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Ordinanza — n. 39233/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to withdrawal and orders full cost compensation between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39233/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal extinct following the appellant's formal withdrawal, which the court validated under civil procedure codes. The appellant, Centro Cash Srl, withdrew the appeal against Stemar Srl's lower court judgment, while the respondent consented to the withdrawal. Consequently, the court ordered the integral compensation of litigation costs between the parties as jointly requested.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of appeal extinguishes the proceedings and triggers mandatory cost compensation when agreed by both parties.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cost compensation civil procedure code joint request stanza di compensazione condono delle spese procedurali compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15900-2019 proposto da: CENTRO CASH SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell'Avvocato LUISA GOBBI, che lo rappresenta e difende unitamente agli Avvocati RUGGERO SONINO, PATRIZIA CHIAMPAN, ELISABETTA ORSINI, ALDO SILANOS; - ricorrente - contro STEMAR SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO N. 54, presso lo studio dell'Avvocato LORENZO SPANGARO, rappresentato e difeso dall'Avvocato FABIO MARIA 2021 FOIS; 1708 - controrícorrente - avverso la sentenza n. 497/2018 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 20/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO GIAIME GUIZZI. La Corte - letto l'atto di rinuncia al ricorso, recante adesione della controricorrente; - ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ; - ritenuto, altresì, che sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, come da richiesta congiunta delle parti; PQM la Corte dichiara estinto il presente giudizio, compensando integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Roma il 9 giugno 2021. Il P idente Chi 11 Funziona iudiziario Fr