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Ordinanza — n. 39254/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific details on the original execution request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39254/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify whether the underlying request was an opposition to a precetto or an ongoing execution process. The court ruled that this specific procedural detail is a mandatory prerequisite for the Court of Cassation to exercise its jurisdiction. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 366, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 615 cod. proc. civ.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to specify whether the underlying request is an opposition to a precetto or an ongoing execution process, as this distinction is essential for the Court's jurisdiction.

Parole chiave

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inadmissibility appeal execution opposition precetto distinction Court of Cassation procedural requirement azione creditoria spese di difesa legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 366, n. 3 cod. proc. civ.
Art. 615 cod. proc. civ.
02-07-2021 -2- dal ricorso non si evince alcunché di preciso sul contenuto della domanda originaria, se non che si tratterebbe di un'opposizione esecutiva, neppure specificandosi se ai sensi del primo o del secondo comma dell'art. 615 cod.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.
art. 615 cod. proc. civ
02-07-2021 -2- dal ricorso non si evince alcunché di preciso sul contenuto della domanda originaria, se non che si tratterebbe di un'opposizione esecutiva, neppure specificandosi se ai sensi del primo o del secondo comma dell'art. 615 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 28/11/2018, n. 30754
civ., avverso un atto di precetto intimato oppure un processo esecutivo già iniziato, quando, dove e da chi; poiché il requisito richiamato è posto ad ineludibile presidio della corretta adizione del giudice di legittimità (tra innumerevoli: Cass. Sez. U. 28/11/2018, n. 30754;
Cass. 26/05/2021, n. 14713
Cass. 26/05/2021, n. 14713), la sua carenza - cui non può neppure ovviarsi con atti successivi (da ultimo, v.
Cass. Sez. U. ord. 09/03/2020, n. 6691
Cass. Sez. U. 28387/20
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art.
Cass. 14/03/2014, n. 5955
115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass.
Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245
5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione; p.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28785/2018 R.G. proposto da FODERA CESARE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell'avvocato FABIO MADAMA, rappresentato e difeso dagli avvocati SERENA LOMBARDO e DARIO GRECO; - ricorrente - contro ISLAND REFINANCING SRL e per essa la mandataria CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, in persona del procuratore speciale pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA per legge domiciliata ivi, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO VOLANTE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1694/2017 della CORTE D'APPELLO di 202j( PALERMO, depositata il 27/09/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Presidente Dott.

Franco DE STEFANO; rilevato che: Cesare Foderà ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1694 del 27/09/2017 con cui la Corte d'appello di Palermo ha respinto il suo gravame avverso la sentenza n. 3043/11 del tribunale di quel capoluogo, di declaratoria di litispendenza sulla domanda risarcitoria e di rigetto della sua opposizione esecutiva contro la Island Refinancing srl; resiste con controricorso l'intimata, a mezzo della mandataria Cerved Credit Management spa; e, per l'adunanza camerale del 02/07/2021, fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte, ma il ricorrente deposita memoria ai sensi del penultimo periodo di tale norma; considerato che: dei tre motivi di doglianza (il primo, di violazione dell'art.«2909 c.c. e vizio di motivazione ... per erronea valutazione delle domande relative all'esistenza, all'ammontare e alla titolarità del credito per asserita inosservanza del principio di ne bis in idem, in presenza di giudicato tra le stesse parti»; il secondo, di violazione dell'art. «58 TUB e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti .. per non aver considerato l'assenza dei presupposti essenziali per la cessione del credito con conseguente difetto di legittimazione di Island Finance 2 s.r.I.»; il terzo, di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ... per non aver considerato l'assenza dei presupposti essenziali per la cessione del credito con conseguente difetto di legittimazione di Island Finance 2 s.r.I.»), come pure delle difese della controricorrente, è qui superfluo anche solo dare sommariamente conto, attesa la non emendabile inammissibilità del ricorso, per violazione dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ.;

Ric. 2018 n. 28785 sez. 53 - ad. 02-07-2021 -2- dal ricorso non si evince alcunché di preciso sul contenuto della domanda originaria, se non che si tratterebbe di un'opposizione esecutiva, neppure specificandosi se ai sensi del primo o del secondo comma dell'art. 615 cod. proc. civ., avverso un atto di precetto intimato oppure un processo esecutivo già iniziato, quando, dove e da chi; poiché il requisito richiamato è posto ad ineludibile presidio della corretta adizione del giudice di legittimità (tra innumerevoli: Cass. Sez. U. 28/11/2018, n. 30754;

Cass. 26/05/2021, n. 14713), la sua carenza - cui non può neppure ovviarsi con atti successivi (da ultimo, v. Cass. Sez. U. ord. 09/03/2020, n. 6691) - impedisce di prendere in considerazione il contenuto delle doglianze; tanto esime dal rilievo che, ove anche potesse accedersi alle medesime, le prime due sarebbero inammissibili pure in quanto carenti della puntuale esposizione, nel ricorso, rispettivamente del contenuto degli atti introduttivi dei due giudizi e della sentenza assunta a fondamento del reputato giudicato, nonché degli atti del giudizio di primo grado da cui desumere la specifica sottoposizione della questione al giudice fin dall'atto introduttivo (non essendo consentiti motivi nuovi nelle opposizioni esecutive:

Cass. Sez. U.28387/20); mentre già in astratto la tesi sostenuta dal terzo motivo, essere escluso dalla cessione il credito poi azionato per doversi escludere la situazione di sofferenza, è infondata, vista la più che decennale protrazione del contenzioso tra le parti per escluderla e la sufficienza di questo ai fini della qualificazione del credito come compreso nella definizione liberamente concordata tra cedente e cessionaria; alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità; infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di Ric. 2018 n. 28785 sez. 53 - od. 02-07-2021 il -3- questa Corte:

Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in C 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma il 02/07/2021 I