Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to cite all reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the main appeal and incidental appeal inadmissible. The appellant argued that the lower court erred in reducing legal fees based on an unproven assumption of non-opposition and claimed debt extinction, but the court found these arguments generic and insufficient. Furthermore, the court ruled that because the lower court's decision relied on multiple independent grounds, the appellant must have cited all of them, which they failed to do.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 112, 100, 91 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already exhaustively discussed without constructive criticism, or if it fails to cite all grounds upon which the lower court based its decision when those grounds are sufficient individually to justify the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA 1\1 sul -,--idcrso 20148-2019 proposto da: CONDOMINIO DI VIA CURTATONE N 6 IN GENOVA rao resentatc e difeso dall'avv.to FABIO 2021 BATFIT0( ìe, i1va,,mente domiciliato in Roma, presso cancellerld Pivide della Corte di Cassazione in Coma, piazze Cavour - ricorrente - contro ANDREA CORRADO OLIVA, elettivamente domsiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N 18, presso lo studio dell'avvocato ASSOCIATI STUDIO GREZ &, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO DA PASSANO; - controricorrente e ricorrente incidentali contro ANDREA VIANI, rappresnetato e difeso dall'avv.to Valerio Bartocci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Panama 86; - controricorrente - avverso lo sentenza n. 299/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 27/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1Y07/2091 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA DI FLORIO;Ritenuto che: 1.11 Condominio di Via Curtatone n° 6 in Genova ricorre, affidandosi a cinque motivi illustrati da memoria, per la Cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale con !a quale era stata accolta la domanda dell'avv.to Andrea Viani volta ad ottenere il pagamento dei compensi per l'assistenza legale prestata in numerose cause intentate da Andrea Corrado Oliva nei confronti dello stesso Condominio, rs'petto alle quali non era stata sottoscritta la rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P., nella formulazione ratione temporis vigente. 1.1.
Per ciò che interessa in questa sede, a fronte del pieno accoglimento della domanda del Viani da parte del Tribunale, ed all'accoglimento della manleva spiegata dal Condominio nei confronti delltOliva, questi riproponeva, dinanzi alla Corte territoriale, l'eccezione di prescrizione presuntiva assumendo di aver estinto il debito da tempo con varie modalità e contestava l'eccessiva liquidazione delle spese nei confronti del Condominio con riferimento alla domanda di manleva che, assumeva, non era mai stata contestata. 1.2. La Corte territoriale, pur confermando la sentenza in relazione alle posizioni del Víani e dell'Oliva, riformava la pronuncia riducendo l'importo liquidato in favore del Condominio a titolo di spese legali, assumendo che l'Oliva non si era opposto all'accoglimento della relativa domanda, ragione per cui la trattazione della questione era stata di particolare semplicità.
2. Hanno resistito le parti intimate con controricorso e memoria: l'Oliva, in particolare, ha proposto, ricorso incidentale affidato a due motivi e memoria. Considerato che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce ex art. 360 co 1 n° 3 cpc , la woiazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc, dell'art. 100 e 91 cpc. 1.1, Lamenta che la Corte aveva rideterminato le spese di lite erroneamente, sul falso presupposto che la controparte non si fosse opposta alla domanda di manle.va, mentre in nessun atto era stata prospettata "una mancata opposizione" all'accoglimento di tale domanda, in quanto l'Oliva aveva espresso soltanto la mera intenzione di mantenere "l'impegno morale assunto con il condominio" senza rinunciare alle relative pretese. Ha aggiunto che la difesa che era stata necessaria nei diciotto procedimenti intentati e poi transatti era stata molto laboriosa, ed aveva imposto una intensa attività "per elaborare le strategie difensive" necessarie.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente, deduce ancora la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cpc e degli artt. 4 co 1 DM 55/2014, dell'art. 111 Cost e dell'art. 118 Disp att. cpc . 2.1. Reitera la contestazione in ordine alla statuita assenza di contestazione della manleva da parte del controricorrente e lamenta la incongruità della liquidazione dee spese di lite secondo gli scaglioni determinati nel DM 55/2014.
3. Con il terzo motivo deduce, ex art. 360 co 1 n° 4 cpc, la nullità della sentenza in quanto resa sulla base di una motivazione apparente in punto di liquidazione delle spese, non essendo stato specificato l'iter logico che aveva consentito di giungere al calcolo del quantum liquidato, trincerandosi dietro "l'equità della decisione" 4. Con il quarto motivo, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, lamenta error in iudicando, con violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cpc , dell'art. 4 co 1 DM 55/2014, dell'art. 113 cpc, dell'art. 111 co 6 Cost. e dell'art. 118 Disp Att cpc : lamenta che il calcolo della Corte d'Appello era penalizzante rispetto all'attività svolta, tenut.o conto del numero di procedimenti giudiziari per i quali aveva prestato la propria attività.
5. Con il quinto motivo deduce infine la violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 cpc in quanto la Corte d'Appello, pur accogliendo la domanda di manleva e considerando, pertanto, il condominio vittorioso, lo aveva condannato alle spese di lite, emettendo con ciò una pronuncia erronea e lesiva del principio della soccombenza.
6. T. cinque motivi devono essere complessivamente esaminati in quanto sono strettamente interconnessi ed in parte sovrapponibili. 6.1. Essi sono tutti inammissibili.6.1.1. La prima censura chiede una rivalutazione di merito della condotta processuale delle parti in relazione alla domanda di manleva proposta dal Condominio, già compiutamente esaminata dal giudice in relazione alle conclusioni svolte dall'appellante ( e riportate nell'epigrafe della sentenza ) che aveva dato atto di non essersi mai opposto alla relativa domanda del Condominio ( cfr. conclusioni riportate nella sentenza impugnata): a fronte di una sintetica ma sufficiente valutazione della Corte, concernente la condotta processuale delle parti, il ricorrente chiede una rivalutazione di merito di essa, non consentita in questa sede ( cfr. Cass. 18721/2018; Cass. 31546/2019).
7. Gli altri motivi prospettano questioni in parte sovrapponibili, anche se in relazione a vizi diversi, contestando, altresì, l'importo liquidato per le spese di lite ritenendolo insufficiente rispetto alle previsioni tariffarie e la complessità delle difese che erano state apprestate. 7.1. Al riguardo si osserva che questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato, secondo cui "in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al DM n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione ;ncorltra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione"( Cass, 30286/2017;
Cass. 10343/2020): tale principio, condiviso da questo Collegio, non risulta violato dalla decisione in esame, tenuto conto che, fermo quanto argomentato in ordine al primo motivo sulla condotta processuale deli'appellante in relazione alla domanda di manleva, gli scaglioni - rispetto al valore della causa - risultano pienamente rispettati ( cfr. secondo motivo) , in ragione del fatto che per la fase di studio, introduttiva e decisionale è consentito applicare una diminuzione fino al 50% della tariffa fissata, mentre per la fase istruttoria la decurtazione può arrivare sino al 70% ( cfr. art. 4 DM 55/2014) sulla base di una insindacabile decisione del giudice di merito: essa deve essere fondata su una motivazione congrua e logica che, nel caso in esame, sulla specifica questione, risulta costituzionalmente sufficiente in quanto è stata ricondotta da una parte alla "semplicità" della relativa trattazione, e, dail'aitra, alla esplicita mancata opposizione alle ragioni del condominio da parte dell'appellante: essa, pertanto, lungi dall'essere apparente ( cfr. il terzo motivo) si attiene pienamente ai parametri di legge.
8. in ordine al quarto ed al quinto motivo, infine, le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza. 8,1. La quarta censura manca, infatti, di decisività perché lamentando una valutazione riduttiva dell'attività svolta, omette di considerare che il valore della causa indicato ( ricompreso nello scaglione fra C 52.000,00 ed C 260.000,00) trova corrispondenza in quello delle fasi liquidate ( cfr. all.
a) delle tabelle forensi ex DM 55/2014 e cioè C 2430,00 ( fase di studio); C 1550,00 ( fase introduttiva) ; C 5400,00 ( fase istruttoria) ; C 4050,00 ( fase decisionale ), sia pur quantificate dalla Corte nel loro complesso, e legittimamente ridotto nei irriti sopra indicati, ragione per cui il valore minimo liquidabile risulta, nel complesso, addirittura inferiore a quello riconosciuto dalla Corte territoriale. 8.2. Il quinto motivo, infine, omette di considerare che il condominio non può essere considerato pienamente vittorioso in quanto ha formulato, nel complesso, conclusioni di rigetto dell'appello: con ciò esso deve comunque essere ritenuto soccombente, sia pur nell'ambito di una valutazione di equità correlata al riconoscimento del diritto di manleva da parte dell'appellante.
9. In conclusione, il ricorso principale deve dichiararsi inammissibile.
10. Quanto al ricorso incidentale, si osserva quanto segue. 10.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2959 cc: lamenta, con riferimento al secondo motivo d'appello, che "non aveva mai ammesso di non aver estinto l'obbligazione ma aveva allegato proprio contrario", avendo anzi affermato che le sue obbligazioni erano state assolte ed estinte da tempo.10.2. Con il secondo motivo lamenta, altresì, la violazione dell'art. 115 cpc in quanto la Corte territoriale aveva posto a fondamento della propria decisione di rigetto della prescrizione presuntiva dei fatti introdotto tardivamente dal convenuto i quali erano stati dichiarati inammissibili: era stata, infatti, ritenuta tardiva l'allegazione relativa alla gratuità della prestazione la quale, tuttavia , era stata poi utilizzata come elemento idoneo a negare la prescrizione presuntiva eccepita.
10. Entrambe le censure sono inammissibili. 10.1. il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva è, infatti, fondato dalla Corte su una doppia ratio decidendi riferita alle due argomentazioni introdotte dall'appellante in sede di gravame e cioè, l'esistenza di aver estinto il debito "con varie modalità", allegazione ritenuta generica; e la prospettazione, invero contraddittoria con la prima ragione, di un accordo di gratuità della prestazione, argomentazione considerata tardivamente introdotta. 10.2. In relazione alla prima ratio, si osserva che il motivo in questa sede proposto è inammissibile perché reitera, senza confrontarsi con la motivazione, le stesse argomentazioni sulle quali la Corte si è già esaustivamente pronunciata, avendo correttamente ritenuto che la mera affermazione di aver estinto il debito con altre modalità, non meglio specificate, era del tutto aspecifica e non idonea a sostenere l'accoglimento dell'eccezione: a fronte di tale statuizione, nessuna costruttiva censura è stata proposta al fine di consentire a questa Corte di apprezzare l'errore denunciato.
In buona sostanza, si richiede genericamente una rivalutazione di merito, non consentita in questa sede. 10.3. In relazione alla seconda ratio su cui si fonda la decisione e cioè la tardività dell'eccezione di gratuità, la censura che la investe, in presenza dell'inammissibilità della critica sulla prima, diviene non decisiva per giungere ad una diversa soluzione della controversia: al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che "nell'ipotesi di decisioni basate su distinte ed ognuna delle quali sufficiente, da sola, a _)essa qLnger alla cassazione della stessa è indispensabi e.I soccombente censuri tutte le riferite rationes, dall'altro, che taP no tutte ondate; con la conseguenza che, ove una delle rationes non sia stata censurata, sono inammissibili, per difetto di interesse, Icernenti ratio decidendi atteso che, anche se queste ultime risultare fondate„ non per questo potrebbe mai giungersi alla sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sua ratio non censurata " ( cfr, ex multis Cass. 1472.2/2015 ).
11. In conclusione, anche il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.
12. Le spese seguono la soccombenza fra il ricorrente incidentale ed il controricorrente Viani; l'esito dei giudizio rende, invece, opportuna la compensazione fra il ricorrente principale e quello incidentale.
13. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 si dà atto della sussistenza del presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale ed incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma del comma ibis dello stesso art. se dovuto. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale. Condanna il ricorrente incidentale a rifondere le spese di giudizio in favore del controricorrente avv.to Viani che liquida in C 6200,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi. Compensa le spese fra le altre parti. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale ed incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma del comma ibis dello stesso art. 13, se dovuto. C