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Ordinanza — n. 36721/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for procedural defects and factual re-evaluation requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36721/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to procedural violations and the improper nature of the substantive arguments. The appellant claimed the lower court ignored evidence of a damaged sewage column and failed to apply the third-party fact exemption under Article 2051 of the Civil Code. The court ruled that the appellant's complaints amounted to a request for factual re-evaluation rather than a valid legal challenge, as the lower court had already absorbed the cessation claim by excluding liability.

Regesto Legislator

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Art. 112, 115 c.p.c.; Art. 2051 c.c.: An appeal alleging the non-consideration of evidence or the false application of the third-party fact exemption is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of factual findings without demonstrating a specific error in the legal subsumption of those facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal third party fact factual re-evaluation civil code liability procedural defects responsabilità del locatore alloggio insalubre responsabilità del comune

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
nonché dell'art. 112 c.p.c. e 115 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Il ricorrente sostiene essere stato violato l'art. 115 c.p.c. non avendo il giudice del gravame posto a fondamento del decisum tutte le prove disponibili e ritenendo essere stata raggiunta la prova dell'esimente del fatto del terzo ai sensi dell'art.
Art. 2051 c.c.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art.
Art. 2697 c.c.
e dell'art. 2697 c.c. nonché dell'art.
Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
in riferimento all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. Il ricorrente sostiene essere stato violato l'art.
art. 2697 c.c
art. 112 c.p
nonché dell'art. 112 c.p.c.
art. 41 c.p
Nessuna argomentazione viene poi svolta sull'art. 115 e sull'art. 41 c.p.
art. 2051 c.c
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.
art. 115 c.p
Il ricorrente sostiene essere stato violato l'art. 115 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAI 1863 sul ricorso 11743-2019 proposto da: TELA EUGENIA PATRIZIA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO DE CICCO e con il medesimo elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 91, presso lo studio dell'avvocato LUIGI CANALE, francesco.decieco@avvocatiavellinopec .it - ricorrente - contro IACP DELLA PROVINCIA DI AVELLINO, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ELVIRA SPAGNUOLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Avellino Elvira.spagnuolo73@avvocatiavellinope it - controricorrente - avverso la sentenza n. 4438/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/10/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere Dott.

ANNA MOSCARINI; Ritenuto che: 1.Carmela Moscati, in qualità di proprietaria di un immobile sito in Avellino, convenne, con atto di citazione del 22/6/2007, lo Iacp di Avellino davanti al Tribunale della stessa città chiedendo che l'istituto convenuto, in qualità di amministratore del condominio nel quale era compreso l'immobile di sua proprietà, provvedesse a far cessare le perdite derivanti dalla colonna condominiale fecale che avevano interessato il suo appartamento e fosse condannato anche al risarcimento dei danni patai. Lo Iacp, costituendosi in giudizio, eccepì che le infiltrazioni provenivano dall'appartamento di un altro condomino di cui chiese la chiamata in causa.

2. Il Tribunale di Avellino omise di autorizzare la richiesta chiamata in causa e, con sentenza n. 1342 del 2014, accolse la domanda risarcitoria nei confronti dello Iacp, quantificando il danno nella somma di C 3.255,95 senza pronunciarsi sulla domanda volta ad ottenere la cessazione delle infiltrazioni.

3. La Corte d'Appello di Napoli, adita dalla Moscati con appello principale per sentir riformare la sentenza di primo grado nel senso dell'accoglimento della domanda di cessazione dei fenomeni infiltrativi e dallo Iacp, con appello incidentale, per sentir accertare la responsabilità dell'unico condomino Perusino in ordine ai fenomeni infiltrativi, ha, con sentenza n. 4438 del 4/10/2018, accolto il gravame incidentale, ritenendo che le infiltrazioni fossero derivate da lavori di rifacimento del vano Wc eseguito nell'appartamento di proprietà Perusino-Infante, in conseguenza di un distacco della braga di proprietà privata che collegava lo scarico privato alla colonna condominiale. La sentenza ha, conseguenzialmente, escluso la responsabilità dello Iacp ai sensi dell'art.2051 c.c. essendovi prova del fatto del terzo - singolo condomino- che aveva avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. L'accoglimento dell'appello incidentale ha determinato l'assorbimento del principale, con conseguente regolazione delle spese del doppio grado.

4. Avverso la sentenza Patrizia Eugenia Tela, in qualità di erede di Carmela Moscati, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due articolati motivi di ricorso. Ha resistito lo Iacp di Avellino con controricorso.

5. Il ricorso è stato assegnato alla trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380bis /.c.p.c. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art.2051 c.c. e dell'art. 2697 c.c. nonché dell'art. 112 c.p.c. e 115 c.p.c. e 41 c.p. in riferimento all'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. La ricorrente assume che la sentenza abbia erroneamente fatto riferimento alla causa di infiltrazione consistente nella rottura della braga dell'appartamento privato Perusino-Infante, là dove né nella CTU né nel materiale probatorio acquisito agli atti vi sarebbero stati elementi idonei a suffragare una tale conclusione.

Il giudice, in presenza di prova circa l'effettuazione di lavori di riparazione nell'appartamento privato Perusino- Infante, sia nel 2004 sia nel 2007, avrebbe erroneamente desunto dalla dichiarazione di un teste l'imputabilità delle cause delle infiltrazioni a perdite derivanti dai lavori di riparazione effettuati in quell'area privata; avrebbe, inoltre, omesso di considerare che lo Iacp aveva proposto una transazione per la risoluzione del problema, dunque riconoscendo la propria responsabilità; infine, in violazione dell'art. 112 c.p.c., la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda volta ad ottenere la cessazione dei fenomeni infiltrativi. 1.1,II primo motivo è inammissibile in quanto non presenta la struttura del vizio ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., dato che non identifica il fatto o i fatti omessi nei modi precisati da Cass., S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014, ma si risolve in una illustrazione di mero commento di risultanze istruttorie, tra l'altro imputando alla sentenza di non averle valutate.

Peraltro, ma è notazione meramente aggiuntiva, a proposito di molte di tali risultanze istruttorie, la ricorrente non ottempera all'onere di indicazione specifica mediante riproduzione del contenuto rilevante in via diretta od indiretta con precisazione, in questo secondo caso, della parte corrispondente del relativo atto. La violazione dell'art. 112 c.p.c. viene riferita alla mancata considerazione di risultanze istruttorie e, dunque, si pone al di fori del detto paradigma. Inoltre, sempre aggiuntivamente, si rileva che riguardo alle dette risultanze si omette di precisare se e come si fosse argomentato evidenziando fatti che la corte territoriale avrebbe dovuto considerare.

Nessuna argomentazione viene poi svolta sull'art. 115 e sull'art. 41 c.p.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2697 c.c. nonchè dell'art. 112 e 115 c.p.c. in riferimento all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. Il ricorrente sostiene essere stato violato l'art. 115 c.p.c. non avendo il giudice del gravame posto a fondamento del decisum tutte le prove disponibili e ritenendo essere stata raggiunta la prova dell'esimente del fatto del terzo ai sensi dell'art. 2051 c.c. 2.1 Il motivo non pare dedurre un vizio di sussunzione ma una quaestio facti e cioè la pretesa insussistenza di elementi atti a comprovare il fatto del terzo quale serie interruttiva del nesso causale tra la custodia del bene ed il danno.

In sostanza la ricorrente continua a dolersi del fatto che il giudice non abbia tenuto in considerazione lo stato pessimo in cui versava la colonna fecale del condominio e non abbia conseguentemente affermato la responsabilità del medesimo per i danni derivanti all'appartamento dell'originaria attrice. Dunque la censura non contiene la denuncia di un vizio in iure ma evoca la rivalutazione di risultanze probatorie e dunque sollecita in modo assertorio una rivalutazione della quaestio facti. La violazione dell'art. 112 c.p.c. è inesistente, dato che il capo di domanda in ordine al quale si pretende configurare una omessa pronuncia è stato assorbito dalla decisione di esclusione della responsabilità dell'I.A.C.P., di guisa da non potersi affatto configurare il preteso denunciato vizio.

3. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 1.800 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma ibis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Ci