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Ordinanza — n. 38947/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds under Article 366(4) of the Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38947/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal grounds for the alleged error in judgment. The appellant merely recited factual assertions regarding good faith and contract value without linking them to the legal reasoning of the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the statutory requirement for a valid cassation motive.

Regesto Legislator

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Art. 366 n. 4 cod. proc. civ.; A cassation appeal is inadmissible if the stated motives lack a specific critical analysis of the lower court's decision, reducing the submission to mere factual assertions devoid of legal argumentation.

Parole chiave

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inadmissible appeal Article 366 Civil Procedure lack of legal grounds cassation motive factual assertions error in judgment specific criticism garanzia della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 366 n. 4 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 20/03/2017, n. 7074
Cass. 05/08/2016, n. 16598
Cass. 03/11/2016, n. 22226
Cass. 15/04/2021, n. 9951
22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n.
Cass. 05/07/2019, n. 18066
Cass. 13/03/2009, n. 6184
Cass. 10/03/2006, n. 5244
Cass. 04/03/2005, n. 4741
Cass. 11/01/2005, n. 359
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35692/2018 R.G. proposto da Belli Antonio, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso Amoroso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arrigo Davila, n. 89; - ricorrente - contro doBank S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Quintarelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Carlo Mirabello, n. 18; - controrícorrente - nonché contro Romana Calcestruzzi S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Roggiero, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Cassiodoro, n. 6; - con troricorrente - e nei confronti di Stirpe Gianluca; - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 6155/2018 depositata il 26 settembre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2021 dal Consigliere Emilio Iannello; rilevato che: la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che, in accoglimento delle domande proposte dalla Unicredit Credit Management Bank S.p.a. (ora doBank S.p.a.) e, con successivo atto di intervento volontario, da Romana Calcestruzzi S.p.a., aveva dichiarato inopponibile nei confronti della stesse l'atto con il quale, in data 29 aprile 2003, Gianluca Stirpe aveva venduto ad Angelo Belli alcuni beni immobili, così sottraendoli alla garanzia patrimoniale dei debiti contratti nei confronti dell'una e dell'altra società; per la cassazione di tale sentenza ricorre Antonio Belli con unico mezzo, cui resistono doBank S.p.a. e Romana Calcestruzzi S.p.a., depositando controricorsi; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; considerato che: con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2740 cod. civ.; afferma di essersi egli comportato, nella specie, secondo buona fede; di avere stipulato un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di immobili di proprietà dello Stirpe non essendo assolutamente a conoscenza dell'intento fraudolento del venditore/debitore e dunque non partecipando al medesimo intento; che il prezzo di acquisto non era irrisorio né inferiore al valore immobiliare della stessa; che lo Stirpe godeva di credito bancario e, al momento delle trattative e della esecuzione del contratto, non era stato ancora raggiunto dall'ingiunzione di pagamento da parte della banca; il motivo è inammissibile, per inosservanza del requisito di cui all'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.; secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; in riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (v. ex allis Cass.

Sez. U. 20/03/2017, n. 7074; Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741; 11/01/2005, n. 359); nella specie le affermazioni, sopra sintetizzate, nelle quali si concreta il motivo di ricorso, hanno contenuto meramente fattuale e sopratutto sono del tutto avulse da ogni riferimento alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, rimanendo impossibile da esse trarre alcun effettivo contenuto censorio, tanto meno sul piano dell'error in iudicando dedotto in rubrica; il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente -alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascunch, in Euro 5.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2021. Il P sidente Sestifi-i-) CrEP:3 ! r; !N CANCELLENA Li 1) 2021 Il Funzionario ~liti& Lui. PAMMETTI L1,, ) ) (t14, 4 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE d,„; Cr-xk D'tob:kkeutAQ., u,gq2iou, der,;T-J9_ ;e, 03106/ z,02-z., cls-roue 2R czyme4u.e e); \oz,,,;s: e ue; Ten-L-L,:L4, os, u2-Q2Q. ‘w&:- C0-.2--(C>L4 e, cjei2J2Q_ TAtol)Cen-je) Cn40-Q AuG h 3e02; 7{Ljouig afe, i oCe.,JderUI- Ameef..)" ‘P2-13 .21 C) \ie. ,'C,t itÀO " Je,, co}4 24.0Líe, ot• 4QÀ -0e, tAlow:o cy\e4e e.,,r; e, Jex„..4e,t,,,,.; rizA, 02,1,32.,4101„ke oi; ro_fk ./.9eur