Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal of the lawsuit before the hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the plaintiff, Azienda ULSS N 8 Berica, formally withdrew the lawsuit prior to the hearing. The defendant, CMSR Veneto Medicina, accepted this withdrawal, and the court noted the plaintiff's declaration of renunciation in the registry. Consequently, the proceedings were terminated without any ruling on the merits or an order for costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, 4° comma c.p.c.; Art. 5, 391 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished if the appellant withdraws the suit before the hearing, and no costs are awarded.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21035-2019 proposto da: AZIENDA ULSS N 8 BERICA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO CALGARO; 2021 - ricorrenti - 1682 contro CMSR VENETO MEDICINA SRL UNIPERSONALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76 SC. 7, presso lo studio dell'avvocato RITA FERA, rappresentata e difesa dall'avvocato SABRINA DEI ROSSI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1828/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 6/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8/6/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Ausl n. 8 Berica propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1828/2019. Resiste con controricorso la società CMSR Veneto Medicina s.r.l. un i persona le.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all'udienza camerale la ricorrente ha depositato in Cancelleria dichiarazione di rinunzia al ricorso sottoscritta dal difensore -a ciò abilitato giusta procura speciale in calce al ricorso- con dichiarazione di relativa accettazione della controparte sottoscritta dal difensore. ( Il giudizio di cassazione va dichiarato pertanto estinto per rinunzia ex art. 5' 391 c.p.c. Ai sensi dell'art. 391, 4° co., c.p.c. non va pronunziata condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazi