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Ordinanza — n. 39420/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on third-party seizure, ruling intervention is an execution action subject to ordinary execution rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39420/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a first-instance judgment rejecting a third-party seizure action. The creditor argued for participation in a distribution where other creditors had already claimed funds, but the lower court excluded him due to lack of standing. The court held that intervention is merely an exercise of the execution action and must follow the rules applicable at the time of the act, not the seizure. Consequently, the appeal was found baseless, and the appellant was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 5 quinquies della legge n. 89/2001; Art. 12 preleggi: The intervention in an execution proceeding constitutes an exercise of the execution action and is governed by the rules applicable at the time the action is performed, not by the timing of the seizure.

Parole chiave

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third-party seizure execution action intervention in proceedings lack of standing litigation costs pagamenti rateali estinzione del debito esecuzione della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 5 quinquies della legge n. 89 del 24/03/2001
Valle Il primo motivo è di violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 5 quinquies della I.
Art. 12 preleggi
64 del 06/06/2013 e dell'art. 12 preleggi, in relazione agli artt.
Art. 499, comma 4, cod. proc. civ.
Art. 500 cod. proc. civ.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 55, comma 2 bis del d.l. n. 83 del 2012
in relazione all'art. 55, comma 2 bis del d.l. n. 83 del 2012 conv.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
134 del 2021 per omessa pronuncia sulla ritenuta carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.).
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per l'omessa procedura di mancata dichiarazione del terzo.
art 112 cod. proc. civ
Il secondo motivo è di violazione dell'art 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25026/2019
Cass. n. 29027/2018
Cass. n. 06888 del 03/04/2015
Cass. n. 23175 del 12/11/2015
06888 del 03/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 23175 del 12/11/2015 Rv.
Cass. n. 20697 del 20/07/2021
Cass. n. 20697 del 20/07/2021 Rv.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso n. 23636/2018 proposto da: Romeo Pasquale, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ludovisi n. 36, presso lo studio dell'avvocato Polimeni Domenico, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato Cotroneo Attilio - ricorrente - contro Banca d'Italia, in persona del Governatore in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Nazionale n. 91, presso gli uffici della propria Avvocatura, rappresentata e difesa dall'avvocato Profeta Vincenza, unitamente all'avvocato Dipace Giovina - controricorrente - nonché contro Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, al viale Europa n. 190, presso l'avvocato Ursino Anna Maria Rosaria che lo rappresenta e difende - controricorrente - nonché contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n12, presso l'Avvocaturd Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge - controricorrente nonché contro Ministero dell'Economia e delle Finanze - intimato - avverso la sentenza n. 4183/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27/02/2018;Ad. 02/07/2021 CC R.G.N. 23636/2018; estensore:

C. Valle udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 02/07/2021, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue FATTI DI CAUSA La materia del contendere dalla fase di merito aveva ad oggetto un pignoramento presso terzi per crediti da ritardato espletamento di attività giudiziaria, di cui alla legge n. 89 del 24/03/2001 (cd. legge Pinto), con richiesta di partecipazione, da parte del creditore interveniente Pasquale Romeo, alla distribuzione della somma ricavata nella procedura esecutiva iniziata da altro creditore procedente, Marcello Monti Buzzetti.

In detta procedura esecutiva, recante n. 6089 del 2013 Tribunale di Roma, promossa da Marcello Monti Buzzetti nei confronti del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sia la Banca d'Italia e che Poste Italiane S.p.a. avevano reso dichiarazioni positive con riferimento al credito del procedente principale, con successivo accantonamento delle somme necessarie al soddisfacimento ma con esclusione del credito dell'interveniente Romeo. Il giudice dell'esecuzione aveva, pertanto, distribuito le somme ritenendo carente di legittimazione passiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze, escludendo le somme accantonate dalla Banca d'Italia, con la conseguenza che la distribuzione era effettuata solo con riferimento alle somme di cui alla dichiarazione di Poste Italiane S.p.a., in esito ad accertamento di obbligo del terzo e con esclusione del credito del Romeo.

A seguito dell'esclusione, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'intervento, Pasquale Romeo propose opposizione agli atti esecutivi.Ad. 02/07/2021 CC R.G.N. 23636/2018; estensore: C. Valle Il Tribunale di Roma, quale giudice dell'opposizione, l'ha rigettata con sentenza n. 4183 del 27/02/2018. Avverso la sentenza in unico grado ricorre, con atto affidato a tre motivi, Pasquale Romeo. Resistono con separati controricorsi la Banca d'Italia, Poste Italiane S.p.a. e il Ministero della Giustizia. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva.

Il P.G. non ha preso conclusioni per l'adunanza camerale del 2 luglio 2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE Nell'imminenza dell'adunanza camerale il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha depositato memoria nella quale ha dichiarato che il suo credito era stato soddisfatto e ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.

Le controparti costituite non hanno preso posizione sulla detta richiesta. La causa deve, pertanto, essere decisa, al solo fine della regolazione delle spese di lite, non constando una rinuncia delle controricorrenti ad esse o che le parti abbiano raggiunto un accordo stragiudiziale, sulla base del criterio della cd soccombenza virtuale. La vicenda è analoga a quelle decise dalle sentenze di questa Corte nn. 25026 del 08/10/2019 e 29027 del 13/11/2018 che hanno entrambe rigettato i ricorsi avverso le sentenze sulle opposizioni agli atti esecutivi in controversie del tutto analoghe, ove non identiche.Ad. 02/07/2021 CC R.G.N. 23636/2018; estensore:

C. Valle Il primo motivo è di violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 5 quinquies della I. n. 89 del 24/03/2001 come introdotto dall'art. 6, comma 6, del d.l. n. 35 del 08/04/2013 conv. con modif. in I. n. 64 del 06/06/2013 e dell'art. 12 preleggi, in relazione agli artt. 499, comma 4, e 500 cod. proc. civ. Il secondo motivo è di violazione dell'art 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 55, comma 2 bis del d.l. n. 83 del 2012 conv. con modif. in legge n. 134 del 2021 per omessa pronuncia sulla ritenuta carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.).

Il terzo motivo è di violazione degli artt. 547 e 548 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per l'omessa procedura di mancata dichiarazione del terzo. Su tutti e tre i motivi, sulla base delle motivazioni diffusamente esposte dalle richiamate sentenze nn. 25026/2019 e 29027/2018 (e segnatamente di questa), la soccombenza del ricorrente risulta evidente. Ciò segnatamente in quanto (pag. 8 e segg. sentenza n. 29027 del 2018) l'intervento nel processo esecutivo è una modalità di esercizio dell'azione esecutiva.

Pertanto, quanto meno per analogia iuris, nel silenzio della legge le norme dettate per l'esercizio dell'azione esecutiva nelle forme ordinarie debbono applicarsi anche all'esercizio dell'azione esecutiva nella forma dell'intervento. Esso, inoltre, sarà soggetto alle norme che disciplinano l'azione esecutiva al momento in cui viene compiuto, e non al momento in cui venne notificato il pignoramento da parte del creditore che per primo avviò l'esecuzione forzata. Il ricorso, pertanto, scrutinato ai soli fini della soccombenza virtuale, risulta ampiamente infondato.Ad. 02/07/2021 CC R.G.N. 23636/2018; estensore:

C. Valle Le spese di lite, sulle quali deve provvedersi sulla base del richiamato criterio della soccombenza virtuale, devono essere riconosciute in favore di ciascuna parte controricorrente e sono liquidate come da dispositivo. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 03/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 23175 del 12/11/2015 Rv. 637676 - 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (da ultimo e in via esaustiva:

Cass. n. 20697 del 20/07/2021 Rv. 662193 - 01).

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida per ciascun controricorrente 'n euro , 3.000,00, oltre euro 200,00 per eC;it,e fLe)bane c-i 00;1 "g_LetIC ilft Oehit0 1-lte,b,/ esborsi[ oltre rimborso fo etario a-1 15-5707 oltre CA e IVA in favore di Poste Italiane S.p.a. e oltre spes renotate a debito in favore della Banca d'Italia e del Ministero della Giustizia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 2 luglio 2021. Il presidente Franco De Stefano EI P nzlzo