Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper merit review and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to examine a decisive fact regarding bankruptcy administrator fees. The applicants argued the first-instance judgment was flawed, but the court found they were actually attempting a prohibited re-evaluation of the case's merits. Consequently, the court ruled that only the trial judge can assess evidence and facts, not the supreme court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, 1° co. nn. 3, 4 e 5, c.p.c.; Art. 360, 1° co. nn. 3 e 5, c.p.c.; Art. 360, 10 co. nn. 3 e 4, c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the merits of a case or reassess evidence, as such functions belong exclusively to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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eguente CC ORDINANZA sul ricorso 19194-2019 proposto da: ROTINI MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIA CECCONI, nel cui studio in Grosseto, via Gramsci n. 11, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona dell'amministratore delegato sig. Cesare Caldarelli, rappresentata e difesa dall'avvocato 2021 FRANCESCO AMERINI, nel cui studio in Gros,;eto, via Ginori n. 26, 1681 è elettivamente domiciliata: BACCETTI GABRIELE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO BOTTONI, nel cui studio in Grosse[o, via Damiano Chiesa n. 54, è elettivamente domiciliato; - controricorrenti - nonché contro MALESCI PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO GUIGGI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato FILIPPO TORNABUONI in Roma, via Bruno Buozzi n. 77; - controricorrente adesivo - avverso la sentenza n. 108/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/1/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8/6/2021 dal Consigliere Dott.
LUIGI ALESSANDRO SCARANO;SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 21/1/2019 la Corte d'Appello di Firenze ha respinto il gravame interposto dai sigg. Massimo Rotini e Paolo Malesc• in relazione alla pronunzia Trib. Grosseto 4/11/2010, di rigetto della domanda proposta nei confronti del sig. Gabriele Baccetti, per non avere, nella sua qualità di attività di curatore del Fallimento MAG s.r.l. «provveduto nel novembre del 1998, allorquando la procedura aveva la disponibilità di oltre 75 milioni di lire da ripartire tra i creditori del fallimento, ad accantonare le somme occorrenti in via presuntiva al pagamento dei loro compensi professionali, da pagarsi in prededuzione, essendo ... stati nominati dal giudice delegato sin dal 1996 difensori della Curatela in un giudizio di appello pendente presso la Corte d'Appello di Firenze tra le parti Mag s.r.l. e Allegro Giorgio ed avendo i legali proceduto a svolgere l'attività professionale richiesta».
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello il Rotini propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria. Propone controricorso adesivo il Malesci. Resistono con separati controricorsi il Baccetti, che ha presentato anche memoria, e la chiamata in manleva società Vittoria Assicurazioni s.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1°, il 3° e il 5° ( denominato n. 4 ) motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3, 4 e 5, c.p.c. Con il 2° motivo denunzia violazione degli artt. 2043 c.c., 110, 111, 113 L.F., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 5, c.p.c. Con il 40 ( denominato n. 3 in via subordinata ) motivo denunzia violazione degli artt. 345, 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 10 co. nn. 3 e 4, c.p.c. Con controricorso adesivo il Malesci deduce che «i motivi dedotti dal ricorrente Massimo Rotini ... appaiono fondati e meritevoli di accoglimento».
Il ricorso principale, e il controricorso adesivo/ricorso incidentale sono inammissibili. Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell'art. 366, 10 co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente in via principale e il controricorrente adesivo/ricorrente incidentale fanno rispettivamente riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, alla «dichiarazione di fallimento della società Mag s.r.I.», al «procedimento civile instaurato ... dalla società Mag s.r.l. ... avverso tale Allegro Giorgio», al «provvedimento in data 19.01.1996», alla «sentenza n. 658, depositata il 31.05.1999», all'«allegato 13 dell'atto di citazione primo grado, qui all. d)», al «predisposto progetto di riparto ... ( all. 14 atto di citazione primo grado: qui all, e)», all'«atto di citazione notificato in data 24.11.03», alla «sentenza n. 821, depositata in data 4 novembre 2010» del Tribunale di Grosseto», il ricorrente principale; alla <<dichiarazione di fallimento della società Mag s.r.l. ( n. 3118 del 6 luglio 1995 - Tribunale di Grosseto )», al «procedimento civile instaurato ... dalla società Mag s.r.l. ... avverso tale Allegro Giorgio», al «provvedimento in data 19.01.1996», alla «sentenza n. 658, depositata il 31.05.1999», all'«impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione», al «decreto in data 15.02.2001», all'«atto di citazione notificato in data 24.11.03», al «prospetto delle somme disponibili ed il progetto di ripartizione», alla «sentenza n. 821, depositata in data 4 novembre 2010» del Tribunale di Grosseto», all'«atto di appello, con citazione in data 21.10.11», ai «motivi dedotti dal ricorrente Massimo Rotini», il controricorrente aciesivo/ricorrente incidentale ] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente ( per la parte strettamente d'interesse in questa sede ) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti [es.], senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità ( v.
Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). A tale stregua non deducono le censure rispettivamente formulate in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v.
Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ). Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ). L'accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell'impugnata decisione rimangono pertanto dall'odierno ricorrente in via principale e dal ricorrente incidentale adesivo non idoneamente censurati.
E' al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827;
Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). Senza sottacersi che la censura secondo cui «il credito della curatela per le spese legali di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 658 del 31.05.1999 ... si è oramai prescritto» prospetta inammissibili profili di novità.
Va per altro verso posto in rilievo come al di là della formale intestazione dei motivi i ricorrenti ( principale e incidentale adesivo ) deducano in realtà doglianze ( anche ) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporils applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi della motivazione ovvero l'omesso e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr.
Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 ). Emerge evidente, a tale stregua, come gli odierni ricorrenti ( principale e incidentale adesivo ) in realtà inammissibilmente prospettino invero una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr.
Cass., 14/3/2006, n. 5443). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e il controricorso incidentale adesivo. Condanna il ricorrente e il controricorrente incidentale adesivo Malesci al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come nnodif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente in via principale e del ricorrente incidentale adesivo al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto rispettivamente per il ricorso principale e