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Ordinanza — n. 36650/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal on procedural grounds due to contradictory reasoning regarding incidental appeal and litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36650/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Marcello Zago's appeal against the Venice Court of Appeal's decision reducing his liability for inheritance management profits. Zago argued the lower court contradicted itself by accepting an incidental appeal while rejecting its merits, leading to inconsistent cost allocations. The Court found this contradiction fatal, ruling the appeal admissible only on this specific ground and remanding the case for a new examination of the merits and costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 and n. 5 c.p.c.; The Court of Cassation may admit an appeal solely on the ground of contradictory reasoning between the operative part and the reasoning of the lower court, remanding the case for a new trial on the merits and costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
contradictory reasoning incidental appeal litigation costs remand for retrial procedural admissibility controversie patrimoniali diritti degli eredi domanda di concordato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.c.
c.p.c., 111 Cost., in riferimento all'art. 360, 10 co.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
c.p.c., 111 Cost., in riferimento all'art. 360, 10 co.
Art. 1105 c.c.
Art. 1713 c.c.
Art. 112 c.p.c.
Con il 4° ( subordinato ) motivo denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art.
Art. 345 c.p.c.
Con il 50 ( subordinato ) motivo denunzia violazione dell'art. 345 c.p.c., in riferimento all'art.
art. 112 c.p
Con il 4° ( subordinato ) motivo denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art.
art. 345 c.p
Con il 50 ( subordinato ) motivo denunzia violazione dell'art. 345 c.p.c., in riferimento all'art.
art. 675 c.p
Con il 9° ( subordinato ) motivo denunzia violazione dell'art. 675 c.p.c., in riferimento all'art.
art. 96 c.p
Con il 10° ( subordinato ) motivo denunzia violazione dell'art. 96 c.p.c., in riferimento all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 14/3/2006, n. 5443
Cass., 14/3/2006, n. 5443).
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Testo completo

o la seguente Cron. ORDINANZA Rep. sul ricorso 20719-2019 proposto da: Ud. 20/05/2021 ZAGO MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CC CAVOUR 285, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO MENORELLO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MARCHI ANDREA, MARCHI VIVIANA, quali eredi di ZAGO MARGHERITA, elettivamente domiciliati in VERONA, VIA 2021 TEZONE n. 4, presso lo studio dell'avvocato MARIO VITTORIO 1409 GUARNATI, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1765/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/4/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/5/2021 dal Consigliere Dott.

LUIGI ALESSANDRO SCARANO;SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 40/4/2019 la Corte d'Appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame in via principale interposto dal sig. Marcello Zago e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Verona n. 2134 del 2009, ha rideterminato in diminuzione la somma liquidata dal giudice di prime cure a suo carico e in favore dell'originaria attrice sig. Margherita Zago a titolo pagamento, all'esito dei rendiconti per gli anni dal 1995 al 1999, di utili maturati nella gestione da parte sua del compendio in comunione ereditaria.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Marcello Zago propone ora ricorso per cassazione, affidato a 11 motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso i sigg. Andrea e Viviana Marchi, quali eredi della nel frattempo deceduta sig. Margherita Zago.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1105, 1713 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c.; nonché «omesso esame», in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Con il 2° ( subordinato ) motivo denunzia «violazione della disciplina dei termini entro i quali può essere proposta la contestazione di rendiconti», in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché «omessa valutazione dei fatti riferibili alle rendicontazioni degli anni 1995/1997, in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c.

Con il 30 motivo denunzia violazione degli artt. 24, 111 Cost., nonché «mancata applicazione» degli artt. 263 ss. c.c., in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c. Con il 4° ( subordinato ) motivo denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Con il 50 ( subordinato ) motivo denunzia violazione dell'art. 345 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 5, c.p.c. Con il 6° ( subordinato ) motivo denunzia «omessa considerazione delle istanze di integrazione, sostituzione e rinnovo della CTU», in riferimento all'art. 360, 10 co. n, 5, c.p.c.

Con il 7° ( subordinato ) motivo denunzia «omessa considerazione delle voci di spesa pertinenti, sostenute dal ricorrente nell'interesse del bene comune», in riferimento all'art. 360, 10 co. n, 5, c.p.c. Con 1'8° ( subordinato ) motivo denunzia «omesso esame» di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 10 co. n, 5, c.p.c. Con il 9° ( subordinato ) motivo denunzia violazione dell'art. 675 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c. Con il 10° ( subordinato ) motivo denunzia violazione dell'art. 96 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 5, c.p.c.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, all'avere «i fratelli Margherita e Marcella Zago ... gestito comunemente e in pieno accordo il patrimonio di cui erano comproprietari», alla richiesta di <<pezze giustificative ... della gestione del patrimonio comune effettuata da Marcello nei tre anni precedenti: 1995-1996 e 1997», alla «lettera del 25/02/99 ( doc. 8 fascicolo attoreo )», all'«atto di citazione notificato il 17 marzo 2000», ai «rendiconti presentati dal fratello», all'«istanza di sequestro giudiziario», ai «rendiconti relativi agli anni 1998 ... 1999 e 2000 ... con le relative "pezze giustificative"», alla «serie di nuove questioni relative alle rendicontazioni depositate» sollevata da controparte «con memoria di replica depositata il 20/02/2002», alla contestazione delle «spese esposte relativamente al progetto di ristrutturazione dell'ing.

Arduini», alla «questione del rimborso dei costi dell'acqua ad uso irriguo, senza ... richiamare ... i comodati gratuiti ( con esonero dal pagamento delle spese consortili )», alla sentenza del giudice di prime cure, all'«espletata CTU», all'«accordo che prevedeva in capo al fratello Marcello la gestione dei "campi" ed in capo alla sorella Margherita la gestione delle "case"», all'«atteggiamento costante tra le parti», alle «proprie argomentazioni in merito all'inesistenza di un tacito mandato gestorio e ... della conseguente insussistenza di alcun obbligo di rendicontazione», alla «lettera del 9 febbraio 1999 ( cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione )», alla «gestione consuetudinaria di oltre trent'anni di reciproca libertà gestoria, senza alcun obbligo di rendiconto» ] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d'interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove -in tutto o in parte- riprodotti ( es. parte della lettera «in risposta alla lettera 22/02/1999» ), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità ( v.

Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932;

Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ). Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).L'accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell'impugnata decisione rimangono pertanto dall'odierno ricorrente non idoneamente censurati.

E' al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodronnica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827;

Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). Non può al riguardo altresì sottacersi che nel riproporre questioni già sottoposte al giudice di prime cure e da questi disattese inammissibilmente in termini di mera contrapposizione, l'odierno ricorrente invero lamenta anzitutto l'erroneità della qualificazione della gestione da parte sua del compendio ereditario in termini di mandato, senza invero dedurre alcuna censura concernente qualsivoglia criterio legale d'interpretazione ex art. 1362 ss. c.c. Rimane a tale stregua violato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale l'interpretazione del contratto è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione ( v.

Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 21/4/2005, n. 8296 ), il sindacato di legittimità potendo avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti bensì solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto ( v. Cass., 10/6/2020, n. 11092; Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 29/7/2004, n. 14495). Va per altro verso posto in rilievo come al di là della formale intestazione dei motivi il ricorrente deduca in realtà doglianze ( anche ) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v.

Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi della motivazione ovvero l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze processuali ( cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312). Né può sottacersi, con particolare riferimento al 5° motivo ( con il quale il ricorrente si duole che la corte di merito non abbia ammesso la produzione dei rendiconti, trattandosi di documentazione indispensabile ai fini della decisione della causa ), che trova nella specie ratione temporis applicazione la previgente formulazione dell'art. 345 c.p.c., e che la valutazione di tardività ed irritualità di produzione nonché di irrilevanza dei «documenti richiamati» nella «nota 15/9/2018», non avendo «l'appellante principale ... esplicitato in modo puntuale le ragioni che giustificherebbero l'acquisizione di ciascuno dei tredici documenti ivi indicati» è rimasta dall'odierno ricorrente quantomeno non idoneamente censurata.

Emerge evidente, a tale stregua, come l'odierno ricorrente in realtà inammissibilmente prospetti una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr.

Cass., 14/3/2006, n. 5443). Con 1'11° ( subordinato ) motivo il ricorrente denunzia «omessa considerazione delle risultanze processuali», in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 5, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia contraddittoriamente affermato di aver accolto l'appello incidentale della controparte, laddove ciò non è avvenuto. Lamenta che conseguentemente «anche le spese di lite e le spese di CTU vengono compensate dalla Corte d'Appello per 2/3 e per 1/3 poste a carico di Marcello Zago», laddove «il Collegio veneziano avrebbe dovuto - secondo logica conseguenza delle motivazioni dalla stessa delle motivazioni dalla stessa formulate- rigettare in toto l'appello incidentale proposto dalla sig.

Margherita Zago e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento delle spese di lite e relative alla CTU (o quanto men compensare integralmente)». Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati. Risulta -per quanto ancora d'interesse- nel dispositivo dell'impugnata sentenza affermato che viene accolto ( anche ) l'«appello incidentale di Zago Margherita nei limiti indicati in parte motiva». Nella parte motiva, con riferimento all'appello incidentale in argomento si afferma «infondato» il «primo motivo», laddove relativamente al 2° motivo si indica che esso «va rigettato», così come del pari si conclude relativamente al «terzo motivo».

Emerge a tale stregua invero ictu ocu/i l'irredimibile contraddittorietà tra parte motiva e dictum dell'impugnata sentenza, riflettentesi anche nella decisione relativa alla regolamentazione delle spese di lite, deponente invero per la relativa nullità in parte qua.Della medesima s'impone pertanto, inammissibili gli altri motivi e ogni altro profilo e diversa questione, la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame al riguardo. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. 1111° motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, i