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Ordinanza — n. 39432/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to cite legal grounds for contract interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39432/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the bankruptcy trustee's appeal inadmissible because it merely restated arguments already rejected by lower courts without citing specific legal errors. The trustee argued that pledges of savings book contents were revocable under bankruptcy law, while the bank contended they were regular pledges of the book contents themselves. The court ruled the appeal invalid because the appellant failed to demonstrate a violation of contract interpretation rules as required by law.

Regesto Legislator

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Art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c.; Art. 366, 1° c. n. 6, c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely restates arguments without alleging a violation of legal interpretation criteria.

Parole chiave

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bankruptcy revocation action pledge of savings books contract interpretation rules inadmissibility of appeal failure to cite legal grounds azione revocatoria fallimentare revoca del fallimento credito di restituzione statale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c.
170 del 2004, in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c. Si dolgono che la corte di merito abbia <<erroneamente qualificato il pegno costituito dalla Uanetto in favore dell Banca come pegno irregolare di somme di denaro e, conseguentemente, ...
Art. 366, 1° c. n. 6, c.p.c.
1 dei contratti in violazione del requisito a pena d'inammissibilità richiesto all'art. 366, 1° c. n. 6, c.p.c., a tale stregua invero non ponendo questa Corte nemmeno in grado di verificare la fondatezza della mossa censura.
Art. 1851 c.c.
Art. 67 L.F.
Udine 22/5/2018, di rigetto della domanda di inefficacia/ex art. 67 L.F./del pagamento di somma a titolo di debito scaduto con l'incasso del saldo di libretti nominativi intestati al Salumificio Uanetto e dati in pegno alla società BBC Bassa Friulana Coop.
Art. 4 D.LGS n. 170/2004
art. 348 ter c.p
LUIGI ALESSANDRO SCARANO;SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c.
art. 360 bis c.p
A tale stregua, avendo i giudici di merito fatto corretta applicazione dei suindicati principi enunziati da questa Corte, il ricorso si appalesa inammissibile anche ex art. 360 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12/9/2011, n. 18597
Cass., 12/9/2011, n. 18597 ).
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Testo completo

la seguente Applicabilità - ORDINANZA Esclusione sul ricorso 4976-2019 proposto da: R.G.N. 4976/2019 FALLIMENTO 1/2014 SALUMIFICIO F LU I UANETTO & C SNC, cron 19,19)1_, UANETTO OSCAR e UANETTO LILIA MARIA, quali soci Rep. illimitatamente responsabili, tutti in persona della Curatrice Ud. 15/07/2021 fallimentare sig. Monica Tuan, elettivamente domiciliati in ROMA, cc VIA CANINA 6, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PAVIOTTI, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - 2021 contro 2058 PRIMACASSA CREDITO COOPERATIVO FVG SOC COOP, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.

Giuseppe Graffi Brunoro, incorporante la Banca di Credito cooperativo della Bassa Friulana soc. coop., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA n. 19, presso lo studio dell'avvocato ARTURO IANNELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO CESCUTTI e GIORGIA AMODIO del Foro di Udine; - controricorrente - avverso la sentenza n. 643/2018 del TRIBUNALE di UDINE, depositata il 22/5/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/7/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. n. 623 del 2018 la Corte d'Appello di Trieste ha dichiarato inammissibile il gravame interposto dal Fallimento 1/2014 Salumificio F.11i Uanetto & C. s.n.c. e soci illimitatamente responsabili sigg.

Oscar e Lilia Maria Uanetto in relazione alla pronunzia Trib. Udine 22/5/2018, di rigetto della domanda di inefficacia/ex art. 67 L.F./del pagamento di somma a titolo di debito scaduto con l'incasso del saldo di libretti nominativi intestati al Salumificio Uanetto e dati in pegno alla società BBC Bassa Friulana Coop. Avverso i suindicati provvedimenti il Fallimento 1/2014 Salumificio F.11i Uanetto & C. s.n.c. e soci illimitatamente responsabili sigg. Oscar e Lilia Maria Uanetto propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la società Prima Cassa Credito Cooperativo FVG Soc. Coop. ( già BBC Bassa Friulana Coop ).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo i ricorrenti denunziano falsa applicazione degli artt.1851 c.c., 4 d.lgs. n. 170 del 2004, in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c. Si dolgono che la corte di merito abbia <<erroneamente qualificato il pegno costituito dalla Uanetto in favore dell Banca come pegno irregolare di somme di denaro e, conseguentemente, ... negato la revocabilità ex art. 67 L.F. degli incassi ottenuti dalla Banca». Lamentano che «in entrambi i contratti di pegno non risulta conferito alla Banca il potere di disporre dei libretti nominativi ( dal quale deriverebbe l'obbligo di restituire, al venir mano della garanzia esclusivamente il tantundem e non il bene dato in pegno, che è la caratteristica precipua del pegno irregolare ), ma soltanto il potere di realizzare la garanzia indicato all'art. 5 di entrambi i contratti», sicché «non ricorrono i presupposti ai quali l'art.1851 c.c. subordina l'attribuzione al pegno della natura di irregolare».

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di pegno, pur avendo le parti in esplicazione della loro autonomia privata il potere di determinarne l'oggetto, la durata nonché la possibilità di sostituzione mediante il meccanismo cosiddetto rotativo, le stesse non hanno altresì il potere di qualificarlo come regolare o irregolare, discendendo tale conseguenza giuridica dalle norme del codice civile in tema di diritti reali di garanzia opponibili a terzi, che hanno carattere indisponibile ( v.

Cass., 31/1/2014, n. 2120 ). Il pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma mentre, nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, ragion per cui la banca garantita non acquisisce la somma portata dal saldo, né ha l'obbligo di restituire al debitore il tantundem, sicché, difettando i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, l'incameramento della somma conseguente all'escussione del pegno rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 L.F. ed è assoggettabile a revocatoria fallimentare ( v.

Cass., 8/8/2016, n. 16618; Cass., 15/2/2008, n. 3794; Cass., 10/3/2006, n. 5290 ). Qualora il cliente della banca, a garanzia del proprio adempimento, vincoli un titolo di credito o un documento di legittimazione individuati, anche al portatore, e non conferisca alla banca il potere di disporre del relativo diritto, si esula dall'ipotesi del pegno irregolare e si rientra nella disciplina del pegno regolare (artt. 1997 e 2787 cod. civ.), in base alla quale la banca non acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, con l'obbligo di riversare il relativo ammontare, ma è tenuta a restituire il titolo e il documento.

In tale ipotesi, il creditore assistito da pegno regolare è tenuto a insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 53 legge fall., per il soddisfacimento del proprio credito, dovendosi escludere la compensazione, che opera invece nel pegno irregolare come modalità tipica di esercizio della prelazione. Pertanto, nell'ipotesi di soddisfacimento della banca mediante incameramento della somma portata dal libretto offerto in pegno regolare, sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F. ( v. Cass., 12/9/2011, n. 18597 ).

Orbene, nella specie vi è stata la costituzione di due pegni aventi ad oggetto libretti nominativi di deposito a risparmio da parte della società cooperativa Salumificio F.11i Uanetto & C. s.n.c. in bonis in favore della Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana soc. coop.All'esito dell'escussione dei pegni da parte della suindicata Banca e del (nel frattempo) dichiarato fallimento della società Salumificio F.11i Uanetto & C. s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili Oscar e Lilia Maria Uanetto la Curatela ha proposto domanda d'inefficacia dei medesimi ex art. 67 L.F.

A fronte dell'interpretazione dei «due contratti di pegno costituiti dal Salumificio Uanetto s.n.c. a garanzia di una fideiussione e di una apertura di credito in conto corrente della Uanetto Società Semplice Agricola ed in favore della Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana soc. coop. rispettivamente in data 22.12.2009 ed in data 3.5.2012» ( operata dal giudice di prime cure essenzialmente alla stregua del contenuto letterale delle clausole e dell'interpretazione globale del contratto, e avallata dalla corte di merito ) nel senso che «oggetto di pegno non sono stati "i contenitori", cioè i libretti di deposito, bensì il loro "contenuto", cioè le somme di denaro in essi depositate», sicché «entrambi i pegni sono irrevocabili anche ai sensi dell'art. 4 del D.LGS. n. 170/2004», l'odierno ricorrente si limita invero a riproporre la propria tesi difensiva ( volta a suffragare la natura viceversa dei pegni in argomento come regolari, e pertanto assoggettabili alla revocatoria ex art. 67 L.F. ), già sottoposta ai giudici del merito e dai medesimi non accolta, inammissibilmente in termini di mera contrapposizione, senza invero denunziare la violazione di alcuno dei criteri legali d'interpretazione del contratto ex artt. 1362 ss. c.c., e limitandosi a riportare solo parte dell'art. 7 e una riga dell'art. 1 dei contratti in violazione del requisito a pena d'inammissibilità richiesto all'art. 366, 1° c. n. 6, c.p.c., a tale stregua invero non ponendo questa Corte nemmeno in grado di verificare la fondatezza della mossa censura.

A tale stregua, avendo i giudici di merito fatto corretta applicazione dei suindicati principi enunziati da questa Corte, il ricorso si appalesa inammissibile anche ex art. 360 bis c.p.c. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modi?. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto