Cassation court dismisses appeal against bank's loan revocation due to non-compliant project variant and lack of stable contractor organization.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, dismissing Medical System SRL's challenge against Intesa Sanpaolo's loan revocation. The court ruled that the bank's delay in approving a project variant was irrelevant because the variant itself failed to meet legal requirements, specifically lacking a 'turnkey' contract with a general contractor having a stable organization in Italy. Furthermore, the court found the appeal inadmissible because the specific factual reasoning regarding the company's intent to abandon the original project was not specifically contested, and the cited ministerial decrees were administrative acts not suitable for direct citation in civil procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 1 e n. 3 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.: Ministerial decrees are administrative acts and cannot be cited as legal norms in civil proceedings; factual findings regarding the admissibility of a project variant are non-reviewable in cassation if not specifically attacked.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12565-2019 proposto da: MEDICAL SYSTEM SRL , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A BERTOLONI 35, presso lo studio legale BIAGETTI & PARTNERS STUDIO LEGALE, rappresentato e difeso dagli avvocati ENRICO MACRI' e PIERFRANCESCO ALESSI; - ricorrente - contro 2021 INTESA SANPAOLO SPA , elettivamente domiciliato in 2071 ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell'avvocato MARIO ETTORE VERINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CONCETTO COSTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2123/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 12/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/07/2021 dal Consigliere Dott.
ENRICO SCODITTI; Rilevato che: Medical System s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Catania Sanpaolo IMI s.p.a. (poi incorporata in Intesa Sanpaolo s.p.a.) chiedendo il risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale in relazione al comportamento tenuto quale istituto concessionario per gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande di agevolazione indirizzate al Ministero della Attività produttive ai sensi della legge n. 488 del 1992 e del D.M. n. 527 del 1995. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello Medical System s.r.l..
Con sentenza di data 12 ottobre 2018 la Corte d'appello di Catania rigettò l'appello. Osservò la corte territoriale, premesso che il ritardo della banca nel rilascio del primo SAL era stato comunque accertato dal giudice amministrativo, che, quanto al ritardo nell'istruzione della variante richiesta, la revoca del finanziamento concesso non era stata determinata dal detto ritardo perché la variante non poteva ottenere l'approvazione da parte del Ministero, in quanto, come accertato dalla CTU disposta in appello, non conforme alla circolare ministeriale n. 946470 del 5 dicembre 2003, in particolare, trattandosi di cambio totale della fornitura, la normativa prevedeva che si procedesse con il "contratto chiavi in mano" stipulato esclusivamente con un generai contractor che disponesse di una stabile organizzazione in Italia, laddove invece non solo non era stato fornito il "contratto chiavi in mano" ma anche l'azienda fornitrice scelta dall'appellante aveva dichiarato di non avere stabile organizzazione in Italia.
Aggiunse che quindi il rigetto della variante si sarebbe verificato anche senza il ritardo nell'istruzione della pratica da parte dell'istituto di credito. Osservò ancora che peraltro la società appellante non aveva mai sostenuto che in caso di tempestivo rigetto avrebbe portato a termine l'originario progetto, per cui la definitiva volontà della società di variare l'originario progetto era la causa della revoca del finanziamento, e che irrilevante era la ritardata certificazione del primo SAL perché l'impresa non voleva più portare avanti l'originario progetto.
Ha proposto ricorso per cassazione Medical System s.r.l. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Sono state depositate memorie. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l'evento lamentato, con l'originaria citazione e con l'atto di appello, non era la mancata approvazione della variante, bensì il fatto che il comportamento tenuto dalla banca (il ritardo nel rilascio del primo SAL e nell'istruttoria per la richiesta di variante, la mancata trasmissione della stessa e della richiesta di proroga) aveva determinato la consumazione del tempo utile per portare a termine il programma agevolato (quarantotto mesi) e che era pertanto irrilevante ai fini della valutazione del nesso di causalità che la variante al progetto potesse o meno essere approvata.
Il motivo è inammissibile. In primo luogo in violazione dell'art.366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. la ricorrente ha omesso di indicare lo specifico petitum proposto con l'originaria citazione e quale fosse il danno evento in relazione al medesimo petitum, evidentemente costituente il danno conseguenza. In secondo luogo il motivo è privo di specificità in quanto non si comprende, alla luce della sollevata censura, in che misura la conclusione del programma agevolato fosse indipendente dalla mancata approvazione della variante. In terzo luogo, e trattasi di profilo collegato a quello appena evidenziato, non risulta impugnata in modo specifico la ratio decidendi costituita dall'affermazione che la società appellante non ha mai sostenuto che in caso di tempestivo rigetto avrebbe portato a termine l'originario progetto e che irrilevante era la ritardata certificazione del primo SAL perché l'impresa non voleva più portare avanti l'originario progetto.
Tale ratio non è stata specificatamente impugnata per cui la censura è, sotto questo aspetto, priva di decisività. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. n. 527 del 1995 e del decreto n. 125795 del 2003 del Ministero delle Attività Produttive, nonché omessa motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 1 e n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, premesso che il progetto approvato già prevedeva la fornitura degli impianti con un contratto chiavi in mano con un generale contractor non avente stabile organizzazione in Italia, che non poteva una circolare, non costituente fonte di diritto, imporre un generai contractor diverso da quello già ritenuto regolarmente individuato con la concessione dell'agevolazione.
Il motivo è inammissibile. In primo luogo risulta denunciata quale violazione di norma di diritto la violazione di decreti ministeriali, i quali hanno natura di atto amministrativo. In secondo luogo, quale conseguenza di quanto appena rilevato, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. non risultano indicate le norme di diritto su cui la censura si fonda, stante l'inidoneità, per quanto appena osservato, dell'indicazione dei decreti ministeriali. In terzo luogo la censura attiene al giudizio di fatto relativo ai presupposti di accoglibilità della richiesta variante al progetto originariamente approvato che è profilo non sindacabile nella presente sede di legittimità.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co