Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39249/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fixed-rate public service fee, ruling variable billing based on end-users is legally incorrect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39249/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the Milanese Municipality's appeal against a lower court ruling that fixed the public service fee for Rai Way based on a flat rate rather than the number of end-users. The court held that because the company only connects to the public utility provider and not directly to citizens, the fee must be calculated as a fixed tribute, not a variable service charge. Consequently, the municipality's claim for additional payments based on user counts was deemed legally unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 63, comma 2, lett. f) n. 3 D.Lgs. n. 446/1997; The fee for occupying public space for instrumental public services must be determined as a fixed amount, not variable based on end-users, since the provider lacks direct contact with the final consumers.

Parole chiave

Generato dall'IA
public service fee fixed rate billing occupancy tax instrumental services Cassation appeal municipal revenue telecom infrastructure canone radiotelevisivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 63, comma 2, lett. f) n. 3 D.Lgs. n. 446/1997
La società convenuta si oppose al decreto ingiuntivo ritenendo non dovuto il canone nella misura richiesta ed invocando l'applicazione di una misura fissa, indipendente dal numero delle utenze, secondo quanto previsto dall'art. 63, co.
Art. 63, comma 2, lett. f) n. 1 D.Lgs. n. 446/1997
La società convenuta si oppose al decreto ingiuntivo ritenendo non dovuto il canone nella misura richiesta ed invocando l'applicazione di una misura fissa, indipendente dal numero delle utenze, secondo quanto previsto dall'art. 63, co.
Art. 112 c.p.c.
Art. 346 c.p.c.
Art. 52, comma 1 D.Lgs. n. 446/1997
Art. 8, 11 e 15 Regolamento Cosap del Comune di Milano
446 del 1997, dell'art. 8 Regolamento Cosap del Comune di Milano, e dell'art.
Art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, co.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 11550 del 2019
L'applicazione di un criterio forfettario è stata sancita dalla giurisprudenza di questa Corte che, in fattispecie del tutto analoghe, (Cass. n. 11550 del 2019 e n.
Cass. n. 17292 del 2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7849-2019 proposto da: COMUNE DI MILANO, in persona del sindaco pro- tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati RUGGERO MERONI, IRMA MARINELLI, ANTONELLO MANDARANO e GIUSEPPE LEPORE ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in ROMA, VIA POLIBIO 15, 2021 pec:- ricorrente - contro RAI WAY SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato CATERINA CORRADO OLIVA ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZIONALE, 200, presso lo studio UCKMAR Pec. - controricorrente - avverso la sentenza n. 3651/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott.

ANNA MOSCARINI; FATTI DI CAUSA 111 Comune di Milano, con atto di ingiunzione del 17/12/2013, intimò alla società Rai Way SpA l'avviso di pagamento dell'importo di C 346.566,60 avente ad oggetto il canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico per il servizio pubblico radiotelevisivo realizzato nell'anno 2012, commisurato al numero complessivo delle utenze del servizio. La società convenuta si oppose al decreto ingiuntivo ritenendo non dovuto il canone nella misura richiesta ed invocando l'applicazione di una misura fissa, indipendente dal numero delle utenze, secondo quanto previsto dall'art. 63, co. 2 lett.

f) n. 3 D.Igs. n. 446 del 1997.

2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9188 del 2016, accolse l'opposizione della società Rai Way SpA ma si limitò a dichiarare che il canone non fosse dovuto nella misura di cui all'avviso di pagamento intimato.

3. Il Comune di Milano propose appello e la società Rai Way propose appello incidentale assumendo che il giudice di primo grado avesse errato nell'esonerarla completamente dal pagamento del canone piuttosto che applicare l'art. 63 co. 2 lett.

f) n. 3 D.Igs. 446 del 1997. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 3651 del 27/7/2018, ha rigettato l'appello principale ed accolto l'incidentale della Rai Way statuendo che il canone Consap è dovuto, ai sensi dell'art. 63, co. 2 lett.

f) n. 3 nella sola misura forfettaria di C 516,46, e non anche in ragione del numero di utenti finali del servizio. La parametrazione del dovuto sulla base del numero dei pretesi utenti raggiunti dal servizio è errata in ragione del fatto che nessuno dei cavi interrati nel suolo pubblico raggiunge i singoli cittadini destinatari del servizio radiotelevisivo, di guisa che il canone non ha natura di corrispettivo del servizio prestato' ma di tributo imposto dallo Stato. Avverso la sentenza il Comune di Milano ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Ha resistito la società Rai Way con controricorso. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell'art. 380bis / c.p.c., in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 63 co. II lett.

f) n. 1 e 3 d.lgs. n. 446 del 1997, dell'art. 8 Regolamento Cosap del Comune di Milano, e dell'art. 12, co. 1 R.D.N 262 del 1942 (Disposizioni sulla legge in generale), in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3 c.p.c. Il ricorrente assume che la Corte territoriale abbia erroneamente negato che l'ammontare della Cosap debba essere commisurato, in base alle previsioni normative, al numero complessivo delle utenze del pubblico servizio erogato dal soggetto i cui impianti occupano il suolo pubblico. La Corte territoriale, nel negare il legame tra il computo della misura del tributo ed il numero degli utenti finali del servizio radiotelevisivo, avrebbe erroneamente interpretato le disposizioni vigenti in materia, prospettandone, peraltro, una versione irragionevole e tale da determinare evidenti disparità di trattamento tra l'esercente il servizio radiotelevisivo ed altri gestori ed operatori di altri servizi pubblici. 1.1 Il motivo è infondato.

Il presupposto del contributo è l'occupazione del suolo in ragione della sottrazione del medesimo all'uso collettivo, di guisa che, se non vi è occupazione, nulla è dovuto. Nel caso di specie l'occupazione di suolo pubblico è strumentale a collegare la società Rai Way con alcuni siti raggiunti dal pubblico servizio ma non anche a garantire la trasmissione del servizio radiotelevisivo ai singoli utenti privati che ricevono il segnale via etere. Ne consegue che la sentenza impugnata, ponendosi nel solco di una ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, ha adattato l'interpretazione delle disposizioni vigenti in materia alla peculiarità del servizio calcolando la misura del tributo in forma fissa e differenziando tale misura rispetto alla occupazione finalizzata ad erogare servizi - quali il gas, l'acqua, la luce - che diversamente dal servizio radiotelevisivo - pongono effettivamente in collegamento la fonte del servizio con l'utente finale.

L'applicazione di un criterio forfettario è stata sancita dalla giurisprudenza di questa Corte che, in fattispecie del tutto analoghe, (Cass. n. 11550 del 2019 e n. 17292 del 2019) ha così argomentato: "La misura del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dovuto dalle aziende che svolgono attività strumentali ai pubblici servizi, deve essere determinato, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 446 del 1997, in misura fissa, come previsto dal n.

3) della disposizione richiamata, e non nella misura variabile, stabilita dal precedente n.

1) della stessa disposizione, in ragione del fatto che, proprio perché compiono attività strumentali, tali aziende non hanno contatti diretti con l'utenza, ma solo con i soggetti che erogano i pubblici servizi. (La S.C. ha affermato il principio con riferimento alla determinazione del canone dovuto da una società, a cui la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo aveva affidato la gestione di un impianto per mezzo del quale venivano diffusi programmi radiotelevisivi, tramite una dorsale munita di cavi posati sotto il suolo pubblico, evidenziando che detta società non aveva rapporti giuridici con il soggetto servito dal menzionato impianto).

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. 63 commi 1 e 2 e 52 co. 1 del Dlgs. n..446/97 e 8, 11 e 15 del regolamento Cosap del Comune di Milano, in relazione al secondo motivo di appello. Il ricorrente contesta il capo di sentenza che ha escluso di poter configurare la legittimazione passiva della Rài accanto a quella di Rai Way. 2.1 II motivo non si correla alla ratio decidendi. L'impugnata sentenza ha ritenuto che la pretesa del Comune di vedere applicata l'obbligazione di pagamento della Cosap alla Rai oltre che a Rai Way costituisce una mutatio libelli inammissibile in appello, ed il motivo peraltro non appare neppure autosufficiente in quanto non riproduce le conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio dalle quali desumere che la domanda fosse stata formulata sia nei confronti di Rai sia nei confronti di Rai Way.

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidate in C 7.800 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma ibis dello stesso art. 13, se dovuto.Così decíso in Roma nella Camera di Consiglio della Ter