Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38939/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against insurance denial but admits incidental claim for omitted dolo exception ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38939/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the main appeals challenging the lower court's decision to deny insurance coverage for damaged agricultural equipment. While the appellants argued the insurer was negligent and the policy should have been void due to fraud, the court found these objections irrelevant to the core contractual obligations. However, the court recognized that the insurer failed to address a specific exception regarding fraud (dolo) raised during the proceedings, rendering that part of the incidental appeal admissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1891 e ss. c.c.; Art. 112 c.p.c.: The court must examine all exceptions raised by the parties; failure to rule on a distinct and relevant exception, such as one based on fraud, renders the omission admissible and requires the lower court to address it.

Parole chiave

Generato dall'IA
insurance contract fraud exception omitted ruling incidental appeal contractual obligations procedural admissibility lower court error assicurazione contro il furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1891 e ss. c.c.
Art. 112 c.p.c.
articolo 369 comma 2 c.p
CONSIDERATO CHE 4.- Reale Mutua eccepisce l'improcedibilità del ricorso, I per violazione dell'articolo 369 comma 2 c.p.c., sostenendo che, avendo dichiarato i ricorrenti che la sentenza è stata notificata in data 26.10.2018 avrebbero di conseguenza dovuto depositarne la copi.
articolo 1910 c.c
La tesi dei ricorrenti è che la suddetta clausola va intesa come riproduttiva dell'articolo 1910 c.c.
articolo 2697 c.c
6.- Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 2697 c.c.
articoli 132 c.p
Essi denunciano violazione degli articoli 132 c.p.c (terzo motivo) e 345 c.p.c.
articolo 112 c.p
11.1.- Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c..
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

-9 ORDINANZA sul ricorso 571/2019 proposto da: Dell'Anna Francesco, Dell'Anna Marco, elettivamente domiciliati in Roma Viale Delle Milizie 114 presso lo studio dell'avvocato Parenti Luigi, rappresentati e difesi dall'avvocato Maggiulli Oronzo Valentino; - ricorrenti - contro Banco Bpm Spa, in persona del Procuratore speciale, elettivamente domiciliato in Roma Via degli Scipioni 157 presso lo studio dell'avvocato De Crescenzo Enrico che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonché contro Dell'Anna Silvia, Societa' Reale Mutua Di Assicurazioni; - intimati — nonché da Societa' Reale Mutua di Assicurazioni, in persona del Procuratore speciale Negrin Elia Maria, elettivamente domiciliata in Roma Via Monte Asolone 8 presso lo studio dell'avvocato Liuzzi Milena che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Liuzzi Fabiola -controricorrente incidentale - contro Dell'Anna Francesco, Dell'Anna Marco, elettivamente domiciliati in Roma Viale Delle Milizie 114 presso lo studio dell'avvocato Parenti Luigi, rappresentati e difesi dall'avvocato Maggiulli Oronzo Valentino; - controricorrenti - nonché contro Dell'Anna Silvia, Banco Bpm Spa; - intimati - nonchè da Dell'Anna Silvia, domiciliata ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Caprioli Lucio; - ricorrente - contro Banco Bpm Spa, in persona del Procuratore speciale, elettivamente domiciliato in Roma Via degli Scipioni 157 presso lo studio dell'avvocato De Crescenzo Enrico che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonché contro Dell'Anna Francesco, Dell'Anna Marco, Società Reale Mutua di Assicurazioni; - intimati - nonché da Societa' Reale Mutua di Assicurazioni, in persona del Procuratore speciale Negrin Elia Maria, elettivamente domiciliata in Roma Via Monte Asolone 8 presso lo studio dell'avvocato Liuzzi Milena che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Liuzzi Fabiola controricorrente incidentale - contro Dell'Anna Silvia, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Caprioli Lucio; -controricorrente - nonchè contro Banco Bpm Spa, Dell'Anna Francesco, Dell'Anna Marco; - intimati - avverso la sentenza n. 2966/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2021 da CRICENTI GIUSEPPE;

RITENUTO CHE 1.- Francesco Dell'Anna, quale titolare di un'azienda agricola, ha acquistato in leasing da Banca Italease (oggi banco BPM) sia impianti vari per le serre, che un fertirrigatore; per tali contratti hanno prestato fideiussione Marco Dell'Anna e Silvia Dell'Anna. I •beni presi in leasing sono stati assicurati per il caso di danni tramite contratto di assicurazione che Banca Italease ha stipulato con la Real Mutua assicurazioni. Nel corso del rapporto, il fertiirrigatore è stato sottratto da ignoti, mentre gli impianti per le serre sono stati irrimediabilniente danneggiati da atti vandalici. 2.- Ne è sorta una controversia: il concedente ha ritenuto risolto il contratto ed ha preteso il pagamento dei canoni residui, per cui ha ottenuto decreto ingiuntivo al quale il concessionario e di ,Isuoi garanti hanno proposto opposizione; autonomamente, poi, Francesco Dell'Anna ha agito verso la banca e la Reale Mutua per ottenere iche, accertata la risoluzione per fatto non imputabile, fosse versago da Reale Mutua a Banca Italease il premio assicurativo e fossero restituiti a lui i canoni versati.

Le due cause, ossia quella iniziata dal Francesco Dell'Anna per il rispetto del contratto di assicurazione e la restituzione delle Somme versate e quella iniziata invece dalla Banca italease i con l'ingiunzione e successiva opposizione, sono state riunite. Il Tribunale ha rigettato la domanda in primo grado accoglendo l'eccezione della concedente di decadenza dell'assicurato perl, non avere costui comunicato che sugli stessi beni esisteva un'altra polizza con Fondiaria Assicurazioni, che li assicurava nei medesimi termini. In appello questa decisione è stata parzialmente riformata, avendo • giudici di secondo grado ritenuto che non v'era esatta coincidenza quanto all'oggetto del due polizze, poiché il fertirrigatore era coperto solo da Reale Mutua, e dunque per tale bene andava liquidato l'indennizzo, da escludersi invece per gli impianti da serre, sU cui veniva accertata una plurima assicurazione non comunicata dal contraente, che era da identificarsi in Banca Italease. 3.- Propongono ricorso, da un lato, Francesco e Marco Dell'Annà con sei motivi, e separatamente Silvia Dell'Anna con due motivi, mIntre si sono costituite con controricorso la banca BPM, già Oanca Italease, e la Reale Mutua che ha proposto ricorso incidentale con due motivi, a cui ha replicato Silvia Dell'Anna con proprio controricorso.

Le parti hanno altresì depositato memorie. CONSIDERATO CHE 4.- Reale Mutua eccepisce l'improcedibilità del ricorso, I per violazione dell'articolo 369 comma 2 c.p.c., sostenendo che, avendo dichiarato i ricorrenti che la sentenza è stata notificata in data 26.10.2018 avrebbero di conseguenza dovuto depositarne la copi. L'eccezione è infondata, poiché la copia è, per l'appunto, depositata in atti. 5.- Quanto al primo (in ordine di tempo) ricorso, ossia quello presentato da Francesco e Marco Dell'Anna, i motivi sono sei. Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 1362-1363-1370 e 1910 c.c. La questione è la seguente.

La società di assicurazione ha eccepito la decadenza dai diritti di indennizzo in quanto l'assicurato non aveva comunicato di avere stipulato un'altra polizza, con diversa società, per gli stessi beni, decadenza che deriverebbe dalla clausola n. 26 del contratto che, appositamente, la prevede come conseguenza di quella omissione. La tesi dei ricorrenti è che la suddetta clausola va intesa come riproduttiva dell'articolo 1910 c.c. il quale prevede la decadenza solo qualora l'omissione della informazione circa l'esistenza della seconda polizza sia dolosa, e nessuna prova vi è che lo fosse.

Il motivo è inammissibile. Dalla lettura della sentenza, cosi come anche dello stesso ricorso, non risulta che la questione sia stata posta in appello, per cui deve ritenersi nuova. Invero, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di 7 :10."1/- contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. 20694/ 2018). 6.- Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 2697 c.c. attribuendo alla corte di merito di avere invertito l'onere della prova della diversità o identità dei beni oggetto delle due assicurazioni: secondo i ricorrenti tale onere gravava sulla Reale Mutua in quanto era stata quest'ultima ad eccepire la decadenza, ed era dunque lei a dove provare che i beni assicurati dalle due polizze era gli stessi, e che tale duplicità di copertura assicurativa non era mai stata comunicata dall'assicurato.

Il motivo è inammissibile in quanto, comunque, con accertamento in fatto, qui non censurabile, la corte di merito ha ritenuto che i beni fossero gli stessi (salvo il caso del fertiirrgatore), cosi che è irrilevante l'accoglimento della eccezione ai fini del giudizio. 7.- Il terzo ed il quarto motivo possono esaminarsi congiuntamente. Essi denunciano violazione degli articoli 132 c.p.c (terzo motivo) e 345 c.p.c. (quarto motivo). La tesi è la seguente. I ricorrenti ritengono che la corte non ha tenuto in considerazione tutti i documenti da loro allegati a dimostrazione della diversità dei beni, meglio, censurano l'affermazione di avere ritenuto non provata la diversità dei beni nonostante la contraria prova documentale offerta da loro ricorrenti (p. 20 del ricorso: "la prova in realtà era stata offerta..").

Il motivo è inammissibile in quanto mira a contestare la valutazione probatoria, e dunque un giudizio, quello di rilevanza della prova, rimesso alla discrezionalità del giudice, censurabile per errore percettivo o per difetto assoluto di motivazione. Tuttavia, va ritenuto inammissibile il motivo anche ove si volesse intenderlo come censura di omessa valutazione (e dunque non di errata valutazione) dei documenti in questione. Ciò in quanto la corte non esclude dal suo giudizio alcuni documenti a vantaggio di altri, ma genericamente afferma che non è dato evincere alcuna differenza tra i beni assicurati dall'una e dall'altra compagnia "dalla documentazione in atti", cosi che il giudizio della corte di merito non è carente dell'esame di un fatto o di una prova, ma è di insufficienza di quanto offerto dai ricorrenti a provare la circostanza che i beni fossero diversi.

Dal che discende altresì l'inammissibilità del quarto motivo che lamenta l'esclusione di alcuni documenti prodotti tardivamente, ma legittimamente, perché scoperti o ottenuti dopo la scadenza del termine di preclusione: anche in tal caso va osservato che la ratio della decisione impugnata non contiene dichiarazione di tardività di quella produzione documentale e comunque i ricorrenti non dimostrano di avere posto la questione della sopravvenienza incolpevole in appello. 8.- Il quinto motivo, come il primo, denuncia violazione degli articoli 1362-1363-1370 e 1910 c.c. La tesi dei ricorrenti è che in sostanza la decisione avrebbe ritenuto erroneamente non effettuata la comunicazione della esistenza di una seconda polizza, in quanto tale comunicazione, pur effettivamente non esistente in un qualche documento, era da evincersi dall'insieme degli atti, da cui risultava una conoscenza aliunde da parte della assicurazione Reale Mutua della esistenza dell'altra assicurazione Fondiaria.

Il motivo è inammissibile. Valgono le ragioni indicate per l'esame del primo motivo: non risulta dalla sentenza che la questione sia stata posta in appello, ed il ricorrente non dimostra di averla prospettata, senza tacere del fatto che la comunicazione è onere non surrogabile da una conoscenza aliunde: proprio perché è un onere, ne è gravata la parte, che non può dirsene esonerata dalla circostanza che l'informazione che avrebbe dovuto dare lei era in un qualche modo comunque in possesso della controparte. 9.- Il sesto motivo denuncia violazione degli articoli 1362 -1363 - 1370 e 1910 c.c. Secondo i ricorrenti la clausola dell'articolo 26 andava intesa nel senso che imponeva di comunicare le assicurazioni plurime, non quelle complementari, mentre quella stipulata con Fondiaria era di questo ultimo genere, in quanto copriva eventuali danni non ricompresi nel massimale dell'altra, aggiungendosi dunque a questa e non già sovrapponendosi.

Anche questo motivo pone una questione nuova, ed è dunque inammissibile. La sentenza non contiene rigetto su tale proposta interpretativa e deve dunque ritenersi che non ha affrontato la questione in quanto non prospettata dai ricorrenti, che, per loro conto, non indicano nel ricorso di averla invece sottoposta al giudice di appello. 10.- Quanto al ricorso di Silvia Dell'Anna i motivi sono due. 10.1.- Il primo motivo che denuncia violazione dell'articolo 2697 c.c. è identico al secondo motivo del precedente ricorso, quello degli altri due ricorrenti, e dunque valgono le medesime considerazioni: di chi fosse l'onere della prova è questione irrilevante, dal momento che la corte, con accertamento in fatto, ha ritenuto identici i beni oggetto dei due contratti. 10.2.

Il secondo motivo del ricorso di Silvia Dell'Anna denuncia violazione degli articoli 1337 1335 1891 codice civile. Censura la rado della decisione impugnata nella parte in cui dichiara il concessionario tenuto comunque al pagamento dei canoni a prescindere dal pagamento dell'indennizzo di polizza, conclusione che la corte ricava dalla lettura degli articoli 1891 e ss. codice civile. Il motivo di ricorso contesta questa rado in maniera non pertinente in quanto si limita ad obiettare che il concessionario è stato diligente nelle comunicazioni e che invece ad essere inerte è stato il concedente, obiezioni queste che non contrastano la rado della decisione impugnata: i giudici di merito hanno ritenuto che, a prescindere, per l'appunto, dalla corresponsione o meno dell'indennizzo il canone vada corrisposto; questa interpretazione, giusta o meno che sia, degli articoli 1891 e ss. c.c. non è contestata, né può dirsi tale riferendosi alla diligenza usata dal concedente nella esecuzione del contratto di assicurazione. 11.- Due sono i motivi di ricorso incidentale della Reale Mutua. 11.1.- Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c..

La società adduce di avere espressamente fatto una ulteriore eccezione di decadenza, o di non operatività della polizza, vale a dire quella basata sulla clausola n. 2 della Convenzione in base alla quale l'assicurato decade ove il danno sia stato causato da dolo ed adduceva a prova di quest'ultimo elemento il procedimento penale pendente nei confronti dell'utilizzatore del bene assicurato. Questa eccezione non sarebbe stata presa in alcuna considerazione dal giudice di secondo grado. Il motivo è fondato. La ricorrente dimostra innanzitutto di avere posto la questione al giudice di appello, riportando il contenuto, in sintesi del relativo motivo.

Non risulta invece alcuna pronuncia su tale eccezione, che peraltro non può dirsi assorbita da quella, analoga sulla decadenza, per difetto di comunicazione della esistenza di altra assicurazione, per due ragioni: la prima è che l'eccezione di dolo riguarda anche quei beni per i quali la corte di merito ha invece escluso la decadenza, la seconda è che gli effetti delle due eccezioni sono del tutto diverse, l'una attenendo alla operatività della polizza (quella che fa leva sul dolo dell'assicurato), l'altra invece alla decadenza da un diritto.

Trattandosi di una omessa pronuncia, la questione posta dai ricorrente, con la memoria, secondo cui la assoluzione nel processo penale rende infondata quella doglianza è qui inammissibile, potendo, semmai, venire presa in considerazione dal giudice di merito, chiamato a pronunciarsi su una domanda in precedenza non decisa. 11.2.- Il secondo motivo lamenta omesso esame di un fatto rilevante e controverso ossia la circostanza che la Reale Mutua aveva espressamente contestato che si fosse verificato il furto del macchinario assicurato, adducendo prove di tale suo assunto, fatto di cui il giudice avrebbe omesso l'esame.

Il motivo è inammissibile. Infatti, la corte di merito accerta, sia pure con motivazione succinta, che v'è stato furto, ossia pone a base della decisione un fatto, si, controverso, in guanto, come detto, la società Reale Mutua ha eccepito che non si è mai verificato, ma esaminato dalla corte, nel momento in cui lo dà per avvenuto; salvo a darne succinta Oec'etbf.--i ce/ (k)--1', 'kkA .2( culi-o í[ p rìmc motivazione. c, ci5ci4;ii-E- (,L;Nie ,teft-> (;*;.,2,? é n Yitlic,2 gd U([ riCcr9i P . Q .M . La Corte rigetta entrambi i ricorsi principali.

Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia