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Ordinanza — n. 36654/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of autosufficiency in citing transactional documents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36654/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Sateca SpA against the Catanzaro Court of Appeal's decision denying reimbursement for thermal treatments exceeding the regional budget. The appellant argued that regional deliberations indicated funds were available and that certain costs should be deflated, but the lower court ruled the budget was inviolable. The Supreme Court dismissed the appeal because the appellant failed to provide the specific transactional documents and arguments necessary for the court to verify the merits of the claims.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.; The appeal is inadmissible if it lacks autosufficiency by failing to reproduce the content of the transactional document or the conclusions of the appellate judgment, thereby preventing the court from evaluating the scope of the criticism.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of autosufficiency transactional document budget violation thermal treatments reimbursement contribuzione alle spese di cura spese mediche rimborso dell'intervento di cataratta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
Con il quinto motivo di ricorso - art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. con riguardo all'art.1362 e 1363 c.c.
Art. 2697 c.c.
3 cpc violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e art.
Art. 2041 c.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la ricorrente denunzia "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. in riferimento all'art.
Art. 1362 c.c.
Art. 1363 c.c.
Art. 13 DPR n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, co.
art. 2041 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la ricorrente denunzia "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2041 c.c.
art. 2697 c.c
3 cpc violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
art. 24 Cost
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16737-2019 proposto da: SATECA SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso 2021 dagli avvocati ENZO PAOLINI e ANTONIO 1572 BORRACCINO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Largo Arrigo VII n. 4 3 lin- io. - ricorrente - nonché contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA ; - intimeta - avverso la sentenza n. 369/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 20/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott.

ANNA MOSCARINI; FATTI DI CAUSA 1.La società Sateca SpA, operante in Calabria in regime di accreditamento per l'erogazione di prestazione termali, convenne davanti al Tribunale di Cosenza la Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza rappresentando di aver erogato prestazioni per l'anno 2006 per un importo di C 2.424.510,06 a fronte di un limite di spesa che la Regione Calabria aveva indicato nella misura di C 1.900.000,00. Rappresentò che le prestazioni erogate in favore di pazienti avviati alle cure termali dall'Inps e dall'Inail, per un importo di C 369.301,42, dovevano essere defalcate dal budget in quanto, in base ad un meccanismo di compensazione, le somme sarebbero state recuperate direttamente dagli enti previdenziali e che uguale sorte era prevista per prestazioni rese in favore di utenti residenti al di fuori del territorio calabrese.

Chiese, pertanto, che le fosse riconosciuta la somma corrispondente alla differenza tra quanto speso e quanto previsto dal budget, o perché il budget era ritenuto capiente in ragione del defalco delle suddette prestazioni o a titolo di ingiustificato arricchimento.L'ASP di Cosenza si costituì in giudizio eccependo, tra le altre cose, l'impossibilità del riconoscimento delle somme a causa della presenza di un inderogabile tetto di spesa posto dalla Regione Calabria.

2. Il Tribunale adito, con sentenza n. 1499 del 2013, accolse parzialmente la domanda condannando l'ente convenuto a corrispondere la somma dovuta per le prestazioni dei dipendenti degli enti previdenziali di C 396.301,42 e, sul residuo importo di C 85.899,88, ritenne fondata la domanda di indebito arricchimento.

3. A seguito di appello della Asp - che evidenziò come gli oneri posti a carico degli enti previdenziali ed assistenziali fossero solo le "prestazioni economiche accessorie" e le spese di soggiorno e viaggio e non anche quelle per le cure, da ritenersi comprese nel budget- la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza n. 369 del 20/2/2019, ha accolto l'appello ritenendo, per quel che è ancora qui di interesse, che sul punto relativo alla invalicabilità del tettd di spesa individuato dalla Regione si fosse formato il giudicato interno, non avendo la società Sateca SpA proposto sul punto appello incidentale; che l'ipotesi del superamento del budget non contemplava le prestazioni termali; che, in ogni caso, la pr'evisione di una eventuale integrazione da parte della Regione Calabria non poteva certo significare che la Regione avesse effettivamente integrato il fondo; che, per le prestazioni superanti il limite di spesa, non era neppure configurabile l'arricchimento senza causa in forza della giurisprudenza di questa Corte (S.U. n. 10798 del 25 maggio 2015) secondo la quale il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento; che, nell'ipotesi in cui fosse presente un tetto di spesa l'azione di arricchimento non era neppure configurabile; che gli oneri posti a carico degli enti previdenziali ed assistenziali fossero solo le "prestazioni economiche accessorie" e le spese di soggiorno e viaggio e non anche quelle per le cure, da ritenersi comprese nel budget.

Conclusivamente la Corte territoriale ha rigettato l'originaria domanda proposta dalla società Sateca SpA, compensando le spese.

4. Avverso la sentenza la Sateca ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Nessuno ha svolto attività difensiva per resistere al ricorso.5. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis, co. 1, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la ricorrente denunzia "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3 c.p.c. " Si duole che, a fronte della situazione in cuila Asl di Paola ha potuto assicurare, a costo zero, le cure termali al proprio bacino di utenza, usufruendo delle prestazioni (non remunerate) svolte dalla deducente" la corte di merito abbia "configurato un'ipotesi non prevista dall'istituto ex art. 2041 c.c. " laddove ha ritenuto che, "benché non fosse il soggetto arricchitosi", la Regione Calabria "potesse legittimamente esprimere un rifiuto (sempre ammesso che la fissazione del limite di spesa equivalga ad una manifestazione di diniego) a che la struttura rendesse prestazioni in favore dell'Azienda Sanitaria".

Si duole non essersi considerato che "la corretta applicazione della norma... avrebbe dovuto indurre i magistrati a prendere atto che l'Azienda Sanitaria, in qualità di soggetto arricchito, non solo non avesse espresso alcuna volontà di rifiutare le prestazioni rese oltre budget, ma che avesse, addirittura, con formale delibera, accettato e validato le prestazioni espletate dalla Sa.te.ca ." 1.1 Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Atteso che la ricorrente pone a base della formulata censura atti e documenti del giudizio di merito (in particolare la "formale delibera" dell'Asp) senza invero debitamente riportarla nel ricorso in ossequio al requisito, a pena di inammissibilità richiesto dall'art. 366, 1 ° co. n. 6 c.p.c., né fornisce puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla documentazione come pervenuta alla S.C. al fine di renderne possibile l'esame, con precisa indicazione dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte e se siano stati acquisiti o prodotti anche nel giudizio di legittimità (v.

Cass., Sez. Un., 27/12/2019 n.34469; Cass., Sez., 19/4/2017 n. 7701), va osservato che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, "L'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c." (Cass., 3, n. 13884 del 6/7/2020;

Cass., n. 11209 del 2019). Si è al riguardo precisato che, fermo il principio in base al quale in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale& il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c. a carico della parte debitrice, l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni extra budget va, invece, sopportato dalla struttura accreditata.

Il principio cardine che governa l'intera materia è infatti quello secondo cui "l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile" al punto da "conformare" lo stesso contenuto della relazione contrattuale corrente tra la struttura accreditata e l'azienda sanitaria, secondo un fenomeno che può ricostruirsi alla stregua di un'eterointegrazione del suo oggetto; con la conseguenza che, se quello alla remunerazione delle prestazioni extra budget è un diritto esistente "solo in astratto", atteso che, in concreto, la sua attuazione dipende dalla sussistenza delle risorse disponibili, circostanza che ne condiziona la "esigibilità" (Cass., 3, n. 27608 del 2019, cit.), occorre fare applicazione del principio generale in base al quale incombe sul creditore la prova dell'esigibilità del suo diritto (Cass., 1, n. 11629 del 15/10/1999).

In altri termini, qui si controverte non del diritto alla remunerazione della prestazione erogata entro il tetto di spesa fissato nei modi di legge, sicchè il superamento di tale limite va provato dal debitore (trattandosi di fatto impeditivo del credito), bensì di un diritto, quello a conseguire il corrispettivo della prestazione erogata oltre quel tetto, che è subordinato a condizioni ulteriori, il ricorrere delle quali deve provarsi da parte del creditore, onerato, così, dalla dimostrazione della sussistenza non del solo accordo contrattuale con l'azienda sanitaria, bensì della complessiva fattispecie legale che fonda il suo diritto.

Orbene, di tali principi la Corte di merito ha, nell'impugnata sentenza, fatto, invero, piena e corretta applicazione. In particolare là dove ha affermato che "la natura autoritaria e vincolante delle determinazioni regionali in tema di limiti alle spese sanitarie ... esclude di per sé comunque l'arricchimento da parte dell'Amministrazione sanitaria e quindi la possibilità stessa di esperire nella specie l'azione di arricchimento ...poiché il tetto massimo di spesa stabilito dalla Regione per il perseguimento degli obiettivi preventivamente stabiliti...deve ritenersi insuperabile", sicchè "per le prestazioni rese oltre tale tetto non potrà configurarsi un arricchimento per l'Amministrazione Sanitaria; l'Amministrazione, invero, proprio nel fissare tale tetto, ha inteso rilevare e sottolineare, già in via preventiva, che le prestazioni erogate al di fuori di esso vanno oltre i livelli essenziali di assistenza come dalla medesima individuati e che è in grado di sostenere".

Ancora nella parte in cui ha sottolineato che "con la fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile, che è effettuata nell'ottica dell'interesse pubblico del contenimento della spesa pubblica, l'Amministrazione indica nel contempo la quantità massima delle prestazioni sanitarie che valuta di poter acquistare da ciascun erogatore privato, per soddisfare così l'altro interesse pubblico, ossia quello del singolo assistito di usufruire della prestazione sanitaria in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, stabilendo che tale interesse deve comunque cedere a fronte della compromissione del primo: la fissazione del limite massimo di spesa comporta conseguentemente l'implicita esclusione di un arricchimento derivante da prestazioni rese al di fuori di esso".

Là dove è quindi pervenuta a concludere che "le prestazioni effettuate dalle strutture accreditate oltre tale limite di spesa non possono rappresentare un arricchimento per l'amministrazione, integrando, invece, quell'arricchimento imposto che la giurisprudenza considera fuori della previsione di cui all'art. 2041 c. c.

2. Con il secondo motivo di ricorso - omesso esame di fatto decisivo con riguardo all'accordo transattivo stipulato tra le parti in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4.Violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. - la ricorrente lamenta che l'impugnata sentenza non abbia considerato la scrittura transattiva intercorsa tra le parti in forza della quale la Asp trasmise alla società Sateca un importo di C 29.616,13 extra budget.

3. Con il terzo motivo di ricorso - art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. omessa valutazione di fatti decisivi: ì comportamenti concludenti della Asl di Paola- la delibera n. 307 del 2007 emessa dal Direttore sanitario - la ricorrente insiste nella tesi della consapevole accettazione da parte della Asl delle prestazioni rese extra budget desumibile da una delibera della stessa Asl che varrebbe quale riconoscimento dell'utilità. 2 -3 I motivi sono inammissibili perché non soddisfano il criterio dell'autosufficienza in quanto non riportano il contenuto della scrittura transattiva e soprattutto non riproducono le conclusioni dell'atto di costituzione nel giudizio di appello dal quale poter dedurre se e in che termini le questioni poste dalla scrittura transattiva e dalm preteso riconoscimento dell'utilità da parte dell'Asl fossero in discussione tra le parti così non ponendo questa Corte in condizioni di poter valutare la portata della censura. Né localizza il predetto documento all'interno di questo giudizio di legittimità.

4. Con il quarto motivo di ricorso - art. 360 c. 1 n. 3 cpc violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e art. 24 Cost. con riferimento ai principi che regolano l'onere della prova in particolare al principio di vicinanza della prova; violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. - la società ricorrente censura la sentenza per aver posto a suo carico l'onere della prova dell'avvenuta ricezione -da parte della Regione- di ulteriori fondi e per aver ritenuto che la prova non fosse stata data. 4.1 Il motivo non é correlato alla ratio decidendi. L'impugnata sentenza non ha infatti posto a carico della società ricorrente l'onere della prova dell'esistenza di ulteriori fondi ma ha ritenuto la circostanza che i fondi ulteriori non fossero stati stanziati del tutto pacifica tra le parti.

5. Con il quinto motivo di ricorso - art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. con riguardo all'art.1362 e 1363 c.c. in relazione alla delibera della Regione Calabria n. 334 dei 2006 e alla delibera Asl n. 307 del 2008- la ricorrente censura l'impugnata sentenza nella parte in cui avrebbe interpretato in modo erroneo le richiamate delibere dalle quali avrebbe, invece, dovuto desumere in primis che la Regione Calabria aveva previsto, accantonato e contabilizzato in bilancio una somma ulteriore di € 170.000 destinata alle cure termali ed inoltre che, negli anni precedenti a quello di cui è causa, era sempre accaduto che la Asl pagasse tutte le prestazioni effettuate indipendentemente dal budget previsto. 5.1 Anche questo motivo non supera il preliminare vaglio di autosufficienza perché la ricorrente non localizza le richiamate delibere nel giudizio di merito né nel presente giudizio di cassazione né riporta le argomentazioni spese nei gradi di merito per consentire a questa Corte di verificare se e in quale misura la questione espressamente dedotta fosse stata pretermessa dalla impugnata sentenza.

6. Conclusivamente il ricorso è rigettato. Non occorre provvedere sulle spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma ibis dello stesso art. 13, s