Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of clarity and failure to reproduce procedural acts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim regarding judicial abstention and formal oppositions. The appellant failed to clearly identify specific procedural acts and documents, violating the statutory duty of clarity and conciseness required for cassation petitions. Consequently, the court ruled that the appeal was unintelligible and constituted an abuse of process, ordering the appellant to pay the opposing parties' legal fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 403, second comma, cod. proc. civ.; Art. 366, first comma, n. 6, cod. proc. civ.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to clearly and concisely identify the specific procedural acts and documents relied upon, thereby rendering the legal issues obscure and violating the duty of clarity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 28474-2018 proposto da: TOMELLINI DARIO GARCIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI VALERI l, presso lo studio dell'avvocato MAURO GERMANI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro INTERPORTO MARCHE SPA, elettivamente domiciliata 2021 in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo studio 1886 dell'avvocato PAOLO STELLA RICHTER, che lo rappresenta e difende; PROVINCIA DI ANCONA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE FRACASSINI 4, .presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA D'ORSI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO TARDELLA;
CENTRO INTERMODALE MERCI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE FRACASSINI 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA D'ORSI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO TARDELLA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1021/2018 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 20/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA; Rilevato che l'architetto Dario Garcia Tomellini ricorre per cassazione, sulla base di un unico articolato motivo, avverso la sentenza 'n. 1021 del 2018 del Tribunale di Ancona, pronunciata su domanda di revocazione di una pronuncia con cui il medesimo Tribunale aveva accolto l'opposizione ex art. 617, cod. proc. civ., di Interporto Marche s.p.a. avverso un'ordinanza di assegnazione, da parte del Tribunale di Jesi, delle azioni pignorate della società consortile p.a. in liquidazione CENIM; resistono con controricorso Interporto Marche s.p.a., CENIM s.c.p.a. e la Provincia di Ancona, socio della società consortile; le parti controricorrenti hanno depositato memorie, nel caso della s.p.a.
Interporto con correlati documenti indicati come depositati ai sensi dell'art. 372, cod. proc. civ.; Rilevato che la motivazione, per il tenore della decisione, può essere redatta in forma sintetica e in armonia con le indicazioni delle note del Primo Presidente di questa Corte del 14/09/2016 e del 22/03/2011; il motivo deduce complessivamente la mancata astensione dal giudizio di pieno merito del giudice che si era pronunciato sull'istanza di sospensiva dell'esecuzione, l'impossibilità di comprendere quali fossero gli specifici motivi di opposizione formale accolti, e questioni afferenti a quest'ultima; preliminarmente dev'essere respinta l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, formulata dalla Provincia di Ancona, in ragione di un'ipotizzata appellabilità della sentenza in questa sede gravata; l'eccezione è infondata a mente del disposto contenuto nell'art. 403, secondo comma, cod. proc. civ.; nel residuo merito cassatorio, il ricorso è manifestamente inammissibile per motivi preliminari e assorbenti rispetto a quanto eccepito nella memoria di Interporto s.p.a., con cui è stata evidenziata la venuta meno del titolo sotteso all'assegnazione delle azioni oggetto di discussione (essendo evidente che per comprendere compiutamente gli effetti di quanto allegato bisognerebbe conoscere idoneamente tutto il perimetro del contendere); in primo luogo, infatti, risulta incomprensibile la compiuta vicenda processuale, come necessario allo scrutinio del ricorso stesso, e come per tale ragione imposto dall'art. 366, n. 3yposto che parte ricorrente per un verso nulla riporta in parte narrativa al riguardo, per altro verso, nell'esposizione dei motivi, presuppone diffusamente la conoscenza della vicenda processuale che dovrebbe invece chiaramente e idoneamente sintetizzare; ~sito in parola consiste, difatti, in un'esposizione che deve garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia ma anche del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.
U., 28 novembre 2018, n. 30754); al contempo, parte ricorrente evoca tutta una serie di atti processuali sia in modo affastellato e senza idonea sintesi e chiarezza, sia senza riportarne per ciascuno idoneamente i contenuti e la collocazione del fascicolo processuale; e sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez.
U., 27/12/2019, n. 34469); in coerenza si è puntualizzato che il ricorso per cassazione dev'essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, e l'inosservanza di tale dovere pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, sicché comporta l'inammissibilità del ricorso stesso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa nel rispetto dei principi' del giusto processo senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (cfr., ad esempio, Cass., 30/04/2020, n. 8425); tutto ciò rende paradigmaticamente incomprensibile anche se si sia trattato effettivamente di vizi revocatori, come ad esempio correttamente escluso, quanto al profilo attinente all'astensione, dal Tribunale nella sentenza impugnata, senza che il ricorso si misuri, in alcun modo ricostruibile, neppure e già con questa ragione decisoria; spese secondo soccombenza; tR9adopinE7 AL C.u.,Jovai-D, la richiamata inammissibilità plateale del ricorso rende ragione dell'abuso dello strumento processuale, idoneo presupposto per la responsabilità prevista dall'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass., 15/02/2021, n. 3830);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di ciascuna parte controricorrente liquidate in euro 8.000,00, oltre a euro 200,00 per esborsi oltre al 15 per cento di spese forfettarie oltre accessori legali. Condanna parte ricorrente alla somma di euro 8.000,00, a titolo di responsabilità processuale aggravata in favore di ciascuna delle parti controricorrenti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per