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Ordinanza — n. 39422/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming EU law violation regarding delayed medical residency pay compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39422/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 360-bis, paragraph 1, of the Code of Civil Procedure. The plaintiffs argued that the lower court erred by applying different compensation rates based on the academic year of enrollment, claiming a violation of EU directives. The court rejected this, stating the lower court's decision aligned with established jurisprudence and that EU law does not dictate specific compensation amounts for medical residency programs.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.; The appeal is inadmissible when the contested judgment conforms to the Court's settled case law, and the claim that EU directives mandate specific compensation amounts for medical residency programs is unfounded as such quantum is a matter of national discretion.

Parole chiave

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inadmissible appeal settled case law EU directive compliance medical residency pay compensation quantification sussidio per la frequentazione di corsi sussidio per le spese scolastiche accertamento medico incompleto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
(-) dichiara inammissibile il ricorso; eri (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
articolo 1226 c.c
4245 la Corte d'appello di Napoli accolse il CI gravame, e condannò la sola Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento del danno, quantificato ex articolo 1226 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 21498 del 18/10/2011
1, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha deciso la suddetta questione in modo conforme al consolidato orientamento di questa Corte, orientamento fondato su argomentazioni con le quali il ricorrente trascura di confrontarsi in modo analitico (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21498 del 18/10/2011, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012
620244 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 10973 del 9.5.2013
Sez. L, Sentenza n. 10973 del 9.5.2013; Sez.
Sez. 6-3, Ordinanza n. 2689 del 6.2.2014
Sez. 3, Sentenza n. 8032 del 21.4.2016
2689 del 6.2.2014; Sez. 3, Sentenza n. 8032 del 21.4.2016; Sez.
Sez. U, Sentenza n. 20348 del 31/7/2018
Sez. 6-3, Ordinanza n. 10593 del 22.4.2021
Sez. 6-3, Ordinanza n. 31922 del 10.12.2018
Sez. 3, Sentenza n. 17051 del 28.6.2018
Sez. 3, Sentenza n. 17051 del 28.6.2018; Sez.
Sez. L, Sentenza n. 15520 del 13.6.2018
17051 del 28.6.2018; Sez. L, Sentenza n. 15520 del 13.6.2018).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 34742/18 proposto da: -) Antonello Accurso, Fabiana Castiglione, Carolina Ciacci, Bruno Daniele, Flavio Fazioli, Edi Mattera, Sandro Pignata, Alessandro Puzziello, elettivamente domiciliati a Roma, v.le Bruno Buozzi n. 99, difesi dall'avvocato Domenico Giovanni Ruggiero in virtù di procura speciale apposta in margine al ricorso; - ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 19.10.2017 n. 4245; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Nel 2008 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Napoli la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione;R.G.N. 34742/18 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l'Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.

Conclusero pertanto chiedendo - per quanto in questa sede ancora rileva - la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Con sentenza n. 56 del 3.1.2012 il Tribunale rigettò la domanda risarcitoria, ritenendo non provata, da parte degli attori, la circostanza che le scuole di specializzazione da essi frequentate avessero i contenuti ed i requisiti (ad es., tempo pieno) prescritti dal diritto comunitario. La suddetta sentenza fu appellata dai soccombenti.

3. Con sentenza 19.10.2017 n. 4245 la Corte d'appello di Napoli accolse il CI gravame, e condannò la sola Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento del danno, quantificato ex articolo 1226 c.c. nella misura di euro 6.713,94 per ciascun anno di corso della scuola di specializzazione, misura desunta da quella prevista dall'articolo 11 della legge 370/99.

3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i soggetti indicati in epigrafe, fondato su un motivo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 2 e 3 della direttiva 75/363. R.G.N. 34742/18 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 Lamentano l'illegittimità della scelta con cui la Corte d'appello ha ritenuto di liquidare il danno da essi sofferto in misura pari ad euro 6.713,94 per ciascun anno di corso, misura desunta dall'articolo 11 della legge 376/99.

Illustrano tale censura sostenendo che: -) la scelta della Corte d'appello contrasterebbe con l'interpretazione che del diritto comunitario ha dato la Corte di giustizia dell'Unione Europea con la sentenza 24 gennaio 2018, Pantuso, in causa C-616/16; -) poiché il risarcimento del danno causato dallo stato per tardiva attuazione di una direttiva comunitaria deve "ripristinare" la condizione in cui il danneggiato si sarebbe trovato nel caso in cui le direttive fossero state tempestivamente attuate, il danno da perdita della remunerazione (che sarebbe stata) dovuta durante frequentazione della scuola di specializzazione non poteva che essere pari al compenso accordato a tutti gli specializzandi, una volta che alle direttive comunitarie venne data attuazione: e cioè il compenso previsto dall'articolo 6 d.igs. 257/91; -) poiché i principi che precedono discendono direttamente dal diritto comunitario, ad essi non era consentito derogare, attraverso il generico richiamo alla liquidazione equitativa ex articolo 1226 c.c.; -) la decisione d'appello era "contraddittoria" nella parte in cui da un lato ha riconosciuto il diritto degli attori ad essere risarciti per la perdita dei benefici previsti dal diritto comunitario, e dall'altro ha negato l'applicazione del decreto legislativo 257/91, che del diritto comunitario costituiva applicazione; -) la liquidazione del danno nella misura di euro 6.713, prevista dall'articolo 11 della legge 370/99, in luogo della maggior misura di euro 11.103,82, prevista dall'articolo 6 del d.lgs. 257/91, determinava una disparità di trattamento tra quanti si iscrissero alle scuole di specializzazione a partire dall'anno accademico 1991-92, e quanti invece si iscrissero a partire dall'anno accademico 1983-84. 1.1.

Il motivo è inammissibile, e sarebbe comunque infondato nel merito, se del merito si fosse potuto discorrere. R.G.N. 34742/18 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 In primo luogo il motivo è inammissibile ex articolo 360 bis, n. 1, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha deciso la suddetta questione in modo conforme al consolidato orientamento di questa Corte, orientamento fondato su argomentazioni con le quali il ricorrente trascura di confrontarsi in modo analitico (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21498 del 18/10/2011, Rv. 620244 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621205 - 01;

Sez. L, Sentenza n. 10973 del 9.5.2013; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 2689 del 6.2.2014; Sez. 3, Sentenza n. 8032 del 21.4.2016; Sez. U, Sentenza n. 20348 del 31/07/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10593 del 22.4.2021). 1.2. In ogni caso la censura complessivamente prospettata dai ricorrenti ti sarebbe stata infondata per più ragiona() u. 24)(>0.42utta~9WAAkien, s In primo luogo, sul piano del diritto interno, i ricorrenti muovono da un assunto postulato più che dimostrato: e cioè che se il legislatore avesse dato tempestiva attuazione alla Direttiva 82/76, il compenso che lo Stato avrebbe stabilito nel 1982, a favore dei frequentanti le scuole di specializzazione, sarebbe stato identico a quello che sarà poi stabilito nel 1991.

Assunto non condivisibile, in virtù dello iato temporale tra le due epoche, e dei profondi mutamenti macroeconomici che le differenziano. In secondo luogo, sul piano del diritto comunitario, lo stabilire quale dovesse essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è una scelta discrezionale che l'ordinamento comunitario ha lasciato agli Stati membri. Dunque nessuna violazione del diritto comunitario è ipotizzabile da parte della sentenza impugnata, per la semplice ragione che il diritto comunitario non si occupa e non si è mai occupato del quantum dovuto ai frequentanti le scuole di specializzazione (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31922 del 10.12.2018;

Sez. 3, Sentenza n. 17051 del 28.6.2018; Sez. L, Sentenza n. 15520 del 13.6.2018). Né è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991, e coloro che le hanno frequentate in precedenza.R.G.N. 34742/18 Camera di consiglio del 14 luglio 2021 Se è vero, infatti, che ai secondi è stata riconosciuta una remunerazione maggiore del risarcimento liquidato ope legis ai primi, è altresì vero che soltanto i secondi nell'iscriversi alle scuole di specializzazione hanno assunto oneri ed impegni (il tempo pieno, in primo luogo) sconosciuti ai primi.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; eri (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, ne