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Sentenza — n. 39242/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows opposition to execution acts by ruling electronic filing impossible after prior dismissal for tardiness.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39242/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the first ground of appeal, quashing the lower court's dismissal of the opposition to execution acts. The appellant argued that after a prior cassation ruling with remittal, the new proceedings could not be filed electronically because the original process had been deemed tardy. The court held that since no valid prior process existed to restart, electronic filing was legally impossible, necessitating a paper submission.

Regesto Legislator

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Art. 16-bis c.p.c.; Art. 617 c.p.c.: When a prior process is declared tardy and remitted, the subsequent initiation of proceedings cannot comply with mandatory electronic filing rules requiring a valid prior procedural existence.

Parole chiave

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opposizione agli atti esecutivi processo telematico mancata osservanza forme rinvio restitutorio tardività atto introduttivo deposito atti cartaceo cassazione e rinvio impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 16-bis c.p.c.
Valle 6.2) Il secondo motivo deduce violazione ed errata interpretazione ed applicazione del combinato disposto dell'art. 16 bis, comma 1, del d.l.
Art. 617 c.p.c.
13161 del 2017, con riferimento a sentenza dello stesso Tribunale che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione agli atti C:tQk esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod.
art. 617 cod. proc. civ
13161 del 2017, con riferimento a sentenza dello stesso Tribunale che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione agli atti C:tQk esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod.
art. 85 cod. proc. civ
La detta circostanza non esplica efficacia nel presente giudizio, posto che per il principio dell'ultrattività del mandato difensivo, di cui all'art. 85 cod.
art. 85 c.p
La detta circostanza non esplica efficacia nel presente giudizio, posto che per il principio dell'ultrattività del mandato difensivo, di cui all'art. 85 cod.
art. 156 cod. proc. civ
221 del 2012 e dell'art. 156 cod. proc. civ.
art. 392 cod. proc. civ
Ciò comportava che il rinvio disposto da questa Corte doveva ritenersi restitutorio, e non prosecutorio, e, conseguentemente l'atto introduttivo, di cui all'art. 392 cod. proc. civ., in combinazione con l'art.
art. 394 cod. proc. civ
civ., in combinazione con l'art. 394 cod. proc. civ., a seguito della detta cassazione con rinvio non doveva essere effettuato in via telematica, bensì, trattandosi di un atto processuale iniziale o introduttivo del processo di opposizione, Ud.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19151 del 17/07/2019
Cass. n. 2930 del 31/01/2019
654666 - 02 e in tema di rito lavoro Cass. n. 2930 del 31/01/2019 Rv.
Cass. n. 23314 del 27/09/2018
La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata al Tribunale di Vasto, in persona di diverso magistrato, che, trattandosi anche in questo caso di rinvio restitutorio (Cass. n. 23314 del 27/09/2018 Rv.
Sez. Un. n. 04315 del 20/02/2020
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Testo completo

,39 42-21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto FRANCO DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI- SENTENZA IN UNICO GRADO - RINVIO MARCO ROSSETTI Consigliere RESTITUTORIO - ATTO DI RIASSUNZIONE - FORMA CRISTIANO VALLE - Rel. Consigliere Ud. 21/0/2021 PU AUGUSTO TATANGELO Consigliere Cron. R.G.N. 33363/2018 PAOLO PORRECA Consigliere SENTENZA sul ricorso n. 33363/2018 proposto da: Potito Alfredo, elettivamente domiciliato in Roma, al viale Bruno Buozzi, n. 32 presso lo studio dell'avvocato Lioi Michele Rosario Luca rappresentato e difeso dagli avvocati Ruta Giuseppe e Zezza Margherita - ricorrente - contro Condominio Comprensorio «Il Frutteto», elettivamente domiciliato in Roma alla via A.

Baiamonti, n. 10 presso lo studio dell'avvocato Semproni Luca, rappresentato e difeso dall'avvocato Sonnini Michele - controricorrente - avverso la sentenza n. 158/2018 del TRIBUNALE di VASTO, depositata il 10/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2021 dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA 1) Alfredo Potito impugna, con atto affidato a tre motivi di ricorso, la sentenza n. 158 del 10/05/2018 de Tribunale di Vasto, resa in unico grado in giudizio di opposizione agli atti esecutivi, che a seguito di rinvio disposto da questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 13161 del 2017, con riferimento a sentenza dello stesso Tribunale che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione agli atti C:tQk esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., proposta dallo stesso Alfredo Potito nei confronti del Condominio Comprensorio «Il Frutteto», ha dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Alfredo Potito avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione dello stesso Tribunale, per mancata osservanza delle forme previste in materia di processo civile telematico, ossia in quanto il giudizio, dopo la sentenza di cassazione con rinvio, era stato introdotto con atto cartaceo anziché in via telematica.

2) Resiste con controricorso il Condominio Comprensorio «Il Frutteto».

3) Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte nelle quali ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti.

4) Il solo difensore del Condominio controricorrente ha depositato memoria, in via telematica, per l'udienza del 21/06/2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.Ud. 21/06/2021 PU R.G.N. 33363/2018; estensore: C. Valle RAGIONI DELLA DECISIONE 5) In via preliminare il Collegio rileva che l'avvocato Michele Sonnini ha depositato, sotto forma di memoria per l'udienza di discussione, copia della missiva, rimessa all'amministratore del Condominio «Il Frutteto», con la quale ha rinunciato al mandato difensivo conferitogli dal detto Condominio, sollecitando la sua sostituzione. 5.1) La detta circostanza non esplica efficacia nel presente giudizio, posto che per il principio dell'ultrattività del mandato difensivo, di cui all'art. 85 cod. proc. civ., il difensore officiato dalla parte, anche se abbia rinunciato all'incarico, deve ritenersi ancora tenuto, fino all'effettiva sostituzione, all'espletamento del mandato professionale.

Come da costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 26429 del 08/11/2017 Rv. 647022 -01), alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità / «Per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell'ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell'udienza di discussione già fissata»).

6) I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Vasto. 6.1) Il primo motivo di ricorso deduce: violazione e errata applicazione degli artt. 283, 392, 393 e 394 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per avere il Tribunale di Vasto ritenuto erroneamente che l'atto introduttivo del ricorso a seguito della cassazione con rinvio dovesse essere effettuato in via telematica, anziché cartacea.Ud. 21/06/2021 PU R.G.N. 33363/2018; estensore: C. Valle 6.2) Il secondo motivo deduce violazione ed errata interpretazione ed applicazione del combinato disposto dell'art. 16 bis, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, convertito in legge n. 221 del 2012 e dell'art. 156 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in quanto il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere sanato il vizio derivante dalla forma cartacea dell'atto introduttivo del giudizio dal raggiungimento dello scopo. 6.3) Il terzo motivo afferma violazione ed errata applicazione degli artt. 91, 96 e 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per omessa liquidazione delle spese del giudizio di cassazione n. 12309 del 2015, per avere il Tribunale di Vasto proceduto alla compensazione delle spese di lite, senza alcunché disporre sulle spese del giudizio di legittimità conclusosi con sentenza n. 13161 del 2017, che aveva demandato al giudice di rinvio di provvedere anche su di esse. 6.1.1) Il primo motivo è fondato. 6.1.2) La sentenza n. 13161 del 25/05/2017 di questa Corte ha accolto il ricorso di Alfredo Potito avverso la sentenza del Tribunale di Vasto, n. 1 del 07/01/2015n e ha, in motivazione, testualmente affermato:

«Pertanto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Vasto in diversa composizione, dinanzi al quale dovrà svolgersi in primo grado il giudizio di opposizione agli atti esecutivi tempestivamente introdotto dal Potito, e che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.». Ciò comportava che il rinvio disposto da questa Corte doveva ritenersi restitutorio, e non prosecutorio, e, conseguentemente l'atto introduttivo, di cui all'art. 392 cod. proc. civ., in combinazione con l'art. 394 cod. proc. civ., a seguito della detta cassazione con rinvio non doveva essere effettuato in via telematica, bensì, trattandosi di un atto processuale iniziale o introduttivo del processo di opposizione, Ud. 21/06/2021 PU R.G.N. 33363/2018; estensore:

C. Valle in forma cartacea, non potendosi ritenere applicare l'art. 16 bis, comma 3, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 221 del 2012. Il detto art. 16 bis è così formulato: «Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 1° marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-decies.». Il comma 1, richiamato dal comma 3, dell'art. 16 bis prevede: «Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche Ud. 21/06/2021 PU R.G.N. 33363/2018; estensore: C. Valle ALI amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma.».

L'applicazione delle dette norme, che prevedono il deposito degli atti soltanto in via telematica, presuppone, infatti, che vi sia stata una valida instaurazione del processo (o, comunque, del procedimento). Ciò tuttavia non è dato riscontrare nel caso di specie, nel quale l'atto introduttivo dell'opposizione era stato ritenuto tardivo dal giudice dell'opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che a seguito della cassazione con rinvio della sentenza in unico grado che tanto statuiva, il processo veniva ad essere nuovamente iniziato, con un ricorso che non poteva, in carenza di precedente valida attività, assumere forma telematica, e doveva, quindi, così come stato, assumere necessariamente forma cartacea (in termini si vedano, per le procedure fallimentari Cass. n. 19151 del 17/07/2019 Rv. 654666 - 02 e in tema di rito lavoro Cass. n. 2930 del 31/01/2019 Rv. 652605 - 01).

Il primo mezzo deve, pertanto, ritenersi fondato. Il suo accoglimento comporta assorbimento dei due restanti motivi di ricorso. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata al Tribunale di Vasto, in persona di diverso magistrato, che, trattandosi anche in questo caso di rinvio restitutorio (Cass. n. 23314 del 27/09/2018 Rv. 650758 - 01), dovrà esaminare l'opposizione di rito proposta da Alfredo Potíto e provvederà alle spese dei giudizi di legittimità. L'impugnazione è stata accolta e non può esservi luogo, pertanto, alla statuizione di sussistenza dei requisiti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).Ud. 21/06/2021 PU R.G.N. 33363/2018; estensore: C. Valle

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Vasto, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio di legittimità e di quello definito con sentenza della Corte di Cassazione n. 13161 del 25/05/2017. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 21/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Crstio Vallp Franc