Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to substantiate procedural grounds under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide sufficient argumentation to support the alleged violations of procedural rules. The appellant challenged a lower court's decision regarding a property dispute, citing errors in mathematical calculations and omitted fact evaluation. The court rejected these claims as generic and lacking the specific factual basis required by law to substantiate the procedural defects alleged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 115 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds for cassation are not substantiated with specific facts or legal reasoning, rendering them non-motivated under the principle of reasoned judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5255-2019 proposto da: VOLPE GERARDO, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURA DE • ANGELIS; - ricorrente - contro SANTESE RENATO e SANTESE FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA, via Barnaba Tortolini 30, presso lo Studio PLACIDI, rappresentati e difesi dall'avvocato EUGENIO CATERINA; - controricorrenti - e contro VOLPE ALESSANDRA, in qualità di erede di OLIVIERI FILOMENA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO DELLA VENTURA, domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1877-2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 6 dicembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI; Rilevato che: 1.Gerardo Volpe ricorre avverso la sentenza n. 1877/2018 della Corte d'Appello di Salerno, pubblicata in data 6 dicembre 2018 e notificata il giorno 7 dicembre 2018, formulando quattro motivi, illustrati con memoria.
2. Resistono con separati controricorsi Renato Santese e Alessandra Volpe, erede di Filomena Olivieri. 2.1. Renato Santese ha depositato memoria. 3.11 ricorrente ha esposto di aver convenuto in giudizio, insieme con Filomena Olivieri, con cui all'epoca dei fatti era coniugato, Francesco Santese, da cui aveva acquistato una villetta ed un terraneo per complessivi L. 430.000.000, chiedendo che fosse condannato alla restituzione di L. 102.000.000, avendo il medesimo ricevuto titoli per L. 532.000.000,00 ed avendo violato il patto di non presentazione per l'incasso dei titoli ricevuti. 4.Francesco Santese, costituitosi in giudizio, eccepiva:
i) che la venditrice era Gerarda Cardellicchio e, quindi, escludeva di avere legittimazione passiva; li) che il corrispettivo per il terraneo era di L. 130.000.000 e non di L. 100.000.000, essendo stata concessa agli acquirenti una dilazione di pagamento; iii) che i titoli ricevuti non erano stati tutti incassati. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna degli attori al pagamento dei lavori eseguiti nel locale terraneo. 5.11 Tribunale, con sentenza n. 3974/2001, condannava Francesco Santese a restituire agli attori la somma di L. 102.000.000, oltre agli interessi ed alle spese di lite. 6.La Corte d'Appello di Salerno, con la sentenza n. 212 del 2008, riformava la decisione di prime cure, rideterminando in euro 20.591,14 il credito degli appellati; accoglieva la domanda riconvenzionale dell'appellante e, disposta la compensazione; condannava Francesco Santese a restituire a Gerardo Volpe ed a Filomena Olivieri la somma di euro 19.929,99, al netto degli interessi. 7.Francesco Santese ricorreva per la cassazione della suddetta pronuncia, lamentando il vizio di motivazione in cui era incorso il giudice d'appello nell'impostazione dell'ordine delle operazioni matematiche necessarie alla decisione. 8.Gerardo Volpe, con ricorso incidentale, si doleva, a sua volta, del fatto che la Corte territoriale, con motivazione inadeguata, avesse ritenuto la somma di L. 43.000.000 conferita in sostituzione dei buoni fruttiferi e dei libretti di risparmio indicati in una precedente ricevuta.
9. La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 8950/2014, accoglieva entrambi i ricorsi, ritenendo necessario, al fine di determinare la misura dell'indebito residuo a loro favore, stabilire, rinnovando il percorso motivazionale, l'effettivo importo corrisposto dagli acquirenti.
10. Gerardo Volpe riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Salerno che accertava un credito a suo favore pari alla metà di euro 1.291,13 e condannava Francesco Santese a corrispondergli detta somma, maggiorata degli interessi al tasso legale dalla domanda; condannava Gerardo Volpe a restituire a Francesco Santese la somma di euro 24.191,18, oltre agli interessi al tasso legale dal pagamento, versata in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello successivamente cassata e compensava tra le parti le spese processuali.
11. Per ciò che qui interessa, il giudice di rinvio riteneva che le somme la cui imputazione era ancora controversa, e cioè quella di L. 80.000.000, versata tramite due assegni del valore di di L. 40.000.000 ciascuno, e quella di L. 43.000.000, asseritamente corrisposta da Filomena Olivieri in data 13 marzo 1985, dovessero essere detratte dall'importo di L.585.130.000 complessivamente versato dagli acquirenti. Concludeva, quindi, che Francesco Santese era tenuto a restituire L. 5.000.000, equivalenti ad euro 2.582,28, i quali andavano compensati con il suo controcredito, di euro 1.291,13, per i lavori eseguiti sul terraneo.
Il risultato, ammontante ad euro 1291,13, doveva essere ridotto della metà, per effetto dello scioglimento della comunione legale rispetto a Filomena Olivieri. Considerato che: 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce «Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell'art. 115 e dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3», per avere il giudice di rinvio, senza esaminare le prove da lui addotte e senza formulare un ragionamento intellegibile nel suo iter logico- giuridico, azzerato il quantum debeatur riconosciutogli in primo grado.
La tesi del ricorrente è, nella sostanza, che la Corte d'Appello, omettendo la valutazione delle prove documentali versate in atti e nonostante le emergenze delle prove testimoniali espletate, e con un ragionamento non supportato da prove, abbia ritenuto che il versamento di L. 43.000.000 non fosse da considerare un acconto in sostituzione del maggior importo dell'assegno COMIT di L. 160.000.000. 1.1. Il motivo non può essere accolto, perché si sostanzia nella censura della valutazione delle emergenze probatorie, senza che ricorrano i presupposti che la giurisprudenza di questa Corte ritiene necessari per ravvisare la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., vale a dire, rispettivamente:
i) che il giudice abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione dell'art. 115 c.p.c., dichiarando di i\q5 non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio; ii) che il giudice abbia valutato una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l'ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria o, al contrario, abbia dichiarato di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (per tutte cfr.
Cass.10/06/2016, n. 11892). 2.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia». La censura investe la statuizione con cui la sentenza impugnata ha ritenuto non soddisfatto l'onere di dimostrare che, oltre ai buoni ed ai libretti di cui alla ricevuta dell'8 marzo 1985, erano stati emessi a favore di Francesco Santese anche altri titoli analoghi, ritenendola basata su una motivazione precostituita e dogmatica, ancorata alla ricostruzione dei fatti di controparte, senza analizzare i fatti di causa e senza tener conto delle risultanze probatorie, rappresentate da ricevute e quietanze che, ove esaminate, avendo, per di più, queste ultime, efficacia confessoria dell'avvenuto pagamento, non superabile con prove testimoniali di segno contrario, avrebbero dovuto confermare la decisione del Tribunale. 2.1.
In aggiunta, rinnova la richiesta, formulata in sede di conclusioni in grado d'appello, di correzione materiale della richiesta contenuta nell'atto di riassunzione in appello, dove era stata chiesta la complessiva somma di L. 118.165.500, non essendo stata conteggiata, per distrazione, la ricevuta di L. 10.000.000, pur depositata. 2.2. Va, innanzitutto, rilevato che contro la sentenza del giudice di rinvio a seguito del ricorso per cassazione trova applicazione il novellato art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., essendo il ricorso disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge temporalmente in vigore all'epoca della proposizione t(6 dell'impugnazione, in base al generale principio processuale tempus regit actum ed a quello secondo cui il giudizio di rinvio, a seguito di cassazione, integra una nuova ed autonoma fase rescissoria e non rappresenta una restituzione o prosecuzione del grado d'appello - o comunque del grado in cui era stata pronunciata la sentenza cassata - (Cass. 18/12/2014, n. 26654;
Cass.26/05/2016, n. 10693). 2.3. Infatti, non essendo stata prevista alcuna norma speciale che disciplini il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, questo è disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dall'art. 360 c.p.c. vigente all'epoca della proposizione dell'impugnazione (così Cass.04/09/2008, n. 22301). 2.4. Inoltre, non vi è ragione di discostarsi dal principio secondo cui, nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 11 preleggi, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche i singoli atti, rispetto ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima della sua entrata in vigore, quand'anche la nuova disciplina sia più rigorosa per le parti rispetto a quella vigente all'epoca di introduzione del giudizio (Cass. 15/02/2011, n. 3688).
Di conseguenza, in difetto di una disciplina transitoria e di espresse previsione contrarie, va data continuità all'orientamento di questa Corte, secondo il quale il principio dell'immediata applicabilità della legge processuale, in linea con quanto affermato anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 155 del 1990), ha riguardo soltanto agli atti processuali successivi all'entrata in vigore della legge stessa, non incidendo su quelli anteriormente compiuti, i cui effetti restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla legge sotto il cui imperio sono stati posti in essere. 2.5.Tanto precisato, nel vigore del nuovo testo dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. non è più configurabile il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, dedotto da Gerardo Volpe, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n.
4) del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (Cass.06/07/2015 n. 13928 e successiva giurisprudenza conforme). 2.6. In verità, anche se si seguisse il canone alternativo tempus regit processum e si ritenesse, recependo la regola di perpetuatio affermata dall'art.5 c.p.c. per giurisdizione e competenza, che detta regola abbia generato «una specie di diritto processuale acquisito al mantenimento intatto delle regole processuali vigenti al momento della proposizione della domanda», dovrebbe rilevarsi che, già prima della modifica suddetta, la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., implicava che la motivazione della quaestio facti fosse affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che fosse tale da determinare la logica insostenibilità della motivazione (Cass. 20/08/2015, n. 17037); circostanza certamente non ricorrente nel caso di specie.
Il riferimento al "fatto decisivo per il giudizio" implica che il fatto riguardo al quale la motivazione sulla ricostruzione della quaestio facti deve essere contraddittoria, insufficiente od omessa, sia stato oggetto di una valutazione tale da parte del giudice del merito da essere affetta da contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, non mera possibilità della contraddizione o della mera possibilità dell'insufficiente considerazione o della mera possibilità di rilievo del fatto omesso, in modo tale da rendere soltanto possibile in via alternativa una motivazione diversa da quella resa dal giudice di merito sul fatto, bensì nel senso che la contraddizione, l'insufficienza o l'omissione debba determinare la logica insostenibilità della motivazione resa da quel giudice.
Ebbene, l'articolazione dell'illustrazione del motivo di ricorso si risolve solo nella prospettazione di una possibile alternativa motivazionale e non nella prospettazione di tale alternativa come necessariamente implicante l'insostenibilità di quella resa dalla Corte di merito. 2.7. Peraltro, i fatti asseritamente omessi sono elementi istruttori, cioè le ricevute e le quietanze di pagamento, che il giudice del rinvio ha posto alla base della propria statuizione e quindi ha esaminato, pervenendo a conclusioni diverse in ordine alla ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti che non possono essere oggetto del sindacato richiesto a questa Corte. 2.8.
Il motivo, pertanto, va dichiarato inammissibile. 2.9. Non ricorrendo i presupposti per il suo accoglimento, stante che la richiesta di correzione di errore materiale riguarda le pronunce giudiziali, allo scopo di ottener la rettifica delle sviste in cui è incorso il giudicante nel processo redazionale, alla stessa sorte va incontro la richiesta di correzione dell'errore materiale dell'atto di riassunzione. 3.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia «Omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360, n. 5, c.p.c.». 3.1.
Il motivo riproduce il contenuto della censura di cui al motivo precedente, ma, oltre a non soddisfare gli oneri di allegazione gravanti su chi fondi il motivo di ricorso sulla violazione dell'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. - e cioè l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche dal dato extratestuale) che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo per un diverso esito della controversia (così Cass., Sez.
Un., 07/0472014, n. 8053) - omette di misurarsi con la granitica giurisprudenza di questa Corte che esclude l'utilizzabilità del vizio in esame per lamentare l'omesso esame di mezzi istruttori, ove il fatto oggetto degli stessi sia stato preso in considerazione dalla sentenza impugnata, ancorché la stessa non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (da ultimo, cfr. Cass. 07/06/2021, n. 15784). 4.Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente censura la sentenza, deducendone la nullità, per violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.», per non avere la sentenza impugnata provveduto all'espletamento di una nuova attività istruttoria. 4.1.
La censura si rileva oltremodo generica e priva di alcun supporto argomentativo a sostegno della violazione delle norme indicate nell'epigrafe: sicché essa presenta i caratteri del non motivo, perché contravviene alla finalità primaria della prescrizione di rito, che è quella di rendere agevole la comprensione della questione controversa, e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata.
5. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso.(\) 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
7. Seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, liquidandole in euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Di quanto liquidato a favore di Francesco Santese va disposta la distrazione, come richiesto, a favore del procuratore antistatario, avvocato Eugenio Caterina. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per