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Ordinanza — n. 39433/2021 — snciv Generato dall'IA

Court rules public support guarantee credit is privileged and pre-existing revocation does not create new rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39433/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court dismissed SACE's appeal challenging the nature of a credit linked to a public support guarantee. The lower courts had initially ruled the credit chirographic, but the Court of Appeal found it privileged because the public benefit was granted before the guarantee was called upon. The Court upheld this decision, emphasizing that the revocation of the public support merely confirms the loss of a pre-existing condition rather than creating a new right, thus maintaining the credit's privileged status.

Regesto Legislator

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Art. 9 co. 5 Dlgs 123/1998; The credit arising from a guarantee linked to public support is privileged and pre-dates the revocation of that support, as revocation only confirms the loss of a pre-existing condition without creating new rights.

Parole chiave

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public support guarantee privileged credit status revocation of benefit concordato preventivo tassativity of privileges garanzia di credito assicurazione di crediti azione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 9 co. 5 Dlgs 123/1998
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 co. 5 Dlgs 123/1998 in relazione agli artt.
Art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002
PQM La Corte, rigetta il ricorso per quanto di ragione; condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in favore della controricorrente nella misura di C 7.800,00 oltre e 200,00 per esborsi, 15% di spese forfetarie e ulteriori oneri di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R.
art. 702 bis c.p
(da ora SACE) , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c, aveva convenuto in giudizio la Venier Mobilificio srl in liquidazione e in concordato preventivo, perché fosse accertata la natura privilegiata del credito di C 150.000,00 ex art.
art. 2745 cod.civ
12 e 14 preleggi ed all'art. 2745 cod.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8882 del 13/05/2020
6508 del 09/03/2020; Cass. Sez. 3, ordinanza n. 8882 del 13/05/2020; Cass.
Cass. Sez. 1, sentenza n. 2664/2019
Cass. Sez. 1, sentenza n. 17101/2019
Cass. Sez. 1, sentenza n. 8826/2018
Cass. Sez. 1, sentenza n. 25640/2017
Sez. U n. 11930/2010
Sez. U n. 11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento stesso.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17557-2019 proposto da: VENIER MOBILIFICIO SRL IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO PREVENTIVO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FERRARI 35, presso 2021 lo studio dell'avvocato MARIA CRISTINA 2059 SALVUCCI, rappresentato e difeso dagli avvocati CONSUELO CAPRA e GIAMPAOLO MARDEGAN;- ricorrente - contro SACE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, V. ANTONIO GRAMSCI 22, presso lo studio dell'avvocato FABIO FERRANTE, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2194/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. Francesca Fiecconi;Rilevato che:

1. La SACE s.p.a. (da ora SACE) , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c, aveva convenuto in giudizio la Venier Mobilificio srl in liquidazione e in concordato preventivo, perché fosse accertata la natura privilegiata del credito di C 150.000,00 ex art. 9 co 5 Dlgs 123/1998, collegato alla garanzia prestata da SACE a Unicredit in relazione ad un mutuo complessivo di C 300.000, e rilasciata da SACE in occasione dell'ammissione della società, quando era in bonis, al piano pubblico di investimento "per lo sviluppo di attività connesse al proprio processo di internazionalizzazione"; essa, ammessa alla procedura di concordato preventivo in data 23.3.2015, nel costituirsi, aveva dedotto l'inopponibilità del credito collegato alla garanzia prestata da SACE in quanto non era ancora stato escusso dalla banca ed, in ogni caso, era di natura chirografaria - e non privilegiata -, non essendo direttamente collegato ad un finanziamento erogato, ma ad un mutuo bancario non assistito da privilegio.

2. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile la domanda di SACE relativa all'accertamento del credito vantato nei confronti della società VENIER, in concordato ed alla connessa condanna, in quanto la garanzia non era stata ancora escussa; nel merito, aveva accertato, comunque, la natura chirografaria del credito, assumendo che il privilegio, ai sensi della normativa citata, dovesse applicarsi solo ai crediti derivanti dai finanziamenti erogati e poi revocati, e non ai crediti derivanti dall'obbligo di restituzione di interventi diversi dai finanziamenti ( quali la garanzia prestata da SACE) , e ciò in base al principio della tassatività dei privilegi, nel caso di specie previsti dalla normativa speciale solo con riguardo ai finanziamenti erogati e poi revocati.

3. La Corte d'appello, adita su impugnazione di SACE, dopo avere constatato che, nelle more, quest'ultima aveva deliberato il pagamento dell'importo escusso dalla banca in ragione della garanzia rilasciata, ha ritenuto superato il corrispondente motivo d'appello e, nel merito, fondata la seconda censura dichiarando la natura privilegiata del credito, comunque escusso in ragione dell'inadempimento agli obblighi connessi al finanziamento accordato alla società, resasi inadempiente: ha richiamato, in proposito, la recente giurisprudenza di legittimità orientata in tal senso.

4. La Venier Mobilificio srl, in liquidazione, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma affidandosi a tre motivi; la SACE ha resistito con controricorso.

5. La controversia è stata discussa in adunanza camerale fissata ex art. 380 bis.1 cod.proc. civ. Le parti hanno depositato memorie. Considerato che:

1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 co. 5 Dlgs 123/1998 in relazione agli artt. 12 e 14 preleggi ed all'art. 2745 cod.civ. . Si assume che la Corte d'appello abbia reso una interpretazione errata della norma ritenendo che il riconoscimento del privilegio non fosse condizionato solamente dalla erogazione diretta di un finanziamento in denaro, ma anche dalla prestazione di garanzia, da intendersi quale intervento di sostegno pubblico diverso dal finanziamento. 1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis.n°1 cod.proc. civ.. 1.2.

La tesi perorata dalla ricorrente si limita a contrapporre una interpretazione, più restrittiva, della normativa sopra richiamata rispetto a quella, più ampia e ormai consolidata, affermata non solo dalla sentenza richiamata dalla Corte territoriale in una fattispecie assimilabile a quella in esame (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 2664 del 30/01/2019), ma anche da altre successivamente intervenute nella stessa materia (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 6508 del 09/03/2020; Cass. Sez. 3, ordinanza n. 8882 del 13/05/2020; Cass. Sez. 3, sentenza n. 11122 del 10/06/2020;

Cass. Sez. 6 - 1, ordinanza n. 28892 del 17/12/2020). 1.3. In sede fallimentare o di procedura concorsuale, infatti, gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono anch'essi del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998, perché le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario, ed occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione (cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 2664 del 30/01/2019). 1.4.

In particolare, nell'ambito delle erogazioni operanti, sotto diversa forma, con scopo di finanziamento pubblico si è stabilito che il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo l'insegnamento di Cass.

Sez. U n. 11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento stesso. 1.5. Più in generale, è indubbio che le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi possono essere oggetto di un'interpretazione estensiva che sia diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva, in modo da delimitare il loro esatto ambito di operatività anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l'intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell'art. 2745 cod. civ., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio (cfr.

Cass. Sez. U, Sentenza n. 11930 del 17/05/2010). 1.6. Dunque, la "causa" - espressamente richiesta dall'art. 2745 cod. civ. per accordare un privilegio - ex art. 9, comma 5 trova la sua ratio nel "sostegno pubblico" che viene dato alle attività produttive, ratio condivisa anche dalle "concessioni di garanzia". D'altro canto, le prestazioni di crediti di firma sono portatrici di una tipologia di rischio imprenditoriale non diversa da quella propria delle concessioni di mutui o, comunque, delle erogazioni dirette di somme all'impresa beneficiaria della protezione accordata dal d.lgs. 123/1998. 1.7.

Quale ulteriore profilo di violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, n. 3 cod.proc. civ., in relazione all'art. 9 comma 5, D.Lgs.123/1990, sempre nel primo motivo, si deduce l'erroneità della interpretazione della Corte d'appello laddove è stato escluso che la norma conterrebbe una finalità sanzionatoria dell'impresa che, in patente malafede, abbia ingiustamente richiesto e ottenuto il beneficio senza averne i requisiti, includendovi il caso dell'impresa che, a seguito della relativa concessione, non abbia avuto "buona sorte". 1.8.

Anche questa censura è inammissibile, ex art. 360 bis n° 1 cpc con riferimento alla giurisprudenza, sopra richiamata ed ormai consolidata che non limita la natura prelatizia del credito alla ipotesi di revoca del finanziamento pubblico, in relazione alla finalità generale perseguita dal legislatore di recuperarlo a prescindere dalla forma con la quale esso sia stato elargito.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione ex art. 360 co. 1 n° 3 cpc in relazione agli artt. 1201, 1203,1204, 1949, 1950 cod.civ. e 61,62,63 e 168, comma 3, L.F. nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto che il credito in surroga del garante che aveva eseguito il pagamento in favore del creditore garantito surrogante assumesse rango privilegiato nonostante quello, pacificamente chirografario del credito originario, di cui era titolare la banca erogatrice di mutuo. 2.1. Il motivo è palesemente infondato, visto che è stato accertato che il credito de quo ha natura ex se privilegiata in quanto collegato a un finanziamento pubblico regolato dalla legge speciale in esame. 2.2.

Infatti, nulla vieta che il legislatore, nel prevedere la surrogazione legale, conferisca al credito surrogato la natura privilegiata, con la conseguenza che la surroga non può che avvenire con il privilegio previsto ex lege, a prescindere dalla natura chirografaria del credito originario della banca. Detta differente natura è ben giustificata dal fatto che si tratta di un credito, in ultima analisi, dello Stato, al quale è sotteso l'interesse pubblicistico al suo soddisfacimento. 2.3. Si tratta, dunque, di una scelta economico - politica riservata alla discrezionalità del legislatore, giustificata da un giudizio di meritevolezza del trattamento privilegiato del credito in esame, così come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte reiteratamente richiamata (cfr. per tutte Cass. sez. 1, n. 2664 del 30 gennaio 2019, in motivazione;

Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9926 del 20/04/2018). 2.4. Da qui l'irrilevanza dell'inquadramento dell'azione esercitata dal garante in termini di regresso ovvero di surroga contro l'impresa garantita, nell'ambito della procedura concorsuale, a seguito della revoca dell'agevolazione concessa in forma di garanzia (cfr. Cass.Sez. 3, Sez. 3 -, Sentenza n. 11122 del 10/06/2020).

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione violazione dell'art. 9 co 5 Dlgs 123/1998 e degli artt. 168,169 e 45 L.F. nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che il provvedimento di revoca del beneficio concesso fosse opponibile alla procedura anche laddove intervenuta successivamente alla iscrizione della domanda di concordato preventivo nel Registro delle Imprese ex art. 161 L.F. 3.1. Il motivo è infondato. 3.2. E' stato accertato, infatti, che la garanzia rilasciata dalla società qui resistente è anteriore al deposito della domanda di concordato preventivo e che, dunque, il relativo credito, nonché il carattere privilegiato del medesimo, è da ritenersi preesistente rispetto al tempo della sua escussione e all'intervenuta revoca del beneficio, non avente carattere costitutivo. 3.3.

In effetti, la revoca del sostegno pubblico accordato per lo sviluppo delle attività produttive, deliberata ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998, è opponibile alla massa dei creditori, pur se intervenuta dopo che il beneficiario abbia proposto domanda di concordato preventivo e lo stesso sia stato omologato, perché il provvedimento di revoca si limita ad accertare il venire meno di un presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge, senza che possegga alcuna valenza costitutiva, sorgendo il credito come privilegiato "ex lege" dal momento in cui viene concesso ed erogato il beneficio e dovendosi, di conseguenza, intendere la revoca del contributo solo come condizione affinché si possa agire per il recupero del credito ( cfr.

Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8882 del 13/05/2020). 3.4. In ogni caso, il decreto di omologa del concordato non esplica effetti in ordine all'accertamento dei crediti e alla loro natura, ove non accertati in quella sede e, conseguentemente, non comporta la formazione di un giudicato sostanziale sulla loro qualificazione, avendo solo una stabilità limitata ed endoprocessuale, anche con riguardo alla loro natura chirografaria o privilegiata (cfr. Cass. Sez. 1 sentenza n. 2664/2019; Cass. sentenza n. 17101/2019; Cass. Sez. 1 sentenza n. 8826/2018; ed in termini Cass.

Sez 1, sentenza n. 25640/2017). 3.5. Da quanto sopra affermato deriva l'insussistenza dell'invocata causa di rimessione della controversia alle sezioni unite di questa Corte, stante lo stabile e incontrastato orientamento giurisprudenziale formatosi su ogni questione sopra analizzata. Non vi è, infatti, alcuna valida ragione per doversi discostare dai principi di cui sopra con riferimento al caso concreto, in cui è stata riconosciuta la natura privilegiata del credito collegato alla escussione della garanzia rilasciata da SACE alla banca mutuante in ragione del finanziamento pubblico erogato alla società beneficiaria, avvantaggiata da una garanzia traente titolo da un intervento di sostegno pubblico, Y'v successivamente escussa in ragione dell' inadempimento della società beneficiaria dell'obbligo di pagamento delle rate di mutuo, in quanto divenuta insolvente, cui è seguita la successiva revoca del beneficio pubblico e l'escussione della garanzia prestata dalla società qui resistente.

4. Conclusivamente, il ricorso va rigettato; per l'effetto, le spese vanno poste a carico della ricorrente e sono liquidate sulla base delle tariffe vigenti, con raddoppio del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte, rigetta il ricorso per quanto di ragione; condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in favore della controricorrente nella misura di C 7.800,00 oltre e 200,00 per esborsi, 15% di spese forfetarie e ulteriori oneri di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del c