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Decreto — n. 37839/2021 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 37839/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 37839/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente Rep. DECRETO Od. sul ricorso 10383-2019 proposto da: GOLZIO PIERA, MARCHIONNI FAUSTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA IN ARCIONE 71, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO BIANCHI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO SILVIO JORIO, ALBERTO JORIO; - ricorrenti - contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale dott. DOMENICO SANTI, UNIPOLSAI INVESTIMENTI SGR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI, 2021 22/A, presso lo studio dell'avvocato MARIO 70 BUSSOLETTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFAELE TORINO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2061/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 04/12/2018;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 37839/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Mario Bussoletti in data 23 novembre 2021 - concordemente chiede ordinarsi la cancellazione dell'annotazione predetta; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

Parole chiave

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cancellazione del marchio sospensione della procedura di fallimento abbandono del procedimento ritiro dell'istanza giudiziaria disdetta della locazione commerciale procedura pendente
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Testo completo

eguente Rep. DECRETO Od. sul ricorso 10383-2019 proposto da: GOLZIO PIERA, MARCHIONNI FAUSTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA IN ARCIONE 71, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO BIANCHI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO SILVIO JORIO, ALBERTO JORIO; - ricorrenti - contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale dott. DOMENICO SANTI, UNIPOLSAI INVESTIMENTI SGR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI, 2021 22/A, presso lo studio dell'avvocato MARIO 70 BUSSOLETTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFAELE TORINO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2061/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 04/12/2018;

R.G.N. 10383/2019 letto l'atto di rinuncia agli atti del giudizio - depositato telematicamente dall'Avv. Alberto Jorio in data 18 novembre 2021 - con cui i ricorrenti chiedono "che codesta Suprema Corte di Cassazione dichiari l'estinzione del giudizio a spese compensate ed ordini al Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino 2 di procedere alla cancellazione dell'annotazione, a margine della trascrizione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, della sentenza di primo grado n. 5765/2016, R.G. n. 5161/2015, pubblicata il 29.11.2016 (annotazione n. 7738 del 16.12.2016)"; rilevato che la rinuncia risulta accettata dalla controparte che - con Istanza depositata telematicamente dall'Avv.

Mario Bussoletti in data 23 novembre 2021 - concordemente chiede ordinarsi la cancellazione dell'annotazione predetta; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino 2 di procedere alla cancellazione dell'annotazione, a margine della trascrizione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, della sentenza di primo grado n. 5765/2016, R.G. n. 5161/2015, pubblicata il 29.11.2016 (annotazione n. 7738 del 16.12.2016). Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno CANCELL11,ERE ESTE Dott. M911-kUr DE