
C. Valle ) Il secondo mezzo pone censura di percezione della prova: violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. ) E' incontroverso che le prove articolate dal Valaperta non sono state ammesse, né in primo né in secondo grado, ma ciò sulla base della circostanza, costituente il perno della decisione negativa sull'istruttoria richiesta, adeguatamente valorizzata dalla motivazione della sentenza d'appello, che la chiusura della via Cavallotti non era integrale ossia, come già sopra rilevato, in relazione al primo motivo di ricorso, i pedoni potevano circolare su di essa e, quindi, per recarsi al ristorante potevano rinunciare all'uso dell'auto, salva l'ipotesi in cui non potessero autonomamente deambulare, ma in tal caso l'inconveniente sarebbe stato ovviabile con altri mezzi, quali ausili appositi (carrozzelle o sedie ruotate). ) Inoltre, nella prospettazione del secondo motivo di ricorso non vi è alcuna concreta allegazione circa il fatto che la via Cavallotti fosse, prima dei lavori, integralmente aperta al traffico e che vi fossero parcheggi su di essa, in guisa che gli avventori del ristorante potessero facilmente parcheggiare. ) Il terzo motivo è per omessa pronuncia sulla posizione del progettista e direttore dei lavori, l'architetto Sergio Moroni. ) Il rigetto della domanda nei suoi confronti è stato implicitamente effettuato dalla Corte di appello di Brescia, con il rigetto della domanda nei confronti della Coges S.r.l. per la mancata individuazione di profili di colpa anche nella condotta del Moroni, che, come questi afferma in controricorso, senza che detta affermazione sia adeguatamente contrastata, aveva sempre proceduto di comune accordo con la stazione appaltante, ossia con il Comune di Treviglio, nel disporre le varie sospensioni dei lavori.Ad. 16/07/2021 CC R.G.N. 22002/2019; estensore:
C. Valle pi~tk '8( OnT.441 ) La pronuncia impugnata è, peraltro, sul punto, coerente con la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e alla quale intende dare seguito, secondo la quale (Cass. n. 20667 del 30/09/2014 Rv. 633486 - 01): «In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera. (In applicazione del suddetto principio, la S. C. ha riformato la sentenza di appello che, con riguardo ad una pretesa risarcitoria per danni causati dalla cattiva esecuzione di opere di bonifica ed impermeabilizzazione del tetto di un edificio, aveva affermato la responsabilità per "culpa in vigilando" dell'amministratore condominiale, quale direttore dei lavori, che aveva omesso di controllare l'idoneità della copertura con teloni di plastica durante i lavori di scopertura e successiva ricostruzione del tetto).». ) Il terzo mezzo è, pertanto, anch'esso, inammissibile. ) Il ricorso deve, pertanto, nel riscontro di ragioni d'inammissibilità di tutti i suoi motivi, essere dichiarato inammissibile. ) Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo — tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata — in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti. ) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del Ad. 16/07/2021 CC R.G.N. 22002/2019; estensore:
C. Valle comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5.600,00 in favore di Moroni Sergio e in euro 7.200,00 per Coges S.r.l., oltre euro 200,00 per esborsi su entrambi gli importi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 16 luglio 2021. Il presidente ,