Cassation appeal dismissed due to withdrawal by the bankruptcy trustee without opposition from other parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal admissible but subsequently extinguished the proceedings because the bankruptcy trustee withdrew the complaint on September 7, 2021. The original dispute concerned the bankruptcy trustee's opposition to a distribution plan that definitively assigned funds to a mortgage creditor, arguing the creditor's fund credit had not been properly inscribed in the bankruptcy estate. The lower court had rejected this opposition based on the procedural nature of the creditor's privilege, but the withdrawal of the appeal by the trustee's representative rendered the legal controversy moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 390 e 391 c.p.c.: In the absence of the opposing party and upon the withdrawal of the appeal by the appellant, the proceedings are extinguished without a ruling on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5608/2019 R.G. proposto da: FALLIMENTO “BOUTIQUE DI NINO VITELLINO S.A.S. DI MAZZAGLIA ANTONINO & C.” E “MAZZAGLIA ANTONINO”, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Gracchi 187, presso lo studio dell’avvocato Marcello Magnano Di San Lio, rappresentato e difeso dall’avvocato Sebastiana Aitala - ricorrente - contro BANCO DI SICILIA, DIVISIONE SICILCASSA, oggi UNICREDIT S.P.A.; CREDITO EMILIANO S.P.A.; DO BANK S.P.A.; FALLIMENTO VITELLINO ANTONINO, in persona del curatore avv. Lucia Tilotta;
INCOM S.P.A.; LINEA FONTANI S.R.L.; NPL NON PERFORMING LOANS S.P.A.; MARIA PRIVITERA; ZEUS FINANCE S.R.L.; - intimati - 2 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 5608/2019 Numero sezionale 2105/2021 Numero di raccolta generale 38130/2021 Data pubblicazione 02/12/2021 avverso la sentenza n. 3439/2018 del TRIBUNALE DI CATANIA, depositata il 18/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/9/2021 dal Consigliere Dott.
GIOVANNI FANTICINI; RILEVATO CHE: − la Curatela del Fallimento “Boutique di Nino Vitellino s.a.s. di Mazzaglia Antonino & C.” e del socio Mazzaglia Antonino proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 512 e 617 cod. proc. civ., avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione di Catania che, dichiarando esecutivo il progetto di distribuzione del ricavato predisposto dal professionista delegato, assegnava «definitivamente» al creditore Unicredit Credit Management Bank S.p.A. (poi, DoBank S.p.A.) la somma di Euro 25.412,57 a parziale soddisfazione del suo credito ipotecario; la contestazione si fondava sulla mancata insinuazione al passivo fallimentare del credito fondiario vantato nei confronti del fallito Mazzaglia;
− il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di sospensione dell’esecutorietà del riparto in ragione del privilegio processuale spettante alla creditrice ex art. 41 T.U.L.B. e fissava termine per introdurre il giudizio di merito; − il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 3439 del 10/8/2018, respingeva l’opposizione della Curatela per difetto di interesse ex art.100 cod. proc. civ., poiché la natura squisitamente processuale del privilegio riconosciuto al creditore fondiario nell’espropriazione forzata comportava un’attribuzione soltanto provvisoria delle somme e, dunque, in esito alla definitiva ripartizione in sede fallimentare il curatore avrebbe comunque potuto ottenere provvedimenti restitutori; 2 F i r m a t o D a :
D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 5608/2019 Numero sezionale 2105/2021 Numero di raccolta generale 38130/2021 Data pubblicazione 02/12/2021 − avverso tale decisione il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi;
− gli intimati non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità. CONSIDERATO CHE: In data 7/9/2021 il Fallimento ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso sottoscritta dal curatore fallimentare e dal suo avvocato. Non essendosi costituiti gli intimati, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. deve dichiararsi l’estinzione del giudizio senza necessità di pronuncia sulle spese, né sul raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 15 settembre 2021. Il Presidente (Franco De Stefano) 2 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C