Cassation appeal dismissed for lack of summary facts statement under Article 366 of Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Italian ministries inadmissible due to a missing summary statement of facts required by Article 366 of the Civil Procedure Code. The State argued for dismissal based on the absence of this mandatory procedural element, while the applicant, Achille Oronzo, sought damages for unpaid EU-compliant specializations. The court ruled that without a concise narrative of the case facts and the contested judgment, the appeal cannot be examined on its merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; The appeal must contain a summary statement of facts to ensure the Court of Cassation acquires a clear and complete knowledge of the substantive and procedural facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 118/2017 proposto da: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende - ricorrenti - contro ACHILE PIERO °RONZO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv.to PANTALEO GIUSEPPE 2c2:4) PALUMBO; - controricorrente- avverso la sentenza n. 879/2016 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI LECCE depositata in data 14/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere Dott.
MARCO DELL'UTRI; R.G.N. 118/2017 - Camera di consiglio del 14/07/2021 ,- Rilevato che, con sentenza resa in data 14/9/2016, la Corte d'appello di Lecce, decidendo quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità (cfr. Cass., n. 6545/2015), in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto da Piero Oronzo Achille, e in riforma del- la decisione di primo grado, ha condannato la Presidenza del Consi- glio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ri- cerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'appellante a seguito del mancato re- cepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE, avendo l'Achille, dopo il conseguimento della laurea in medicina, frequentato tre corsi di specializzazione (in neurologia, farmacologia clinica e fisioterapia) con iscrizione, rispetti- vamente, negli anni accademici 1981/82, 1985/86 e 1988/89, senza percepire l'equa remunerazione al riguardo prevista dalla disciplina comunitaria a carico di ciascuno Stato nazionale; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, rileva- ta l'avvenuta formazione del giudicato interno sulla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento della domanda avanzata dall'Achille (non avendo le amministrazioni avversarie proposto alcu- na impugnazione incidentale sul corrispondente accertamento concre- to eseguito dal primo giudice d'appello), e rilevata la mancata decor- renza del termine di prescrizione delle pretese risarcitorie avanzate dall'originario attore (in conformità con quanto statuito dal giudice di legittimità), ha provvedendo alla liquidazione in termini monetari di quanto a quest'ultimo dovuto; avverso la sentenza d'appello, la Presidenza del Consiglio dei Mi- nistri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze propongono ricorso per cassa- zione sulla base di due motivi d'impugnazione;Adunanza del 14 luglio 2021 - R.G. n. 118/2017 - rel. cons. Marco Dell'Utri Piero Oronzo Achille resiste con controricorso; considerato che, l'odierno ricorso deve ritenersi inammissibile, siccome privo del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ.; detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sin- tetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l'acquisizione di una chiara e completa cognizione del fat- to sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez.
U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01); sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassa- zione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i pre- supposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata; l'assoluta mancanza di detti elementi nel corpo dell'odierno ricor- so (e, in particolar modo, l'assenza di alcun riferimento alla sentenza di primo grado e al tenore della sentenza di appello successivamente cassata) - oltre che l'impossibilità di reperire detti elementi nel con- testo dei motivi d'impugnazione, eventualmente idonei a darne conto (cfr.
Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425 - 01) - ne impone la dichiarazione di inammissibilità;Adunanza del 14 luglio 2021 - R.G. n. 118/2017 - rel. cons. Marco Dell'Utri le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso il ricorso. Condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liqui- date in complessivi euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione